Sommario: 1. Oggetto del Decreto Legge; 2. Processo Telematico: proroghe, facoltà e attestazioni; 3. Conclusioni.
1. Oggetto del Decreto Legge
Nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27.06.2015, è stato pubblicato il Decreto Legge n. 83 di pari data, contenente “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria”. Invero, la gran parte del Decreto (artt. 1-17) contiene consistenti novelle in tema di procedure concorsuali e processo esecutivo, mentre l’ultima parte (artt. 18-24) reca le novità in tema di Processo Telematico e disposizioni transitorie.
2. Processo Telematico: proroghe, facoltà e attestazioni
La modifica accolta con maggior favore è riportata nell’articolo 19 del Decreto in commento, il quale introduce un comma 1bis nell’articolo 16bis del Decreto Legge 18.10.2012, n. 179, del seguente tenore: ”Nell’ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai Tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle Corti d’Appello è sempre ammesso il deposito telematico dell’atto introduttivo o del primo atto difensivo e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità”. Inoltre, al comma 9bis, dopo la parola “difensore”, viene aggiunto l’inciso “dipendente di cui si avvale la Pubblica Amministrazione”.
Trattasi della tanto attesa norma che legittima il deposito telematico facoltativo di atti e documenti, tesa a porre fine alla giurisprudenza oscillante in tema di ammissibilità degli atti antecedenti la costituzione delle parti.
Si fa rilevare un’incongruenza, risolvibile in sede di conversione: il novello comma 1bis consente al dipendente che rappresenti la Pubblica Amministrazione di depositare telematicamente gli atti introduttivi del giudizio, laddove il comma 1 invece esclude l’obbligo, ma anche la facoltà, che egli depositi telematicamente gli atti successivi alla costituzione.
Faccio, altresì, notare che il Legislatore, anziché parlare di “atto introduttivo o primo atto difensivo”, avrebbe più semplicemente potuto affermare che è sempre consentito il deposito telematico di qualunque atto. Si sarebbe così evitata ogni discussione su quelli che si sono rivelati sinora i casi dubbi, quali la citazione per chiamata in causa del terzo o l’atto di intervento, trattati diversamente da alcune cancellerie ed alcuni giudici.
Viene, poi, introdotto l’articolo 16decies, dedicato al “Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti notificati”, il quale dispone che “Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto formato su supporto analogico e notificato, con modalità non telematiche, dall’ufficiale giudiziario ovvero a norma della legge 21 gennaio 1994, n. 53, attestano la conformità della copia al predetto atto. La copia munita dell’attestazione di conformità equivale all’originale dell’atto notificato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all’atto consegnato all’ufficiale giudiziario o all’ufficio postale per la notificazione”.
Sempre al fine di colmare una lacuna, viene sancito il potere certificatorio degli attori processuali anche in ordine alle ipotesi in cui sia necessario depositare copie informatiche, anche per immagine, di atti formati in origine su supporto cartaceo. Ciò consente di ovviare alla prassi di depositare telematicamente la scansione di un atto notificato tramite Ufficiale Giudiziario o servizio postale, seguita dall’esibizione in udienza dell’originale notificato: sarà ora sufficiente il deposito telematico di siffatti atti.
Opportunamente, l’ultimo inciso estende tale potere certificatorio anche all’atto consegnato per la notifica all’Ufficiale Giudiziario o al servizio postale, quale la citazione.
Da ultimo, viene introdotto l’articolo 16undecies, relativo alle modalità di attestazione della conformità suddetta: il Legislatore ha deciso di indicare egli stesso dette modalità, prima non imposte.
Più precisamente, statuisce al primo comma “Quando l’attestazione di conformità prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dall’articolo 3-bis, comma 2, della Legge 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad una copia analogica, l’attestazione stessa è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima”. Pertanto, ove il soggetto processuale proceda ad estrazione di copia dal fascicolo telematico, ovvero a seguito di notifica in proprio dell’Avvocato ovvero - cosa prima non specificata - anche nei casi in cui lo stesso Codice di Rito preveda un’attestazione di conformità da apporsi su copia analogica, essa si dovrà apporre a margine, in calce o su foglio separato materialmente congiunto.
Al secondo e terzo comma, invece, si prevede che “2. Quando l’attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, l’attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico. 3. Nel caso previsto dal comma 2, l’attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e contenente l’indicazione dei dati essenziali per individuare univocamente la copia a cui si riferisce; il predetto documento è allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale la copia stessa è depositata telematicamente. Se la copia informatica è destinata alla notifica, l’attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione”.
La previsione ricalca quanto già previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13.11.2014 (recante le Regole Tecniche sul documento informatico), differenziandosene per un’importante elemento, che consentirebbe di ritenere superato l’obbligo di ricorrere all’impronta ed al riferimento temporali di cui al citato DPCM. Infatti, si prevede che l’attestazione su documento separato deve contenere dati essenziali per individuare univocamente la copia di cui si attesta la conformità: tali dati possono essere l’impronta informatica ed il riferimento temporale di cui alle Regole Tecniche, ma possono anche essere diversi, avendo il Legislatore lasciato libertà all’interprete sul punto. L’unico vincolo apposto è dato dalla necessità di inserire l’attestazione all’interno della relata, ove l’atto sia destinato alla notifica (abitudine già prevalente nella prassi).
Infine, si segnala l’articolo 20 del Decreto Legge in commento, che ha dovuto prorogare l’entrata in vigore del Processo Amministrativo Digitale, stante la mancata adozione nei termini delle Regole Tecniche dedicate ad esso, al 01.01.2016.
3. Conclusioni
Il Decreto citato presenta indubbiamente ampie necessità di modifica, di cui si auspica uno studio ponderato del Parlamento in sede di conversione, al fine di eliminare le incongruenze rimaste nell’ambito del Processo Telematico. Va apprezzata la previsione – finalmente – del deposito facoltativo degli atti telematici e l’estensione dei poteri certificatori, ma è di palese evidenza che si sarebbe potuto osare di più e – per quanto si comprendano le difficoltà della decretazione d’urgenza – si rende necessario il ricorso ad un più efficace drafting normativo, onde evitare le opacità riscontrate.
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