martedì 6 agosto 2013

Semplificata la "Comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci o ai familiari dell'imprenditore"

Semplificata la “Comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci o ai familiari dell’imprenditore”
La prima scadenza per l’anno 2012 è al 12 dicembre 2013.
A regime la comunicazione dovrà essere effettuata entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di chiusura dell’anno.

Regolamentata anche la “Comunicazione dei finanziamenti effettuati dai soci o familiari dell’imprenditore”.

Esclusi dall’adempimento i fringe benefit concessi all’imprenditore individuale ed ai soci ed amministratori, oppure ai soci dipendenti e lavoratori autonomi se inserito come benefit

La comunicazione va effettuata qualora il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene è minore del valore di mercato del diritto di godimento.

Con provvedimento datato 2 agosto, l’Agenzia delle Entrate recepisce le semplificazioni relative alla comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci o ai familiari dell’imprenditore, prorogando altresì il termine di presentazione con riferimento al 2012 al 12 dicembre 2013.

Un altro provvedimento è inoltre intervenuto per fornire le istruzioni operative per la comunicazione dei finanziamenti effettuati dai soci o familiari dell’imprenditore.

Per effetto dell’art. 2, comma 36-sexiesdecies del DL n. 138/2011, a decorrere dal 2012 i soggetti che esercitano attività d’impresa (ad esclusione delle società semplici) – o in alternativa i soci o familiari – devono comunicare all’Anagrafe tributaria i dati dei soci o dei familiari che hanno ricevuto in godimento beni dell’impresa.

Nello specifico, la comunicazione deve essere effettuata per ogni bene concesso in godimento nel periodo d’imposta, qualora sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato del diritto di godimento.

L’obbligo sussiste anche se il bene è stato concesso in godimento in periodi precedenti, soltanto, però, se l’utilizzo permane nell’anno cui si riferisce la comunicazione: in pratica, a titolo esemplificativo, i beni concessi in godimento nel 2011 devono essere oggetto di comunicazione 2012 soltanto se l’utilizzo permane nel 2012.

Il provvedimento in commento, tuttavia, circoscrive l’ambito oggettivo della comunicazione, escludendo da tale obbligo:

- i beni concessi in godimento agli amministratori;

- i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora detti beni costituiscano fringe benefit assoggettati alla disciplina prevista dagli artt. 51 e 54 del TUIR;

- i beni concessi in godimento all’imprenditore individuale;

- i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;

- gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;

- i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l’utilizzo privatistico riconosciuto per legge;

- i beni concessi in godimento al socio o familiare dell’imprenditore, inclusi nella categoria “altro” del modello (vale a dire i beni diversi da autovetture o altri veicoli, unità da diporto, aeromobili, immobili), di valore non superiore a 3.000 euro, al netto dell’IVA;

- i finanziamenti concessi ai soci o ai familiari dell’imprenditore.

Con riferimento ai dati da esporre nella comunicazione, il provvedimento precisa che devono essere indicati:
- codice fiscale, dati anagrafici e Stato estero per i non residenti, in caso di persone fisiche;

- codice fiscale, denominazione e comune di domicilio fiscale o Stato estero di residenza, per i soggetti diversi.

Oltre a tali elementi, devono essere fornite informazioni in merito all’utilizzo del bene, alla data di concessione (data di inizio e fine), al corrispettivo versato e al valore di mercato del bene.

Quanto ai termini di trasmissione, per i beni in godimento nel 2012 (anno di prima applicazione delle disposizioni) la comunicazione deve essere effettuata entro il 12 dicembre 2013a regime, la comunicazione dovrà essere effettuata entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di chiusura dell’anno in cui i beni sono concessi in godimento.

Imprese che ricevono dai soci o familiari finanziamenti, niente obbligo per i finanziamenti sotto i 3.600 euro.

Con riferimento, poi, alle imprese che ricevono dai soci o familiari finanziamenti, il secondo provvedimento (n. 94904/2013) precisa che l’obbligo di comunicazione dei dati dei soggetti che hanno concesso all’impresa finanziamenti o capitalizzazioni sussiste qualora nell’anno di riferimento l’ammontare complessivo dei versamenti sia pari o superiore a 3.600 euro; tale limite è riferito, distintamente, ai finanziamenti annui ed alle capitalizzazioni annue.

Inoltre, il provvedimento prevede l’esclusione dall’obbligo di comunicazione dei dati relativi a qualsiasi apporto di cui l’Amministrazione finanziaria sia già in possesso (ad esempio, finanziamento effettuato per atto pubblico o scrittura privata autenticata).

Anche in tal caso, per i finanziamenti e le capitalizzazioni ricevuti nel 2012 (e solo nel 2012) la comunicazione deve essere effettuata entro il 12 dicembre.

 

A disposizione per ogni chiarimento. Non esitate a contattarci per ogni ulteriore esigenza.

 

Cordialità.

 

 

 

 

 

Aldo Massimo Rossi

                                                              

Dottore Commercialista – Revisore Contabile

 

                     

Studio Focus - Dottori Commercialisti
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«Salta» il DURT per la responsabilità solidale negli appalti

«Salta» il DURT per la responsabilità solidale negli appalti

Le Commissioni Affari costituzionali e Bilancio del Senato hanno approvato ieri emendamenti soppressivi della misura presentati da tutti i gruppi

 

È ufficiale la cancellazione del DURT (documento unico di regolarità tributaria), con riferimento alla responsabilità solidale negli appalti, dal Ddl. di conversione del DL 69/2013.

Ieri, infatti, le Commissioni Affari costituzionali e Bilancio del Senato hanno approvato emendamenti soppressivi della disposizione, presentati da pressoché tutti i gruppi, e accolto un ordine del giorno che rinvia la questione alla delega fiscale.

In merito, si ricorda che l’art. 50 del decreto “Fare”, intervenendo sull’art. 35, comma 28 del DL 223/2006, ha disposto l’abolizione della responsabilità solidale, in ambito fiscale, per i versamenti IVA dovuti dal subappaltatore all’Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto.

 

Per effetto di un emendamento, presentato in sede di conversione del DL e approvato dalle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera, poi, la responsabilità è stata esclusa se l’appaltatore verifica la corretta esecuzione degli adempimenti, scaduti alla data del versamento, acquisendo presso uno degli uffici provinciali dell’Agenzia il DURT relativo alla posizione del subappaltatore, attestante l’inesistenza di debiti tributari per imposte, sanzioni o interessi, scaduti e non estinti dal subappaltatore alla data di pagamento del corrispettivo o di parti di esso.

L’appaltatore sospende il pagamento del corrispettivo fino all’acquisizione del documento unico di regolarità tributaria.

 

Quest’ultima misura ha suscitato polemiche, in virtù del fatto che aumenterebbe gli adempimenti a carico anche dei soggetti di piccole dimensioni.

 

Dopo le diverse critiche, già nei giorni scorsi alcuni rappresentanti del Governo avevano “sconfessato” l’emendamento, annunciandone la cancellazione dal Ddl.

 

Così è avvenuto ieri nella seduta delle Commissioni del Senato.

In tal modo, in materia di responsabilità fiscale negli appalti, si torna al testo originario del DL, in base al quale, in caso di appalto, l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all’Erario delle sole ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore, relativamente alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto.

 

Inoltre, la responsabilità solidale viene meno se l’appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che le ritenute siano state correttamente versate dal subappaltatore (anche tramite autocertificazione di quest’ultimo), oppure ottiene l’asseverazione di un soggetto iscritto nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dei consulenti del lavoro, o del responsabile dell’assistenza fiscale di un CAF-imprese.

 

La questione viene rinviata alla delega fiscale

La decisione di cancellare la norma ha ovviamente accolto il favore ma la soluzione è incompleta se non accompagnata dalla definitiva soppressione della responsabilità solidale negli appalti”, che, obbligando alla corresponsabilità del versamento delle ritenute, relative ai dipendenti utilizzati per appalti e subappalti, “non argina il lavoro nero, né l’economia sommersa.

Sta solo rallentando pericolosamente i pagamenti in una fase nella quale la vita stessa delle imprese dipende dalla disponibilità di liquidità e di credito”.

Anche Paolo Buzzetti, presidente dell’ANCE (Associazione nazionale costruttori edili), ha ringraziato Governo e Parlamento “per aver ascoltato la nostra richiesta” di cancellare una norma che “introduceva un nuovo balzello per le imprese dell’edilizia già sfiancate dalla crisi. Ora il prossimo passo sarà rivedere la materia nel suo complesso”.

Per ciò che concerne, in generale, il Ddl. di conversione, fino alla serata di ieri non erano però stati sciolti tutti i nodi. Il “braccio di ferro” tra Governo e maggioranza, infatti, si gioca sui compensi dei manager pubblici e, per questo motivo, il testo dovrebbe approdare all’esame dell’Aula solo oggi.

 

 

A disposizione per ogni chiarimento. Non esitate a contattarci per ogni ulteriore esigenza.

Cordialità.

 

 

 

Aldo Massimo Rossi

                                                              

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