lunedì 23 novembre 2015

Lavoro subordinato più ampio dal 1° gennaio

Basterà che la prestazione sia personale, continuativa e sottoposta al potere organizzativo del committente

L’art. 2, comma 1 del DLgs. 81/2015 prevede, dal 1° gennaio 2016, un’estensione dell’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, cui occorre necessariamente prepararsi, visto l’approssimarsi del nuovo anno.

Il legislatore non è intervenuto sull’art. 2094 c.c., che definisce come lavoratore subordinato colui che presta il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore, ma ha stabilito che la disciplina legale del rapporto di lavoro subordinato si applica anche a soggetti che non sono dipendenti, ma la cui attività si concreti in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

Di conseguenza, si può affermare che, se non è cambiata la definizione di lavoratore subordinato, si è sicuramente ampliato l’ambito di applicazione della disciplina di questa tipologia contrattuale.

Se, fino ad oggi, secondo la giurisprudenza (Cass. 24 ottobre 2014 n. 22690), per assoggettare un rapporto di lavoro alla relativa normativa era necessaria la presenza del requisito fondamentale del vincolo di subordinazione, inteso quale soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, discendente dall’emanazione di ordini specifici e dall’esercizio di una assidua attività di vigilanza e di controllo dell’esecuzione della prestazione lavorativa, dal prossimo anno sarà sufficiente molto meno.

In particolare, basterà che la prestazione lavorativa sia personale, continuativa e sottoposta al potere organizzativo del committente quanto alle modalità di esecuzione, comprese quelle relative ai tempi e al luogo di lavoro.

Contratti continuativi, che abbiano ad oggetto prestazioni di lavoro a carattere personale, potranno essere conclusi nella forma del contratto d’opera disciplinato dall’art. 2222 c.c., ovvero nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, solo quando il prestatore d’opera sia effettivamente libero di organizzare la sua attività, soprattutto in termini di tempi e di luogo di lavoro. Questo sia quando l’attività sia prestata da un soggetto titolare di una partita IVA, sia quando il lavoratore presti la sua attività nella forma della collaborazione coordinata e continuativa. I redditi in questo secondo caso continueranno ad essere assimilati ai redditi dal lavoro dipendente, ai sensi del comma 1, lett. c-bis) dell’art. 50 del TUIR, in quanto derivanti da rapporti di collaborazione aventi a oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto, nel quadro di un rapporto unitario e continuativo.

Per maggior cautela, la libertà del lavoratore di organizzare la sua prestazione, anche in termini di tempi e luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal terzo comma dell’art. 1 del DLgs. 81/2015, potrà essere certificata dalle commissioni di certificazioni individuate dall’art. 76 del DLgs. 276/2003.

Ovviamente, la certificazione della commissione non potrà che essere “sulla carta”, potendo essere verificato esclusivamente in base alla disciplina contrattuale se il lavoratore non è assoggettato al potere organizzativo del committente e ha la libertà di organizzare i tempi e il luogo di lavoro. Affinché questa certificazione non possa essere oggetto di successiva contestazione, è però necessario che tale libertà venga effettivamente esercitata nelle modalità concrete di esecuzione della prestazione lavorativa.

Questo nuovo regime, applicabile come detto dal 1° gennaio del prossimo anno, appare sicuramente più severo rispetto alla precedente disciplina del contratto a progetto, abrogata dal primo comma dell’art. 52 del DLgs. 81/2015. Viene, infatti, ridotto al solo potere organizzativo l’elemento che caratterizza l’assoggettamento del rapporto alla disciplina del lavoro subordinato, mentre nel precedente regime, purché vi fosse un valido progetto, non si rischiava la qualificazione come lavoro subordinato in assenza di ordini specifici e dell’esercizio di un’assidua attività di vigilanza e di controllo dell’esecuzione della prestazione lavorativa.

Ai sensi del secondo comma dell’art. 1 del DLgs. 81/2015, restano escluse dall’estensione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato le collaborazioni per le quali contratti collettivi nazionali stipulati da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative prevedano discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, come ad esempio il rapporto di lavoro degli addetti ai call center, purché ovviamente sia applicata la relativa disciplina collettiva.

Inoltre, sono escluse le collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali sia necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali, le attività prestate nell’esercizio di funzioni di amministratore e sindaco di società, nonché per la partecipazione a collegi e commissioni, e le collaborazioni rese a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali.

sabato 21 novembre 2015

Lavoro subordinato più ampio dal 1° gennaio

Basterà che la prestazione sia personale, continuativa e sottoposta al potere organizzativo del committente

L’art. 2, comma 1 del DLgs. 81/2015 prevede, dal 1° gennaio 2016, un’estensione dell’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, cui occorre necessariamente prepararsi, visto l’approssimarsi del nuovo anno.

Il legislatore non è intervenuto sull’art. 2094 c.c., che definisce come lavoratore subordinato colui che presta il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore, ma ha stabilito che la disciplina legale del rapporto di lavoro subordinato si applica anche a soggetti che non sono dipendenti, ma la cui attività si concreti in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

Di conseguenza, si può affermare che, se non è cambiata la definizione di lavoratore subordinato, si è sicuramente ampliato l’ambito di applicazione della disciplina di questa tipologia contrattuale.

Se, fino ad oggi, secondo la giurisprudenza (Cass. 24 ottobre 2014 n. 22690), per assoggettare un rapporto di lavoro alla relativa normativa era necessaria la presenza del requisito fondamentale del vincolo di subordinazione, inteso quale soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, discendente dall’emanazione di ordini specifici e dall’esercizio di una assidua attività di vigilanza e di controllo dell’esecuzione della prestazione lavorativa, dal prossimo anno sarà sufficiente molto meno.

In particolare, basterà che la prestazione lavorativa sia personale, continuativa e sottoposta al potere organizzativo del committente quanto alle modalità di esecuzione, comprese quelle relative ai tempi e al luogo di lavoro.

Contratti continuativi, che abbiano ad oggetto prestazioni di lavoro a carattere personale, potranno essere conclusi nella forma del contratto d’opera disciplinato dall’art. 2222 c.c., ovvero nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, solo quando il prestatore d’opera sia effettivamente libero di organizzare la sua attività, soprattutto in termini di tempi e di luogo di lavoro. Questo sia quando l’attività sia prestata da un soggetto titolare di una partita IVA, sia quando il lavoratore presti la sua attività nella forma della collaborazione coordinata e continuativa. I redditi in questo secondo caso continueranno ad essere assimilati ai redditi dal lavoro dipendente, ai sensi del comma 1, lett. c-bis) dell’art. 50 del TUIR, in quanto derivanti da rapporti di collaborazione aventi a oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto, nel quadro di un rapporto unitario e continuativo.

Per maggior cautela, la libertà del lavoratore di organizzare la sua prestazione, anche in termini di tempi e luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal terzo comma dell’art. 1 del DLgs. 81/2015, potrà essere certificata dalle commissioni di certificazioni individuate dall’art. 76 del DLgs. 276/2003.

Ovviamente, la certificazione della commissione non potrà che essere “sulla carta”, potendo essere verificato esclusivamente in base alla disciplina contrattuale se il lavoratore non è assoggettato al potere organizzativo del committente e ha la libertà di organizzare i tempi e il luogo di lavoro. Affinché questa certificazione non possa essere oggetto di successiva contestazione, è però necessario che tale libertà venga effettivamente esercitata nelle modalità concrete di esecuzione della prestazione lavorativa.

Questo nuovo regime, applicabile come detto dal 1° gennaio del prossimo anno, appare sicuramente più severo rispetto alla precedente disciplina del contratto a progetto, abrogata dal primo comma dell’art. 52 del DLgs. 81/2015. Viene, infatti, ridotto al solo potere organizzativo l’elemento che caratterizza l’assoggettamento del rapporto alla disciplina del lavoro subordinato, mentre nel precedente regime, purché vi fosse un valido progetto, non si rischiava la qualificazione come lavoro subordinato in assenza di ordini specifici e dell’esercizio di un’assidua attività di vigilanza e di controllo dell’esecuzione della prestazione lavorativa.

Ai sensi del secondo comma dell’art. 1 del DLgs. 81/2015, restano escluse dall’estensione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato le collaborazioni per le quali contratti collettivi nazionali stipulati da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative prevedano discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, come ad esempio il rapporto di lavoro degli addetti ai call center, purché ovviamente sia applicata la relativa disciplina collettiva.

Inoltre, sono escluse le collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali sia necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali, le attività prestate nell’esercizio di funzioni di amministratore e sindaco di società, nonché per la partecipazione a collegi e commissioni, e le collaborazioni rese a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali.

venerdì 18 settembre 2015

Fondo Patrimoniale: Cassazione Civile, sez. VI-T, ordinanza 24/02/2015 n° 3738

Non possono essere sottratti all’azione esecutiva dei creditori i beni costituiti per bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione del tenore di vita familiare, così da ricomprendere anche i debiti derivanti dall’attività professionale o di impresa di uno dei coniugi qualora il fatto generatore dell’obbligazione sia stato il soddisfacimento di tali bisogni.

È quanto ha stabilito la Suprema Corte nella pronuncia in commento in una controversia avente ad oggetto un provvedimento d'iscrizione d'ipoteca su immobili. 

Nello specifico, due coniugi, di cui uno titolare di una azienda agricola, impugnavano un’iscrizione ipotecaria eseguita sui beni dell’azienda agricola conferiti in fondo patrimoniale, sostenendo che il debito in questione era sorto nell’esercizio dell’attività imprenditoriale, e pertanto, era da ritenersi  estraneo ai bisogni della famiglia.

La Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello dei contribuenti dichiarando la natura extra familiare dei debiti cui l’iscrizione ineriva.

La Cassazione, intervenuta sulla questione, ha in premessa ricordato che «l'art. 170 cod. civ., nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell'esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all'iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui all'art. 77 del d.P.R. 3 marzo 1973, n. 602».

Ciò perché, precisa la Suprema Corte, l’art. 170 cod.civ., regolando l’efficacia sui beni del fondo di titoli che possono giustificare l'esecuzione su di essi, si presta a regolare altresì l'efficacia dei titoli che giustificano l'iscrizione di ipoteca ai sensi dell'art. 2817 c.c., n. 3, e art. 2818 c.c., e che, in conseguenza, sono funzionali all'esecuzione.

Osserva però la Cassazione che “Il criterio identificativo dei crediti che possono essere esecutivamente sui beni conferiti nel fondo va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia … di guisa che è erronea la statuizione della sentenza secondo cui «...trattandosi di credito di natura tributaria si ritiene che trattasi, per ciò stesso, di credito di natura extrafamiliare come si ricava dalla documentazione prodotta...”.

Va, invece, accertato in fatto se il debito in questione si possa dire contratto per soddisfare i bisogni della famiglia; con la precisazione che, se è vero che tale finalità non si può dire sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell'esercizio dell’impresa, è vero altresì che tale circostanza non è nemmeno idonea ad escludere in via di principio che il debito si possa dire contratto, appunto, per soddisfare detti bisogni.

E nei bisogni familiari, conclude il giudice di legittimità, sono ricomprese anche le esigenze volte al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, con esclusione solo delle esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi.

mercoledì 16 settembre 2015

Quali caratteristiche deve avere, secondo la legge il BB?

1 – Quali caratteristiche deve avere, secondo la legge il BB?
Bisogna premettere anzitutto che il fenomeno bed and breakfast è regolamentato (in maniera più o meno evanescente) dalla Legge Quadro Nazionale riguardante il turismo (Legge 29 marzo 2001, n. 135) che a sua volta delega alle Regioni l'esercizio delle funzioni in materia di turismo e di industria alberghiera.

I requisiti di legge imposti riguardano:
- il numero massimo di camere;
– il numero massimo di posti letto;
– la colazione.

Per quanto concerne il numero massimo delle camere esso è solitamente di 3 unità. Ma esistono delle eccezioni:
– Abruzzo, Basilicata, Calabria ed Emilia Romagna ne prevedono 4;
– Sicilia, fino a 5;
– Provincia di Bolzano e Regione Puglia, 6.

Il numero di posti letto inoltre varia a seconda delle Regioni, partendo da un minimo di 6 (es. Lazio e Lombardia) ad un massimo di 20 (Sicilia) e passando per alcune Regioni che non dichiarano nulla a riguardo (Veneto e Lombardia).

La somministrazione della prima colazione è poi un fenomeno che è proprio in corso di regolamentazione ed anche in questo caso bisogna considerare la normativa regionale. Fino a poco tempo fa la maggior parte delle Regioni obbligava i gestori ad utilizzare solo cibi preconfezionati: oggi invece molte legislazioni suggeriscono, ed a volte impongono, di somministrare una buona percentuale di prodotti tipici del luogo.

Anche le superfici delle camere sono disposte dalle leggi regionali. Vanno rispettati requisiti igienico-sanitari e bisogna essere in possesso del certificato di abitabilità e di conformità di tutti gli impianti alle norme vigenti in materia. Per quanto riguarda la gestione del servizio sono previste delle regole che impongono il cambio biancheria almeno una volta la settimana e ad ogni cambio ospite; i locali devono essere regolarmente puliti almeno due volte la settimana e ad ogni cambio ospite .

2 – E' possibile definirsi nell'insegna BB anche se si è un albergo?
Ovviamente no. Se consideriamo la fenomenologia del bed and breakfast dal punto di vista fiscale, l'attività di B&B è fuori applicazione del campo Iva se esercitata in modo saltuario (ovvero non essendo continuativa e non organizzata come impresa): non andranno quindi emessi i documenti fiscali all'atto del pagamento ma basterà (ai fini IRPEF) rilasciare al cliente una ricevuta semplice non fiscale.
Quella dell'albergo è invece un'attività commerciale sottoposta a partita IVA e regime fiscale specifico.
Note bene: per via sempre del vuoto legislativo nazionale e della potestà regionale in materia un Affittacamere, in alcune regioni, può anche definirsi "Room & Breakfast" (quando oltre al pernottamento venga fornita anche la prima colazione). Inoltre, nel caso della Toscana, un Affittacamere può definirsi "Bed and Breakfast", vista la mancanza della tipologia "B&B" in detta Regione.

3 – Qual è il rapporto tra BB e internet?
E' senza dubbio alcuno un rapporto "inscindibile". Otto utenti su dieci prenotano infatti il proprio B&B attraverso il canale on line. Spesso noto che la presenza di un B&B su internet si limita ad essere la copia del depliant o della brochure della struttura ed ancora che vengono destinate moltissime risorse ad una "presenza parallela" (ovvero quella sui portali di prenotazione on line o portali turistici generalisti): i B&B dovrebbero invece dedicare buona parte del loro budget per il proprio sito internet riducendo anzitutto il numero dei click necessari al visitatore per cercare una camera, trovarne il prezzo ed effettuarne la prenotazione ed inoltre dovrebbero cercare quotidianamente di migliorare l'usabilità e l'esperienza di navigazione del loro sito web.

4 – Qual è l'errore che, nel marketing, un BB non dovrebbe mai fare?
Non considerare la lingua italiana!
La perfetta stesura dei testi è sicuramente un fattore di importanza scontato. Eppure noto spesso un "cattivo italiano" nei testi di molti siti web. L'impressione che da chi  pubblica tali contenuti è quella di disattenzionenoncuranzatrasandatezza: ovviamente l'utente di internet sarà portato a pensare che "se curano il sito in tal modo…figuriamoci i clienti !"
Allo stesso modo poi, i testi in lingua straniera, devono essere affidati a traduttori madrelingua abili sia in una perfetta traduzione che anche nell'uso delle migliori strategie di comunicazione al fine di catturare i potenziali clienti.

5 – Suggerisci 5 mosse, a costi contenuti, per promuovere un BB?

A – Indire un asta su eBay 
E' senz'altro una strategia di marketing alternativa quella di aprire un piccolo negozio su eBay
e creare delle aste per offerte specifiche. I vantaggi sono innumerevoli, potrai infatti: "vendere l'invenduto", a costi molto contenuti, in maniera estremamente semplice ma allo stesso tempo efficace, rivolgendoti ad un target quasi mondiale.

B – Podcast
La realizzazione di podcast (vista la grande diffusione degli iPod) è un ottimo modo per farsi notare on line. Esso è un file audio (o video) collegato ad un feed RSS che viene reso disponibile su internet, scaricato dall'utente e letto attraverso il proprio lettore MP3.
Nel caso specifico, rendere disponibili dei contenuti sugli itinerari posti in prossimità di un B&B può rivelarsi un ottimo strumento di marketing: immaginate infatti l'utilità di far compagnia alle persone durante il loro itinerario di viaggio.

C – Webcam
Soprattutto se la struttura ricettiva è posta in prossimità di punti strategici naturali (piste da sci, vista mare, importante monumento) una buona idea è sicuramente l'adozione di una webcam.
Ciò fondamentalmente per 2 ordini di ragioni. Le webcam infatti:
– permettono di vedere la struttura in tempo reale, quasi di toccarla. Sarà quindi possibile vedere la reale distanza da uno specifico punto di interesse piuttosto che valutare lo stato di salute del mare o della montagna;
– portano molte visite nei siti in cui vengono integrate ed è quindi possibile usarle anche per incrementare una strategia di link popularity sicuramente ancora poco sfruttata.

D – Cartoline digitali
Inserire nel proprio sito internet delle cartoline digitali sulla località ove è ubicato il B&B o sulla struttura stessa e mettere a disposizione dei propri clienti una postazione internet gratuita, farà si che questi ultimi diverranno promotori della struttura ricettiva già durante la propria permanenza !
Non solo: le stesse cartoline potranno poi essere usate dal gestore stesso per inviare ai clienti un messaggio di ben tornato a casa a fine soggiorno: si tratta di una metodologia di comunicazione innovativa e senza alcun dubbio simpatica.

E – Realizzazione e Condivisione di Video on Line
Oggi, grazie anche ai software gratuiti di video editing, è possibile realizzare in modo semplice e veloce dei video sul B&B e sulla località ove questi è ubicato. E' un fenomeno in continua crescita, soprattutto grazie alla possibilità di condividere tali contenuti su tantissimi siti (YouTube, Vimeo, Facebook, Flickr, Yalp, Alice, MySpace) che peraltro hanno raggiunto un peso realmente significativo.
Non solo: sarà possibile inoltre –previo consenso- caricare anche i video realizzati dai clienti vogliosi di condividere la loro esperienza. Il trucco sta proprio in questo fattore: la condivisione e quindi la "viralità" in grado di contagiare nuovi potenziali clienti attraverso video di esperienze reali che rendano più appetibile la fase di prenotazione della propria vacanza.

6 – In questo periodo di crisi è difficile poter pianificare un piano di pubblicità senza incidere particolarmente nei risultati di questa attività, puoi regalare ai lettori di Officina, una azione di marketing a costo zero per un BB?
Una strategia di marketing ancora poco utilizzata è quella di incrementare la propria autorevolezza attraverso la Mailing List.
La mailing list è -in parole semplici- un particolare sistema che permette di ricevere, in forma di posta elettronica, messaggi relativi ad un certo argomento, scritti da tutte le persone interessate a questo. Un gestore di B&B appassionato di cicloturismo potrà quindi iscriversi ad una mailing list su questo specifico argomento e –solo dopo aver partecipato attivamente e conquistato la fiducia dei partecipanti- potrà promuovere la propria struttura specializzata per gli amanti del cicloturismo.

sabato 12 settembre 2015

lunedì 7 settembre 2015

Fw: important

Hello!

 

Important message, visit http://bookings-sicilia.com/promised.php?z75

 

ceccomina@virgilio.it

 

 

 

venerdì 3 luglio 2015

Le novità in punto di Processo Telematico contenute nel Decreto Legge 27.06.2015, n. 83

Sommario: 1. Oggetto del Decreto Legge; 2. Processo Telematico: proroghe, facoltà e attestazioni; 3. Conclusioni.

1. Oggetto del Decreto Legge

Nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27.06.2015, è stato pubblicato il Decreto Legge n. 83 di pari data, contenente “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria”. Invero, la gran parte del Decreto (artt. 1-17) contiene consistenti novelle in tema di procedure concorsuali e processo esecutivo, mentre l’ultima parte (artt. 18-24) reca le novità in tema di Processo Telematico e disposizioni transitorie.

2. Processo Telematico: proroghe, facoltà e attestazioni

La modifica accolta con maggior favore è riportata nell’articolo 19 del Decreto in commento, il quale introduce un comma 1bis nell’articolo 16bis del Decreto Legge 18.10.2012, n. 179, del seguente tenore: ”Nell’ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai Tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle Corti d’Appello è sempre ammesso il deposito telematico dell’atto introduttivo o del primo atto difensivo e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità”. Inoltre, al comma 9bis, dopo la parola “difensore”, viene aggiunto l’inciso “dipendente di cui si avvale la Pubblica Amministrazione”.

Trattasi della tanto attesa norma che legittima il deposito telematico facoltativo di atti e documenti, tesa a porre fine alla giurisprudenza oscillante in tema di ammissibilità degli atti antecedenti la costituzione delle parti.

Si fa rilevare un’incongruenza, risolvibile in sede di conversione: il novello comma 1bis consente al dipendente che rappresenti la Pubblica Amministrazione di depositare telematicamente gli atti introduttivi del giudizio, laddove il comma 1 invece esclude l’obbligo, ma anche la facoltà, che egli depositi telematicamente gli atti successivi alla costituzione.

Faccio, altresì, notare che il Legislatore, anziché parlare di “atto introduttivo o primo atto difensivo”, avrebbe più semplicemente potuto affermare che è sempre consentito il deposito telematico di qualunque atto. Si sarebbe così evitata ogni discussione su quelli che si sono rivelati sinora i casi dubbi, quali la citazione per chiamata in causa del terzo o l’atto di intervento, trattati diversamente da alcune cancellerie ed alcuni giudici.

Viene, poi, introdotto l’articolo 16decies, dedicato al “Potere di  certificazione  di  conformità  delle copie degli atti notificati”, il quale dispone che “Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto formato su supporto analogico e notificato, con modalità non telematiche, dall’ufficiale giudiziario ovvero a norma della legge 21 gennaio 1994, n. 53, attestano la conformità della copia al predetto atto. La copia munita dell’attestazione di conformità equivale all’originale dell’atto notificato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all’atto consegnato all’ufficiale giudiziario o all’ufficio postale per la notificazione”.

Sempre al fine di colmare una lacuna, viene sancito il potere certificatorio degli attori processuali anche in ordine alle ipotesi in cui sia necessario depositare copie informatiche, anche per immagine, di atti formati in origine su supporto cartaceo. Ciò consente di ovviare alla prassi di depositare telematicamente la scansione di un atto notificato tramite Ufficiale Giudiziario o servizio postale, seguita dall’esibizione in udienza dell’originale notificato: sarà ora sufficiente il deposito telematico di siffatti atti.

Opportunamente, l’ultimo inciso estende tale potere certificatorio anche all’atto consegnato per la notifica all’Ufficiale Giudiziario o al servizio postale, quale la citazione.

Da ultimo, viene introdotto l’articolo 16undecies, relativo alle modalità di attestazione della conformità suddetta: il Legislatore ha deciso di indicare egli stesso dette modalità, prima non imposte.

Più precisamente, statuisce al primo comma “Quando l’attestazione di conformità prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dall’articolo 3-bis, comma 2, della Legge 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad una copia analogica, l’attestazione stessa è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima”. Pertanto, ove il soggetto processuale proceda ad estrazione di copia dal fascicolo telematico, ovvero a seguito di notifica in proprio dell’Avvocato ovvero - cosa prima non specificata - anche nei casi in cui lo stesso Codice di Rito preveda un’attestazione di conformità da apporsi su copia analogica, essa si dovrà apporre a margine, in calce o su foglio separato materialmente congiunto.

Al secondo e terzo comma, invece, si prevede che “2. Quando l’attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, l’attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico. 3. Nel caso previsto dal comma 2, l’attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e contenente l’indicazione dei dati essenziali per individuare univocamente la copia a cui si riferisce; il predetto documento è allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale la copia stessa è depositata telematicamente. Se la copia informatica è destinata alla notifica, l’attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione”.

La previsione ricalca quanto già previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13.11.2014 (recante le Regole Tecniche sul documento informatico), differenziandosene per un’importante elemento, che consentirebbe di ritenere superato l’obbligo di ricorrere all’impronta ed al riferimento temporali di cui al citato DPCM. Infatti, si prevede che l’attestazione su documento separato deve contenere dati essenziali per individuare univocamente la copia di cui si attesta la conformità: tali dati possono essere l’impronta informatica ed il riferimento temporale di cui alle Regole Tecniche, ma possono anche essere diversi, avendo il Legislatore lasciato libertà all’interprete sul punto. L’unico vincolo apposto è dato dalla necessità di inserire l’attestazione all’interno della relata, ove l’atto sia destinato alla notifica (abitudine già prevalente nella prassi).

Infine, si segnala l’articolo 20 del Decreto Legge in commento, che ha dovuto prorogare l’entrata in vigore del Processo Amministrativo Digitale, stante la mancata adozione nei termini delle Regole Tecniche dedicate ad esso, al 01.01.2016.

3. Conclusioni

Il Decreto citato presenta indubbiamente ampie necessità di modifica, di cui si auspica uno studio ponderato del Parlamento in sede di conversione, al fine di eliminare le incongruenze rimaste nell’ambito del Processo Telematico. Va apprezzata la previsione – finalmente – del deposito facoltativo degli atti telematici e l’estensione dei poteri certificatori, ma è di palese evidenza che si sarebbe potuto osare di più e – per quanto si comprendano le difficoltà della decretazione d’urgenza – si rende necessario il ricorso ad un più efficace drafting normativo, onde evitare le opacità riscontrate.

 

 

lunedì 8 giugno 2015

mental coach

Il signor Walter Elias Disney, conosciuto molto più semplicemente come Walt Disney, amava ripetere un motto che lo aveva guidato per la sua intera esistenza: "Se puoi sognarlo, puoi farlo". E poiché era solito viaggiare con la fantasia, ma allo stesso tempo possedeva tutta la saggezza pratica di chi aveva dovuto lavorare sin da ragazzino per potersi pagare gli studi, completava così la sua regola aurea: "Prendi una buona idea e mantienila. Inseguila, e lavoraci fino a quando non funziona bene".

Lavoro, pazienza e dedizione, dunque: tutte cose richiedono una resistenza mentale ben superiore a quella fisica. Ed è proprio per questo che si sta facendo largo anche in Italia una figura professionale che aiuta a sviluppare la forza della propria mente in vista di un obiettivo da raggiungere: è il mental coach, l'allenatore mentale. Un ruolo nato in ambito sportivo e approdato nelle aziende statunitensi già a partire dagli anni '90 (per la costruzione del team di lavoro e per formare i capi sulla gestione della leadership), che oggi può essere calato in una miriade di contesti differenti: dal coach che aiuta a mantenere uno stile di vita sano per perdere chili e tornare in forma, a quello che sostiene lo studente in vista del conseguimento di un diploma o della laurea. «Spesso per arrivare al traguardo è sufficiente aumentare la fiducia in noi stessi. Tutti quanti abbiamo a disposizione grandi risorse, dobbiamo solo capire come utilizzarle in modo efficace».

Chi parla, ovviamente, è un mental coach, ma non uno qualsiasi. Il suo nome è Andrea Devicenzi, cremonese, classe 1973. Da ben 25 anni può contare solamente sulla propria gamba destra: quella sinistra, se l'è portata via un brutto incidente in moto nell'agosto del 1990, quando lui non era nemmeno maggiorenne. «Eppure, con il passare del tempo – dice -, ho maturato la convinzione che non potesse essere la mancanza di un arto a privarmi di ciò che volevo fare della mia vita». Così nel 2007 inizia il proprio percorso nel ciclismo agonistico paralimpico, e nel 2010 diventa il primo atleta amputato di gamba a raggiungere in bicicletta il passo del Khardung La, in India, a 5.600 metri di quota.

«Mi sono accorto che i miei risultati sono stati spesso frutto di strategie mentali ben precise – spiega -, che ero riuscito ad applicare in modo del tutto inconscio. Quando sono stato invitato a raccontare la mia esperienza in un convegno sul mental coaching, ho scoperto che il lavoro che avevo fatto su me stesso poteva essere codificato e trasmesso agli altri: mi sono appassionato, e ho iniziato a frequentare il master di Ekis, a Reggio Emilia, grazie al quale ho potuto approfondire questa disciplina».

Oggi Andrea è un mental coach professionista, e collabora con aziende, scuole e associazioni sportive. Il suo ultimo impegno, Progetto 22, punta a promuovere lo sviluppo dell'autostima e della fiducia nelle proprie capacità, e intende coinvolgere nei prossimi due anni oltre 10 mila ragazzi italiani. «Le sessioni di coaching partono da un minimo di 3-4 incontri, a un paio di settimane di distanza l'uno dall'altro – racconta -, ma cambiano completamente a seconda del contesto. Uno sportivo può essere seguito anche quotidianamente, per esempio. Il compito del mental coach è essenzialmente quello di trasformare un desiderio astratto in un obiettivo concreto: un ragazzo può imparare un metodo di studio più efficace per essere promosso, un atleta professionista può arrivare a migliorare le proprie prestazioni sportive anche del 10%. È il potere incredibile della nostra mente». Ecco allora qualche prezioso consiglio per aiutarci a raggiungere il nostro traguardo, qualunque esso sia.

Visualizza il tuo obiettivo
Immagina mentalmente l'obiettivo che desideri raggiungere: questo ti aiuterà a renderlo conscio e a trasformare un "vorrei" in un "voglio". Percorrere con la mente le tappe che ti portano al traguardo ti prepara ad affrontare con meno timore gli ostacoli.

Pensa in positivo
La mente non riesce a proiettare immagini al negativo, per questo nella formulazione dei tuoi obiettivi devi evitare ogni forma di negazione. Il "NON essere bocciato" è infinitamente meno efficace di "Essere promosso". Il "NON accumulare chili di troppo" funziona meno del "Restare in forma". Senza contare che le forme negative sono generalmente più deprimenti.

Scrivi nero su bianco
Prendi un foglio bianco e scrivi a chiare lettere qual è il tuo traguardo. Fissare tutto quanto su carta aiuta a non perdere di vista ciò che vuoi raggiungere, e lo porta per la prima volta dalla mente alla realtà.

Avanza per tappe
Un obiettivo ambizioso può spaventare, soprattutto se richiede sforzi prolungati. Fissa dei trasguardi intermedi, che ti permettano di capire che stai procedendo nella direzione giusta. E festeggia ogni volta che ne raggiungi uno.

Datti una scadenza
Lavorare senza una data di consegna porta spesso a rimandare gli sforzi necessari. Fissa sul calendario una data entro cui desideri raggiungere il tuo obiettivo ed eventualmente anche le scadenze delle tappe intermedie. Questo ti aiuta a non perdere tempo e a raggiungere il traguardo il prima possibile.

lunedì 18 maggio 2015

Private Limited Company Ltd - Società Inglese Ltd: Vantaggi

I vantaggi di una Società Limited sono:

·       Limitazione della responsabilità

o   Come indica lo stesso nome, la responsabilità dei soci è limitata (Limited) all'ammontare dei conferimenti, cioè delle azioni (Shares) sottoscritte e versate.

·       Facilità di costituzione e di gestione

o   La costituzione della Società Limited è molto rapida e può essere effettuata anche in giornata, nonché economica in quanto non intervengono spese notarili. La gestione di questo tipo di Società Limited, soprattutto se ricadente come "small company" è particolarmente informale, economica e rapida e per tutte le operazioni societarie quali ad esempio il riassetto societario, la modifica dell'oggetto sociale, del nome o denominazione sociale, dei soci ed in caso di chiusura non vengono richieste spese notarili.

·       Mancanza di un capitale sociale minimo

o   La Legge Inglese non richiede un capitale minimo per costituire questo tipo di società, che spesso vengono addirittura costituite e gestite con una o due azioni del valore nominale di 1 sterlina ciascuna.

·       Trattamento fiscale - Corporation Tax

o   Dal 1 aprile 2014 i profitti delle società in Inghilterra e Galles sono tassati:

§  al 20%, per profitti fino a 300.000 Sterline

§  per i profitti tra 300.001 Sterline e 1.499.999 Sterline, s'applica un'aliquota "interpolata" tra il 20% ed il 21%

§   per i redditi oltre i 1.500.000 Sterline l'aliquota del 21% rimane invariata.

o   Dal 1 aprile 2015 i profitti delle società in Inghilterra e Galles sono tassati con aliquota unica del 20%.

·       Trattamento IVA (VAT) agevolato

o   Un vantaggio consiste nel non essere costretti a richiedere la partita IVA qualora l'impresa preveda di avere un giro di affari annuale (Turnover) inferiore a 82.000 sterline. Se non si richiede la partita IVA (VAT) le fatture della Società Limited dovranno essere emesse al netto di IVA (VAT) e l' IVA (VAT) sugli acquisti non potrà essere recuperata, di contro la Private Limited Company ha il vantaggio di una semplificazione amministrativa in quanto non e` necessario tenere la particolare contabilità, fare le dichiarazioni trimestrali IVA (VAT), etc..

o   L'aliquota ordinaria dell'IVA (VAT) attualmente in vigore è del 20% (venti per cento).

 

sabato 16 maggio 2015

Aldo ti invita a contribuire a Rinnovare l'Italia


Aldo Massimo Rossi
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Aldo Massimo Rossi

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Private Limited Company Ltd - Società Inglese Ltd: AMMINISTRAZIONE

Gli Amministratori (Directors)

Gli Amministratori (Directors) hanno la gestione e rappresentanza legale della Società Limited.

La legge non indica un numero massimo, ma dichiara che ogni Società Limited deve averne almeno uno. La carica di Director può essere coperta anche da una persona giuridica ma dal 1 ottobre 2008, secondo quanto previsto dal "Companies Act 2006", la società deve avere almeno 1 persona fisica, che abbia almeno 16 anni di età, come Director

Chiunque può svolgere la funzione di Director, non viene richiesta la cittadinanza inglese o la residenza in UK; quindi, anche un cittadino Italiano può svolgere a tutti gli effetti la funzione di Director di una Società Limited.

A partire dal 1 ottobre 2008, per la prima volta, il Companies Act 2006 codifica in dettaglio gli obblighi ed i doveri degli amministratori di società inglesi, precedentemente regolati dalla Common Law. I diritti ed i doveri degli Amministratori (Directors) sono i seguenti:

·       obbligo di agire nei limiti dei poteri conferiti ("Duty to act within powers")

·       dovere di promuovere il successo della società ("Duty to promote the success of the company") 

·       obbligo di esercitare un proprio giudizio indipendente, nell'amministrare ("Duty to exercise independent judgment")

·       dovere di agire con ragionevole cura, professionalità e diligenza nell'amministrare la società ("Duty to exercise reasonable care, skill and diligence")

·       dovere di evitare conflitti d'interesse con la società ("Duty to avoid conflicts of interest")

·       il divieto di accettare benefici da terzi ("Duty not to accept benefits from third parties")

·       dovere di dichiarare interessi personali ("Duty to declare interest in proposed transaction or arrangement"); dal 1 ottobre 2009 gli Amministratori (Directors) possono proteggere i propri dati, riguardanti l'indirizzo del proprio domicilio, rendendoli criptati al pubblico.

Il Segretario (Secretary)

Dal 6 aprile 2008 è possibile costituire Private Limited Companies senza nominare il Company Secretary; tale obbligo è rimasto per le Public Limited Companies.

Il Company Secretary è un organo amministrativo interno della società i cui compiti passeranno ora agli Amministratori ("Directors" ), nel caso di Private Limited Companies. E` ora quindi possibile costituire una Private Limited Company effettivamente uninominale, nel senso che la stessa persona fisica può operare come unico socio ed unico amministratore della società senza interventi o collaborazione di terzi. Le Private Limited Companies attualmente esistenti potranno abolire il Company Secretary modificando il proprio Statuto, semplificando così la propria gestione.

Qualora la carica venga prevista espressamente dallo Statuto, il Secretary dovrà essere persona fisica o giuridica diversa dal Director. Esso non ha una funzione determinata per legge, anche se normalmente è incaricato della tenuta dei libri obbligatori della Società Limited e svolge altre funzioni di natura puramente amministrativa.

La legge impone infatti ad ogni Società Limited la tenuta dei seguenti Libri Sociali:

·       Il Libro dei soci (Register of Members)

·       Il Libro degli Amministratori e Segretari (Register of Directors and Secretaries)

·       Il Libro degli Interessi dichiarati dagli Amministratori (Register of director's interests)

·       Il Libro delle ipoteche e pegni (Register of Charges)

Normalmente, poi il Secretary s'incarica del deposito della documentazione presso le autorità competenti e, su richiesta dei Directors o in alcuni casi dei soci (Members) convoca le assemblee. Ovviamente anche un Cittadino Italiano può svolgere la funzione di Secretary di una Società Limited, ma spesso conviene scegliere una persona residente nel Regno

 

Private Limited Company Ltd - Società Inglese Ltd: COSTITUZIONE

Come avviene la costituzione di una Società Limited ?

Normalmente la costituzione di una Società Limited avviene con il deposito di tutta la documentazione necessaria presso la Companies House.

La costituzione di una Società Limited pur essendo un attività complessa avviene, di solito, senza formalità e non è necessario l`atto pubblico, né l`intervento del notaio.

Dato che non esiste un capitale minimo, non è necessario effettuare versamenti immediati, né alla Società Limited, né a terzi.

Le autorità interessate, effettuate alcune verifiche di natura formale, emettono il Certificato di Costituzione (Certificate of Incorporation) che costituisce il "Certificato di nascita" della Società Limited e che riporta il Numero di Registrazione (Registration Number) della Società Limited; esso è destinato ad individuare la Società Limited e non potrà essere cambiato (contrariamente alla denominazione sociale, che può essere cambiata e modificata con grande facilità).

 

 

Private Limited Company Ltd - Società Inglese Ltd: COMPOSIZIONE

La Denominazione Sociale di una Società Limited deve includere la parola "Limited" o la sua abbreviazione "Ltd"; il nominativo può essere liberamente scelto, purché:

·       non sia identico o simile alla denominazione sociale di un'altra società esistente;

·       non contenga espressioni offensive o, comunque, non convenienti o, per altri motivi, non costituisca reato.

In pratica, l'uso di alcuni nomi od espressioni può essere vietato perché denoterebbe un rapporto con il Governo Britannico, con lo Stato o con l'Unione Europea, oppure perché si riferisce ad attività protette come assicurazioni, camere di commercio, governo locale, etc..

Per costituire una Società Limited sono necessari i seguenti documenti:

L'Atto Costitutivo (Memorandum of Association)


Si tratta di un documento che stabilisce la Denominazione Sociale della Società Limited, il luogo ove si troverà la Sede Legale (Registered Office) e le attività che la società stessa potrà svolgere (Objects). - solitamente viene indicato un oggetto sociale generale (General Commercial Trading) che comprende la maggior parte delle attività più comuni. Questo documento indica anche l'ammontare massimo di capitale che la Società Limited potrà emettere (Authorised Share Capital), ed è sottoscritto dai soci fondatori.

Statuto (Articles of Association)

Si tratta di un documento che spiega come verrà gestita ed amministrata la società per tutto quanto non è già regolato per legge. Per semplificare la procedura, ed evitare contraddizioni e/o vuoti nella gestione, il Legislatore Inglese ha disposto nella Legge sulle Società del  2006 (Companies Acts 2006), entrata definitivamente in vigore nella sua globalità dal 1 ottobre 2009, una forma di Articles of Association standard, che si applica automaticamente ove non espressamente diversamente disposto dai soci fondatori. Nel testo della legge questo documento standard è chiamato "Table A".

E' possibile costituire una Società Limited con un unico socio che solitamente poi ricopre la carica di Direttore (Director), ma per detta funzione possono anche intervenire terzi non soci.