giovedì 15 novembre 2012

Redditometro 2013. sarà pronto per la fine di questo mese di ottobre e applicato dal 1° gennaio 2013. - Il Redditometro andrà a ritroso sino ai redditi del 2009 presentate nel modello 2010,

Redditometro 2013. sarà pronto per la fine di questo mese di ottobre e applicato dal 1° gennaio 2013.

Ad annunciarlo il direttore dell’Agenzia delle entrate, Attilio Befera, nel corso di un convegno alla Luiss a Roma.

 

Redditometro 2013: 100 voci di spesa

I tecnici sono al lavoro per completare il redditometro targato 2013, redditometro dell’era Monti che, della battaglia all’evasione fiscale e al controllo dei contribuenti, ha fatto il suo cavallo di battaglia.

Cento saranno le voci di spesa interessate, assicura Befera, e saranno relativi al tenore di vita dei contribuenti usati dal Fisco per determinare il reddito presunto.

 

Si confronteranno le spese effettuate per acquisti di auto, mutui, utenze, immobili, investimenti finanziari, etc.etc., con il reddito dichiarato nel modello unico.

 

Lo stesso direttore poi ha avuto modo di sottolineare il “grosso equivoco”, usando le sue stesse parole, che si è verificato in relazione al redditometro, troppo spesso identificato come un misuratore di ricchezza, quando in realtà misure le spese.  “Si confrontano le spese, non la ricchezza, con il reddito dichiarato” – ha sottolineato Befera – ” e  quindi tutte le voci di spesa si considerano in quanto tali e non come indici di ricchezza”.


Il sistema agisce attraverso verifiche incrociate tra le spese reali dei contribuenti e il reddito dichiarato. In caso di differenza tra i due valori di oltre il 20%, scattano immediatamente accertamenti fiscali di natura esecutiva.

Il Redditometro, che andrà a ritroso nel tempo fino alle dichiarazioni dei redditi del 2009 presentate nel modello 2010, interessa persone fisiche, dipendenti, pensionati, professionisti, commercianti, artigiani.

Il reddito del contribuente verrà valutato con un controllo sulla capacità di spesa personale.

Vengono quindi monitorati abitazioni, mezzi di trasporto, istruzione dei figli, attività sportive, cura personale della persona, investimenti immobiliari, assicurazioni e contributi volontari.

 

In presenza di un sostanziale anomalia tra il reddito dichiarato e quello stimato, con il nuovo redditometro, il contribuente verrà selezionato per un eventuale accertamento definito "sintetico".

 

Per effettuare l'accertamento si utilizzerà lo spesometro che ricostruisce il reddito del contribuente sulla base delle spese effettive.

L'Agenzia delle Entrate utilizzerà tutte le informazioni acquisite e potrà anche richiedere al contribuente di dare un resoconto più completo per avere un quadro chiaro della situazione tributaria.


Se la differenza tra il reddito accertato e quello dichiarato è superiore al 20%, si potrà procedere con il predetto accertamento, tuttavia l'Agenzia delle Entrate è obbligata a convocare il contribuente per dare il via ad un "accertamento con adesione" cioè per discutere con lui e sentire le sue ragioni.

 

Il contribuente sarà messo nelle condizioni di poter dichiarare ad esempio altre fonti di reddito non provenienti dalla propria attività, eventuali prestiti, eredità, interessi da fondi monetari, e in questa fase potrebbe chiudersi a favore del contribuente.

In caso contrario l'Agenzia delle Entrate può procedere con l'emissione dell'atto di accertamento e proseguire nella richiesta di eventuale pretesa tributaria.

 

A disposizione per ogni chiarimento. Non esitate a contattarci per ogni ulteriore esigenza. Cordialità.

 

 

Aldo Massimo Rossi

                                                              

Dottore Commercialista – Revisore Contabile

 

                     

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mercoledì 14 novembre 2012

Adempimento obbligatorio Agenti di Commercio

Allego un’informativa in merito al prossimo obbligo di comunicazione alla CCIAA che riguarda tutti gli Agenti e Rappresentanti di Commercio italiani.

Purtroppo subiamo incolpevolmente questa valanga di nuovi adempimenti che ci vengono propinati mentre nelle dichiarazioni ufficiali tutti i politici promettono semplificazioni.

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento in merito.

Cordiali saluti

 

 

Aldo Massimo Rossi

                                                              

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Nuova disciplina in materia di responsabilità tra committente, appaltatore e subappaltatore in ambito fiscale (ritenute sui redditi di lavoro dipendente e IVA)

Illustriamo, nella circolare allegata, la nuova disciplina in materia di responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore in ambito fiscale (ritenute sui redditi di lavoro dipendente e IVA), contenuta nell'art. 35 del DL 4.7.2006 n. 223 convertito nella L. 4.8.2006 n. 248, come modificato dall'art. 13-ter del DL 22.6.2012 n. 83 convertito nella L. 7.8.2012 n. 134, alla luce dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la circ. 8.10.2012 n. 40.

Per effetto della nuova disciplina, viene stabilito che l’appaltatore risponde in solido con il sub-appaltatore del versamento all’Erario:

· delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente;

· dell’IVA dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rap­porto di subappalto.

 

Sono inoltre previsti particolari obblighi e responsabilità in capo al committente.

Esclusioni

Sono invece escluse dall’applicazione delle disposizioni in esame le stazioni appaltanti di cui all’art. 3 co. 33 del DLgs. 12.4.2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

 

Si tratta quindi:

·delle amministrazioni aggiudicatrici pubbliche (art. 3 co. 25 del DLgs. 163/2006), cioè:

  le amministrazioni dello Stato;

  gli enti pubblici territoriali;

  gli altri enti pubblici non economici;

  gli organismi di diritto pubblico;

  le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti;

·degli altri soggetti previsti dall’art. 32 del DLgs. 163/2006, ad esempio:

  i concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici;

  le società con capitale pubblico che non sono organismi di diritto pubblico.

decorrenza

In relazione alla decorrenza delle nuove disposizioni, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che si appli­ca­no ai contratti di appalto/subappalto stipulati dal 12.8.2012 (data di entrata in vigore della
L. 134/2012, poiché l’art. 13-ter del DL 83/2012 è stato inserito in sede di conversione in legge).

L’Agenzia delle Entrate, infatti, ha osservato come la nuova disciplina potrebbe alterare il rapporto sinallagmatico relativo ai contratti già stipulati.

responsabilità solidale dell’appaltatore con il subappaltatore

Per effetto della nuova disciplina dell’art. 13-ter del DL 83/2012 convertito nella L. 134/2012, viene stabilito che l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore del versamento all’Erario:

·delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente;

·dell’IVA dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto.

Limite alla responsabilità solidale dell’appaltatore

La suddetta responsabilità solidale dell’appaltatore in relazione al versamento all’Erario delle ritenute fisca­li sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA, si applica nei limiti dell’am­mon­ta­re del corrispettivo dovuto al subappaltatore.

Rispetto alla precedente disciplina di cui al citato DL 16/2012 convertito, non è più previsto che la responsabilità solidale si applichi entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto.

Esclusione della responsabilità solidale dell’appaltatore

La responsabilità solidale viene meno se l’appaltatore verifica:

·che i versamenti delle ritenute fisca­li sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA, già scaduti, sono stati correttamente eseguiti dal subap­paltatore, acquisendo la relativa documenta­zione;

·prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore.

sospensione del pagamento del corrispettivo al subappaltatore

L’appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore, attestante la regolarità dei suddetti versamenti.

 

A disposizione per ogni chiarimento. Non esitate a contattarci per ogni ulteriore esigenza. Cordialità.

 

 

Aldo Massimo Rossi

                                                              

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