Illustriamo, nella circolare allegata, la nuova disciplina in materia di responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore in ambito fiscale (ritenute sui redditi di lavoro dipendente e IVA), contenuta nell'art. 35 del DL 4.7.2006 n. 223 convertito nella L. 4.8.2006 n. 248, come modificato dall'art. 13-ter del DL 22.6.2012 n. 83 convertito nella L. 7.8.2012 n. 134, alla luce dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la circ. 8.10.2012 n. 40.
Per effetto della nuova disciplina, viene stabilito che l’appaltatore risponde in solido con il sub-appaltatore del versamento all’Erario:
· delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente;
· dell’IVA dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto.
Sono inoltre previsti particolari obblighi e responsabilità in capo al committente.
Esclusioni
Sono invece escluse dall’applicazione delle disposizioni in esame le stazioni appaltanti di cui all’art. 3 co. 33 del DLgs. 12.4.2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).
Si tratta quindi:
·delle amministrazioni aggiudicatrici pubbliche (art. 3 co. 25 del DLgs. 163/2006), cioè:
– le amministrazioni dello Stato;
– gli enti pubblici territoriali;
– gli altri enti pubblici non economici;
– gli organismi di diritto pubblico;
– le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti;
·degli altri soggetti previsti dall’art. 32 del DLgs. 163/2006, ad esempio:
– i concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici;
– le società con capitale pubblico che non sono organismi di diritto pubblico.
In relazione alla decorrenza delle nuove disposizioni, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che si applicano ai contratti di appalto/subappalto stipulati dal 12.8.2012 (data di entrata in vigore della
L. 134/2012, poiché l’art. 13-ter del DL 83/2012 è stato inserito in sede di conversione in legge).
L’Agenzia delle Entrate, infatti, ha osservato come la nuova disciplina potrebbe alterare il rapporto sinallagmatico relativo ai contratti già stipulati.
responsabilità solidale dell’appaltatore con il subappaltatore
Per effetto della nuova disciplina dell’art. 13-ter del DL 83/2012 convertito nella L. 134/2012, viene stabilito che l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore del versamento all’Erario:
·delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente;
·dell’IVA dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto.
Limite alla responsabilità solidale dell’appaltatore
La suddetta responsabilità solidale dell’appaltatore in relazione al versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA, si applica nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto al subappaltatore.
Rispetto alla precedente disciplina di cui al citato DL 16/2012 convertito, non è più previsto che la responsabilità solidale si applichi entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto.
Esclusione della responsabilità solidale dell’appaltatore
La responsabilità solidale viene meno se l’appaltatore verifica:
·che i versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA, già scaduti, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore, acquisendo la relativa documentazione;
·prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore.
sospensione del pagamento del corrispettivo al subappaltatore
L’appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore, attestante la regolarità dei suddetti versamenti.
A disposizione per ogni chiarimento. Non esitate a contattarci per ogni ulteriore esigenza. Cordialità.
Aldo Massimo Rossi
Dottore Commercialista – Revisore Contabile
Studio Focus - Dottori Commercialisti
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