mercoledì 9 gennaio 2013

Novità sulla fatturazione inviamo qualche chiarimento pratico.

NUOVO CONTENUTO DELLA FATTURA. 

 

In fattura diventa obbligatorio dal 2013 indicare:
- il numero di partita IVA del cliente nazionale (che in precedenza non aveva obbligo di legge);
- il numero di partita IVA attribuito da un altro Stato UE, nel caso in cui il cliente sia stabilito nella UE;
- il codice fiscale del cliente nazionale, se non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione.

 

NUMERO PROGRESSIVO DELLA FATTURA. 

Indicazione del numero progressivo della fattura che la identifichi in modo univoco.
Rispetto alla disciplina vigente fino a tutto il 2012, la norma non fa più riferimento alla numerazione progressiva per anno solare.

Sembrerebbe sconsigliabile continuare con la numerazione precedente mentre si consiglia di identificarla con l’anno di emissione.

In sostanza, la fattura n. 1/2013 è univoca rispetto alla fattura n. 1/2014, emessa il prossimo anno (metodo consigliato).

 

NUOVE ANNOTAZIONI E DICITURE DA ESPORRE IN FATTURA. 

La fattura emessa per le seguenti operazioni deve contenere una specifica annotazione:

-          per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori d’imposta nella UE, il cedente o prestatore di servizi nazionale emette fattura con la dicitura “inversione contabile”;

-          per le cessioni di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale deve
essere riportata la dicitura “operazione non soggetta”;

-         per le cessioni all’esportazione, le operazioni assimilate, i servizi internazionali (di cui agli artt.
8, 8bis, 71, 72, 9 del DPR 633/72..) deve essere riportata la dicitura “operazione non imponibile”;

-          per le operazioni esenti  deve essere riportata la dicitura “operazione esente”;

-          per le operazioni soggette al regime del margine deve essere riportata, a seconda dei casi, la dicitura “regime del margine — beni usati”, “regime del margine — oggetti d’arte”, “regime del margine — oggetti da antiquariato o da collezione”, “regime del margine — agenzie di viaggio”.

 

NUOVI OBBLIGHI DI FATTURAZIONE

OPERAZIONI NEI CONFRONTI DI SOGGETTI PASSIVI UE

Per le operazioni non rilevanti territorialmente in Italia, l’obbligo di fatturazione (finora limitato alle prestazioni di servizi “generiche”, ad esempio le consulenze) è esteso alla generalità delle operazioni.
Per tutte le prestazioni di servizi (ad eccezione delle operazioni esenti di cui all’art. 10 co. 1 numeri 1), 2), 3), 4) e 9) del DPR 633/72) e le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori d’imposta in altro Stato UE, il cedente o prestatore di servizi nazionale emette fattura, con l’annotazione “inversione contabile”.
Ad esempio, la prestazione di un servizio di consulenza resa a una società stabilita in un altro Stato UE dovrà essere fatturata con la dicitura “inversione contabile”.

 

EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

Gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati nel momento di inizio del trasporto o della spedizione al cessionario (o a terzi per suo conto).
Gli acquisti intracomunitari si considerano, pertanto, effettuati nello stesso momento delle corrispondenti cessioni.


Se la fattura relativa a una cessione intracomunitaria è emessa prima dell’inizio del trasporto o della spedizione, l’operazione si considera effettuata alla data della fattura, mentre non assume più rilevanza il pagamento anticipato, in tutto o in parte, del corrispettivo (se non è stata emessa fattura).
È stato, inoltre, previsto che le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni effettuati in modo continuativo nell’arco di un periodo di tempo superiore ad un mese solare si considerano effettuati al termine di ciascun mese.

INTEGRAZIONE DELLE FATTURE

L’obbligo di integrazione delle fatture, da parte del cessionario o committente nazionale, è esteso a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri della UE.

In caso di acquisti intracomunitari di beni o sevizi non è quindi più possibile procedere con il meccanismo dell’autofatturazione.

 

TERMINI PER L’EMISSIONE DELLA FATTURA

Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione deve essere emessa:
- la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili;
- la fattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia;
- l’autofattura relativa alle prestazioni di servizi “generiche” ricevute da un soggetto passivo stabilito al di fuori della UE.


Per gli acquisti intracomunitari, il cessionario, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, deve emettere l’autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione stessa.

 

OPERAZIONI IN “REVERSE CHARGE”

Le fatture emesse dal cedente o prestatore di servizi per operazioni in “reverse charge” (es. contratti di subappalto nel settore edile nei confronti dei costruttori o ristrutturatori degli immobili, cessioni di fabbricati strumentali, cessioni di cellulari e PC) devono contenere l’annotazione “inversione contabile”.
Le autofatture emesse dal cessionario di un bene o dal committente di un servizio in regime di “reverse charge” devono recare la dicitura “autofatturazione”.

 

OPERAZIONI EXTRA-UE

Per tutte le operazioni che si considerano effettuate al di fuori della UE, il cedente o prestatore di servizi nazionale emette fattura, con l’annotazione “operazione non soggetta”.

 

VOLUME D’AFFARI

Le operazioni non rilevanti territorialmente sopra descritte concorrono alla formazione del volume d’affari annuo del cedente o prestatore di servizi.
Tali operazioni, che non generano plafond per l’acquisto di beni e servizi senza applicazione dell’IVA, sono tuttavia irrilevanti nel calcolo del volume d’affari da utilizzare per determinare lo status di esportatore abituale del soggetto passivo italiano.

 

FATTURA “CUMULATIVA”
La possibilità di emettere un’unica fattura per le operazioni effettuate nello stesso mese solare nei confronti di un medesimo soggetto è estesa alle prestazioni di servizi.
La fattura, recante il dettaglio delle operazioni poste in essere, deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione delle operazioni.

 

FATTURA SEMPLIFICATA

È prevista la possibilità di emettere la fattura c.d. “semplificata” per tutte le operazioni di ammontare non superiore a 100,00 euro e per le note di variazione di cui all’art. 26 del DPR 633/72.

Tra le principali indicazioni che devono essere contenute sulla fattura “semplificata” vi sono: data di emissione e numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
-descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
-ammontare del corrispettivo complessivo e dell’imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla;
ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio, numero di partita IVA del cedente o prestatore di servizi e del cessionario o committente. In alternativa, se il cessionario o committente è stabilito:
•nel territorio nazionale, è sufficiente il solo codice fiscale o il numero di partita IVA;
•in un altro Stato UE, è sufficiente il solo numero di partita IVA attribuito da tale Stato. La fattura semplificata non può essere emessa:
>per le cessioni intracomunitarie;
>per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, diverse da quelle esenti di cui all’art. 10
numeri 1), 2), 3), 4) e 9) del DPR 633/72, effettuate nei confronti di un soggetto passivo debitore dell’imposta in altro Stato UE.

 

FATTURA ELETTRONICA

Le nuove disposizioni definiscono le caratteristiche che deve possedere la fattura in formato elettronico e le condizioni per la sua emissione:
- la fattura elettronica è equiparata alla fattura cartacea; il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all’accettazione da parte del destinatario;
-la fattura elettronica si considera emessa al momento della trasmissione o della messa a disposizione del cessionario o committente;
-il soggetto passivo ha l’obbligo di garantire l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e
la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione;
-l’autenticità dell’origine e dell’integrità del contenuto, oltre che dall’apposizione della firma
elettronica qualificata o digitale dell’emittente e dai sistemi EDI (Electronic Data Interchange) di trasmissione elettronica dei dati, può essere garantita da sistemi di controllo di gestione in grado di assicurare un collegamento affidabile tra la fattura elettronica e l’operazione ad essa riferibile.
Le fatture elettroniche devono essere conservate in modalità elettronica. Le fatture cartacee e le fatture create in modo elettronico possono essere conservate elettronicamente”.

 

 

Facendo seguito alle novità sulla fatturazione inviamo qualche chiarimento pratico.

 

A disposizione per ogni chiarimento. Non esitate a contattarci per ogni ulteriore esigenza.

 

Cordialità.

 

 

 

Aldo Massimo Rossi

                                                              

Dottore Commercialista – Revisore Contabile

 

                     

Studio Focus - Dottori Commercialisti
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martedì 8 gennaio 2013

Circolare Fòcus #1/2013 = Novità fatture emesse; Nuovi limiti ENASARCO; Rimborsi IRES/IRPEF per mancata deduzione IRAP; Ravvedimento IMU

LA SETTIMANA IN BREVE

La novità più importante è sicuramente costituita dall'approvazione definitiva della Legge

di Stabilità 2013. Dopo la fiducia votata dalla Camera, infatti, la Legge di Stabilità è stata

approvata venerdì 21 dicembre con 309 sì, 55 no e 5 astenuti. Ha un peso finanziario di 32,4

miliardi di euro ed è composta di 560 commi (erano inizialmente 210). Tra le novità: da gennaio

cambio della fatturazione Iva e dal 1° luglio aumento dell'aliquota ordinaria dal 21 al 22%.

Maggiori gli sconti Irpef alle famiglie e stretta sulle auto aziendali. Arriva la Tobin tax, l'imposta sulle

transazioni finanziarie. La legge è la n. 228/2012.

E' stato pubblicato sul sito del dipartimento delle Finanze del Ministero il pdf editabile per la

dichiarazione IMU. Il modello può essere compilato online in duplice copia e inviato direttamente

al Comune tramite Posta Elettronica Certificata o stampato per la presentazione cartacea a

mano o con raccomandata senza avviso di ricevimento. La dichiarazione va presentata entro il 4

febbraio 2013 per gli immobili il cui obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012 o, più in

generale entro 90 giorni dall'acquisto o nel caso di variazioni che comportino modifiche

dell'imposta.

Dalla conversione in legge del DL sviluppo bis n. 179/2012 arriva una deroga alla nuova

normativa sui contratti agroalimentari per imprese e cooperative agricole. Sui nuovi obblighi nei

contratti agroalimentari, l'art. 36 bis del DL 179/2012, convertito nella legge n. 222/2012, modifica

il comma 1 dell'art. 62 DL 1/2012 prevedendo che i contratti tra imprenditori agricoli (coop

comprese) non costituiscono più "cessioni". Per questo motivo la mancanza di forma scritta o il

mancato rispetto dei termini di pagamento non rendono nullo il contratto. Restano applicabili

però le sanzioni previste da 216 a 20.000 euro per le parti contraenti.

Nel supplemento ordinario n. 211 alla Gazzetta ufficiale di venerdì 21 dicembre è stato

pubblicato il provvedimento di approvazione delle tabelle ACI 2013, con i valori da utilizzare per

la tassazione del reddito in natura derivante dall'assegnazione delle autovetture aziendali ai

dipendenti. Si rilevano aumenti tra il 3 e il 4 per cento per le auto a benzina e tra il 5 e il 6 per

cento per i veicoli diesel.

L'Agenzia delle Entrate ha siglato una nuova intesa con gli intermediari per l'utilizzo del

servizio F24 cumulativo. Si tratta di una procedura telematica che consente agli intermediari di

effettuare i versamenti telematici di imposte e contributi dovuti dai loro clienti, con addebito

diretto sui conti correnti dei contribuenti stessi. La convenzione precedente, valida per il triennio

2010-2012, è infatti scaduta il 31 dicembre scorso. L'intermediario che voglia aderirvi deve

collegarsi al servizio Entratel e seguire le indicazioni presenti nel sito: l'adesione si riterrà

perfezionata nel momento in cui si riceverà l'attestazione di accettazione. Coloro che hanno già

aderito alla vecchia convezione avranno tempo per aderire a quella nuova fino al 30 giugno

2013. Dopo tale data l'Agenzia comunicherà che gli eventuali flussi inviati a decorrere dal 1°

agosto 2013 saranno scartati.

Sono consultabili sul sito dell'Agenzia delle Entrate gli elenchi aggiornati dei soggetti

ammessi al riparto delle somme riservate al cinque per mille per gli anni 2009 e 2010. In

particolare sono stati pubblicati:

· gli elenchi dei beneficiari dell'anno 2009, aggiornati al 14.11.2012, compresi coloro che

hanno usufruito della proroga al 31.05.2012 dei termini per l'invio dell'integrazione

documentale delle domande di iscrizione regolarmente presentate (D.p.c.m. 20.04.2012);

· gli elenchi dei beneficiari dell'anno 2010, aggiornati al 9.11.2012, comprese le Onlus e gli

enti di volontariato che hanno usufruito della proroga al 31.05.2012 dei termini per l'invio

dell'integrazione documentale delle domande di iscrizione, differiti al 31.05.2012 e gli altri

soggetti in possesso dei requisiti necessari al 7.5.2010 che hanno usufruito del maggior

termine del 30.06.2010 per l'iscrizione.

E' stato pubblicato sul Supplemento ordinario n. 213 alla Gazzetta Ufficiale del 29.12.2012 il

D.p.c.m. 20.12.2012 relativo al Mud, il modello unico per la dichiarazione annuale ambientale.

Entro il 30 aprile prossimo le imprese obbligate dovranno tornare a presentare esclusivamente il

MUD (in luogo del SISTRI, c.d. "mudino"), usando il modello e le istruzioni allegate al nuovo

provvedimento, che sostituisce il precedente D.p.c.m. 23.12.2011. Il modello si compone di sei

sezioni: rifiuti speciali; veicoli fuori uso; imballaggi; Raee; rifiuti urbani, assimilati e raccolti in

convenzione; produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE).

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2013 è stato pubblicato il Decreto contenente le

regole per accedere agli incentivi per i pannelli solari termici, le caldaie e biomassa e le altre

forme di energia pulita, ad eccezione del fotovoltaico. I contributi disponibili sono pari in totale a

900 milioni di euro, 700 per i privati e 200 per i progetti delle pubbliche amministrazioni. Il click day

per l'invio delle domande non è ancora stato fissato, ma dopo la pubblicazione in Gazzetta del

decreto, si può stimare che le domande dovranno essere inviate al Gse (Gestore servizi elettrici)

al massimo entro febbraio.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con una nota circolare del 21 dicembre scorso, ha

reso noto che gli importi del diritto annuale dovuto per il 2013 alle Camere di Commercio restano

uguali a quelli previsti per il 2011 e per il 2012. La circolare spiega che l'importo non è stato

aggiornato a causa della difficile situazione economica dei soggetti iscritti. La circolare

ministeriale coglie, inoltre, l'occasione, per riepilogare le procedure con cui si definiscono i

parametri utilizzati per determinare gli importi.

Alla fine di dicembre 2012, le Camere di Commercio, con il coordinamento del Ministero

dello Sviluppo Economico, hanno diffuso una prima "guida sintetica" alle formalità occorrenti per

l'iscrizione delle c.d. "start up" al Registro delle Imprese. La registrazione, in particolare, va

effettuata in una "sezione speciale" del Registro appositamente istituita per le Sti (start up

innovative). L'iscrizione è fondamentale perché è posta dalla legge come condizione per

accedere ai benefici riservati a tali imprese, introdotti dall'art. 25 della Legge n. 221 del 17.12.2012

di conversione del Decreto Sviluppo bis (D.L. n. 179/2012).

E' atteso oggi in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze

che dà attuazione al nuovo redditometro 2.0. Il decreto, in particolare, individua il contenuto

induttivo degli elementi indicativi della capacità contributiva delle persone fisiche, sulla base del

quale gli uffici delle Entrate potranno fondare la ricostruzione sintetica del reddito complessivo. Lo

strumento consta di oltre 100 voci di spesa. L'amministrazione finanziaria, tra febbraio ed i primi

giorni di marzo, definirà le liste selettive dei contribuenti a rischio evasione e da sottoporre ad

accertamento, mentre il nuovo redditometro entrerà a pieno regime da marzo per essere

applicato agli anni d'imposta a decorrere dal 2009 (quindi, dai redditi dichiarati nel 2010).

L'Agenzia delle Entrate, come previsto dal Provvedimento dello scorso 17 dicembre, ha

messo a disposizione da ieri 3 gennaio, sul proprio sito internet, il software utile per inviare le

istanze di rimborso delle maggiori imposte Irpef e Ires versate per effetto della mancata

deduzione Irap dal 2007 al 2011. Il primo click day per la trasmissione telematica è previsto per le

ore 12 del prossimo 18 gennaio per i contribuenti delle Marche. Il rimborso spetta per i versamenti

effettuati nei 48 mesi precedenti alla data del 28.12.2011 (entrata in vigore del D.L. n. 201/2011,

che ha fissato la deduzione integrale della quota Irap relativa al costo del personale).

Novità per le fatture emesse.

L'incessante attività di "semplificazione" degli adempimenti e delle formalità che caratterizza i

nostri legislatori, introduce due nuovi obblighi in tema di fatture emesse.

Innanzitutto l'obbligo di indicare il numero di partita IVA del cessionario o committente, o il

codice fiscale se si tratta di privato. Se il cessionario o committente è un soggetto passivo

d'imposta in un altro Stato della Ue, si deve indicare in fattura il numero identificativo IVA

attribuito dallo Stato membro, mentre nulla è obbligatorio indicare se l'acquirente è un privato

cittadino residente in altro stato della Ue.

Se invece il committente o cessionario risiede in uno Stato extra-Ue, nulla è obbligatorio indicare

sia che si tratti di impresa, sia che si tratti di privato.

In secondo luogo, è stato introdotto il concetto che ogni fattura emessa deve essere "numerata

in modo univoco". Nulla essendo stato precisato in merito, si ritiene che tale condizione possa

essere soddisfatta aggiungendo (oppure premettendo) al numero della fattura l'anno di

emissione; fermo il fatto che dovrà essere altresì indicata anche la data completa. Si ritiene

quindi che possano soddisfare la nuova richiesta, le numerazioni del tipo: 1/2013 oppure

20130001.

Nuovi limiti ENASARCO.

Sono stati aggiornati i nuovi limiti ENASARCO: li riepiloghiamo di seguito.

Agenti PLURIMANDATARI Enasarco 2013

Il Massimale Provvigionale annuo è pari ad Euro 22.000,00 (ventiduemila).

Il Minimale Contributivo annuo è pari ad Euro 400,00 (quattrocento).

Agenti MONOMANDATARI Enasarco 2013

Il Massimale Provvigionale annuo è pari ad Euro 32.500,00 (trentaduemilacinquecento).

Il Minimale Contributivo annuo è pari ad Euro 800,00 (ottocento).

L'Aliquota contributive Enasarco per il 2013 è pari al 13,75%, di cui:

il 50% è a Carico dell'Agente (trattenuta)

il 50% è a Carico dell'Azienda

Ravvedimento IMU entro il 16 gennaio

Ai fini IMU opera lo stesso regime sanzionatorio previsto in materia di Ici. In particolare, i

contribuenti che non hanno versato, in tutto o in parte, il saldo IMU entro il 17.12.2012, hanno

tempo fino al prossimo 16 gennaio per regolarizzare la propria posizione ricorrendo al

ravvedimento operoso "breve", che consente di versare l'importo omesso pagando una

sanzione ridotta pari al 3%, oltre agli interessi al tasso legale del 2,5%.

Nella presente scheda illustriamo in sintesi le modalità per ricorrere al ravvedimento per l'IMU.

RAVVEDIMENTO OPEROSO "BREVE" PER OMESSO VERSAMENTO SALDO IMU

IL VERSAMENTO

DELL'IMU

L'IMU deve essere versata, generalmente, in due rate:

¨ la prima, a titolo di acconto entro il 16 giugno;

¨ la seconda, a titolo di saldo entro il 16 dicembre.

Per il 2012, primo anno di applicazione dell'IMU:

¨ l'acconto IMU era dovuto entro il 18 giugno 2012 (il 16 cadeva di sabato);

¨ il saldo IMU era dovuto entro il 17 dicembre 2012 (il 16 cadeva di

domenica).

In caso di omesso o insufficiente versamento dell'IMU, si deve tenere

presente che la disciplina del regime sanzionatorio relativa all'IMU si rifà alle

norme previste in materia di ICI (art. 9 del DLgs 23/2011).

LE SANZIONI

ORDINARIE

Nello specifico, alle violazioni IMU sono applicabili le seguenti sanzioni:

OMESSA DICHIARAZIONE

Dal 100 al 200% dell'imposta dovuta, con un

min. di € 51

DICHIARAZIONE INFEDELE

Dal 50 al 100% della maggiore imposta

dovuta

OMISSIONI O ERRORI CHE NON INCIDONO

SULL'AMMONTARE DELL'IMPOSTA

Da euro € 51 ad € 258 se l'omissione o

l'errore attengono ad elementi che non

incidono sull'ammontare dell'imposta.

La stessa sanzione si applica per le violazioni

relative a:

¨ la mancata esibizione o trasmissione di

atti e documenti;

¨ la mancata restituzione dei questionari

nei 60 gg dalla richiesta o per la loro

mancata compilazione o compilazione

incompleta o infedele.

OMESSO O TARDIVO VERSAMENTO

Pari al 30% di ogni importo non versato o

versato in ritardo nei casi di omesso,

insufficiente o ritardato versamento

dell'imposta in "acconto" o a "saldo", alle

rispettive scadenze (art. 13, DLgs 471/97).

ERRORE IN F24 O NEL BOLLETTINO POSTALE

Da € 103 a € 516 se il modello F24 o il

bollettino utilizzati per il versamento

dell'imposta non contengono gli elementi

necessari per l'identificazione del soggetto

che li esegue e per l'imputazione della

somma versata (art. 15, DLgs 471/97).

L'irrogazione delle suddette sanzioni in misura "ordinaria" può essere evitata

laddove il contribuente regolarizzi la violazione mediante ravvedimento

operoso (art. 13, DLgs 472/97).

Il contribuente può regolarizzare la propria posizione, mediante l'istituto

del ravvedimento operoso, solo se:

¨ versa oltre all'imposta (o alla differenza d'imposta non versata) anche le

sanzioni (in misura ridotta) e gli interessi moratori calcolati al tasso legale

con maturazione giorno per giorno (si rammenta che a decorrere dal 1°

gennaio 2012 il tasso di interesse legale è pari al 2,5% annuo2);

¨ la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati

accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento

delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale

conoscenza.

IL RAVVEDIMENTO

OPEROSO

DELL'OMESSO/

INSUFFICIENTE

VERSAMENTO IMU

Con riferimento all'IMU, in caso di omesso o insufficiente versamento

dell'imposta dovuta per il 2012, si applicano le seguenti sanzioni ridotte:

0,2% PER GIORNO DI RITARDO

"RAVVEDIMENTO SPRINT"

Per i versamenti tardivi effettuati nei 14 gg successivi la

scadenza:

¨ le sanzioni "ordinarie" variano, a seconda dei

giorni di ritardo, dal 2% per un giorno di ritardo

(1/15 del 30%) al 28% per 14 giorni di ritardo

(14/15 del 30%);

¨ in caso di ravvedimento, tali sanzioni sono ridotte

ad 1/10, diventando quindi dello 0,2% per un

giorno di ritardo fino al 2,8% per 14 giorni di

ritardo.

3% (1/10 DEL 30%)

"RAVVEDIMENTO BREVE"

Se il pagamento dell'imposta dovuta viene eseguito

dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza.

NB: riguardo l'omesso versamento del saldo IMU, la cui

scadenza era il 17.12.2012, il "ravvedimento breve"

dovrà essere eseguito entro il 16.01.2013.

2 In caso di variazione del tasso legale, il calcolo degli interessi deve essere effettuato pro rata temporis, sulla base dei

tassi in vigore nei singoli periodi.

3,75% (1/8 DEL 30%)

"RAVVEDIMENTO LUNGO"

Se il pagamento dell'imposta dovuta è effettuato oltre

i 30 giorni dalle relative scadenze, ma entro il termine

previsto per la presentazione della dichiarazione

oppure entro un anno dall'omissione o dall'errore.

MODALITA' DI

VERSAMENTO IN

CASO DI

RAVVEDIMENTO

Il pagamento della somma dovuta in caso di ravvedimento può essere

effettuato sia con il modello F24 che con il bollettino di conto corrente

postale approvato con Decreto MEF 23.11.2012 (pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale del 30.11.2012) e reso disponibile dal 1° dicembre 2012 per il

versamento dell'IMU.

Per quanto riguarda il pagamento con modello F24, l'Agenzia, con la

Risoluzione n. 35/E/2012, ha precisato che:

¨ le sanzioni e gli interessi "sono versati unitamente all'imposta dovuta" in

ragione della quota spettante al Comune e allo Stato;

¨ occorre barrare la casella "RAVV".

In pratica, nel modello F24, sanzioni e interessi non vanno evidenziati

separatamente, bensì si sommano in un unico rigo insieme all'IMU per cui ci

si ravvede.

CODICE TRIBUTO IMU DESTINATARIO

3912

Abitazione principale e

relative pertinenze

Comune

3913

Fabbricati rurali ad uso

strumentale

Comune

3914 Terreni Comune

3915 Terreni Stato

3916 Aree fabbricabili Comune

3917 Aree fabbricabili Stato

3918 Altri fabbricati Comune

3919 Altri fabbricati Stato

3923 Interessi da accertamento Comune

3924 Sanzioni da accertamento Comune

Il ravvedimento può essere effettuato anche utilizzando il bollettino di

conto corrente postale, che, infatti, prevede un'apposita casella "Ravv",

che deve essere barrata se il pagamento si riferisce al ravvedimento

dell'Imu.

 

 

 

Aldo Massimo Rossi

                                                              

Dottore Commercialista – Revisore Contabile

 

                     

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