I soggetti riammessi alla nuova dilazione dovranno fare molta attenzione alla puntualità dei pagamenti delle rate del nuovo piano di ammortamento per non decadere nuovamente.
Solo per la nuova ammissione alla dilazione è prevista la revoca del beneficio per il mancato pagamento di due rate anche non consecutive, e non di otto rate anche non consecutive come accade invece per le dilazioni concesse dal 23 giugno 2013.
Inoltre, trattandosi di proroga, parrebbe confermato quanto precisato da Equitalia lo scorso anno in merito al fatto che la nuova richiesta per la riammissione alla rateazione non dovrà essere accompagnata da alcuna ulteriore documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica (per esempio, l’Isee o gli indici di bilancio), a prescindere dall’importo del debito. Il numero delle rate del nuovo piano verrà, infatti, stabilito in base alle condizioni economiche rappresentate dal contribuente al momento della concessione della prima rateazione da cui è decaduto.
Il nuovo piano si potrà estendere, dunque, fino a 72 rate mensili (ossia fino a un massimo di sei anni) e non sarà ulteriormente prorogabile. In ogni caso, soltanto i debiti inclusi in una precedente rateazione non rispettata e per cui il contribuente è decaduto entro il 31 dicembre 2014 possono essere nuovamente dilazionati secondo il numero di rate inizialmente concesso, anche nel caso in cui siano aumentati per effetto degli interessi di mora. Gli altri debiti, invece, eventualmente sorti successivamente e, quindi, non legati a una rateazione decaduta entro il 22 giugno 2013, seguono le regole attualmente vigenti in materia di rateazioni, ivi incluso la verifica dell’Isee o degli altri parametri di bilancio, se il debito relativo è superiore a 50mila euro.
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