sabato 4 gennaio 2014

Attestato di prestazione energetica non va allegato per le locazioni di singole unità immobiliari

    Attestato di prestazione energetica non va allegato per le locazioni di singole unità immobiliari

 

Il DL 145/2013 esclude l'obbligo di allegazione per anche i contratti di trasferimento a titolo gratuito

Non è più previsto l'obbligo di allegare l'attestato di prestazione energetica ai contratti di cessione a titolo gratuito di immobili, né ai contratti di locazione di singole unità abitative.

Si tratta di una delle novità introdotte dal decreto "Destinazione Italia".

L'art. 1 comma 7 del DL 145/2013 ha sostituito i commi 3 e 3-bis dell'art. 6 del DLgs. 192/2005, che concernevano le sanzioni in caso di mancata allegazione dell'APE agli atti immobiliari, eliminando la temuta sanzione della nullità contrattuale.

Il decreto conferma l'obbligo di inserire in alcuni contratti immobiliari una clausola con la quale "l'acquirente o il conduttore dichiarino di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione delle prestazione energetica".

Tuttavia, l'ambito di applicazione di questo obbligo viene limitato rispetto al passato: la nuova norma, applicabile dal 24 dicembre 2013 (ma il decreto dovrà essere convertito, sicché potrebbero subentrare ulteriori novità) limita l'obbligo di inserimento della clausola su indicata ai:
- contratti di compravendita immobiliare;
- agli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso;
- nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione.

 

Pertanto, le novità, in relazione all'ambito oggettivo di applicazione dell'obbligo "dichiarativo", sono due:
- viene eliminato il riferimento agli atti di trasferimento a titolo gratuito (che resta, però, nel comma 2 dell'art. 6 del DLgs. 192/2005, concernente l'obbligo di "dotazione" dell'attestato di prestazione energetica);
- viene inserito il riferimento ai nuovi contratti di locazione di edifici e di unità immobiliari "soggetti a registrazione", così escludendo dall'obbligo di inserimento della clausola relativa all'APE i contratti di locazione di durata inferiore a 30 giorni nell'anno.

D'altro canto, la nuova norma distingue l'ambito di applicazione dell'obbligo di inserimento della clausola relativa all'APE, dall'obbligo di allegazione dell'APE all'atto immobiliare stesso. Infatti, l'obbligo di allegazione (che non è più sanzionato con la nullità dell'atto) non si applica ai contratti di locazione di singole unità abitative (ma solo a quelli concernenti interi edifici), né agli atti a titolo gratuito.

Si potrebbe dire, quindi, che esistano tre diversi piani di azione.

Da un lato, vi è l'obbligo di "dotazione" (la norma parla di "produzione" o "messa a disposizione" dell'APE), che concerne anche gli atti a titolo gratuito (oltre agli atti di trasferimento immobiliare e tutte le nuove locazioni, anche non soggette a registrazione), inerisce già alla fase "prodromica" alla conclusione dell'atto immobiliare ed implica comunque, alla fine delle trattative, la consegna dell'APE all'acquirente o futuro conduttore.

In secondo luogo, vi è l'obbligo "dichiarativo", di natura prettamente contrattuale, concernente l'inserimento di una clausola nella quale l'acquirente o il conduttore afferma di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'APE, relative alla prestazione energetica degli edifici.

Tale obbligo riguarda i contratti di trasferimento a titolo oneroso (non gli atti gratuiti) ed i nuovi contratti di locazione immobiliare, ma solo ove soggetti a registrazione.

Da ultimo, vi è l'obbligo di allegazione di copia dell'attestato al contratto, che, dal 24 dicembre 2013, opera solo per i contratti di trasferimento immobiliare a titolo oneroso e per i contratti di locazione di edifici (non per i contratti di locazione di unità immobiliare, neppure ove soggetti a registrazione, né per i trasferimenti gratuiti).

Per quanto concerne le sanzioni, gli obblighi di "dichiarazione e di allegazione, se dovuta", sono sanzionati, a norma della nuova disciplina varata dal DL 145/2013,  solo con sanzioni amministrative e non più con la sanzione della nullità contrattuale assoluta. In particolare, le parti sono soggette, in solido ed in parti uguali, al pagamento:
- di una sanzione da 3.000 a 18.000 euro, per gli atti di trasferimento a titolo oneroso e per le locazioni di edifici;
- di una sanzione da 1.000 a 4.000 euro per le locazioni di singole unità immobiliari di durata superiore a tre anni (si tratta, quindi, solo della violazione dell'obbligo di dichiarazione, in quanto l'obbligo di allegazione non sussiste);
- di una sanzione  da 500 a 2.000 euro per le locazioni di singole unità immobiliari non eccedenti 3 anni (si tratta, quindi, solo della violazione dell'obbligo di dichiarazione, in quanto l'obbligo di allegazione non sussiste).

Si rileva che l'obbligo di "dotazione" (art. 6 comma 2) è tuttora sanzionato dall'art. 15 commi 8-9 del DLgs. 192/2005 che prevede: per i contratti di vendita immobiliare, una sanzione non inferiore a3.000 euro e non superiore a 18.000 euro; per i contratti di locazione di edifici o di singole unità abitative, una sanzione non inferiore a 300 euro e non superiore a 1.800 euro.

 


Attestato di prestazione energetica non va allegato per le locazioni di singole unità immobiliari

    Attestato di prestazione energetica non va allegato per le locazioni di singole unità immobiliari

 

Il DL 145/2013 esclude l'obbligo di allegazione per anche i contratti di trasferimento a titolo gratuito

Non è più previsto l'obbligo di allegare l'attestato di prestazione energetica ai contratti di cessione a titolo gratuito di immobili, né ai contratti di locazione di singole unità abitative.

Si tratta di una delle novità introdotte dal decreto "Destinazione Italia".

L'art. 1 comma 7 del DL 145/2013 ha sostituito i commi 3 e 3-bis dell'art. 6 del DLgs. 192/2005, che concernevano le sanzioni in caso di mancata allegazione dell'APE agli atti immobiliari, eliminando la temuta sanzione della nullità contrattuale.

Il decreto conferma l'obbligo di inserire in alcuni contratti immobiliari una clausola con la quale "l'acquirente o il conduttore dichiarino di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione delle prestazione energetica".

Tuttavia, l'ambito di applicazione di questo obbligo viene limitato rispetto al passato: la nuova norma, applicabile dal 24 dicembre 2013 (ma il decreto dovrà essere convertito, sicché potrebbero subentrare ulteriori novità) limita l'obbligo di inserimento della clausola su indicata ai:
- contratti di compravendita immobiliare;
- agli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso;
- nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione.

 

Pertanto, le novità, in relazione all'ambito oggettivo di applicazione dell'obbligo "dichiarativo", sono due:
- viene eliminato il riferimento agli atti di trasferimento a titolo gratuito (che resta, però, nel comma 2 dell'art. 6 del DLgs. 192/2005, concernente l'obbligo di "dotazione" dell'attestato di prestazione energetica);
- viene inserito il riferimento ai nuovi contratti di locazione di edifici e di unità immobiliari "soggetti a registrazione", così escludendo dall'obbligo di inserimento della clausola relativa all'APE i contratti di locazione di durata inferiore a 30 giorni nell'anno.

D'altro canto, la nuova norma distingue l'ambito di applicazione dell'obbligo di inserimento della clausola relativa all'APE, dall'obbligo di allegazione dell'APE all'atto immobiliare stesso. Infatti, l'obbligo di allegazione (che non è più sanzionato con la nullità dell'atto) non si applica ai contratti di locazione di singole unità abitative (ma solo a quelli concernenti interi edifici), né agli atti a titolo gratuito.

Si potrebbe dire, quindi, che esistano tre diversi piani di azione.

Da un lato, vi è l'obbligo di "dotazione" (la norma parla di "produzione" o "messa a disposizione" dell'APE), che concerne anche gli atti a titolo gratuito (oltre agli atti di trasferimento immobiliare e tutte le nuove locazioni, anche non soggette a registrazione), inerisce già alla fase "prodromica" alla conclusione dell'atto immobiliare ed implica comunque, alla fine delle trattative, la consegna dell'APE all'acquirente o futuro conduttore.

In secondo luogo, vi è l'obbligo "dichiarativo", di natura prettamente contrattuale, concernente l'inserimento di una clausola nella quale l'acquirente o il conduttore afferma di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'APE, relative alla prestazione energetica degli edifici.

Tale obbligo riguarda i contratti di trasferimento a titolo oneroso (non gli atti gratuiti) ed i nuovi contratti di locazione immobiliare, ma solo ove soggetti a registrazione.

Da ultimo, vi è l'obbligo di allegazione di copia dell'attestato al contratto, che, dal 24 dicembre 2013, opera solo per i contratti di trasferimento immobiliare a titolo oneroso e per i contratti di locazione di edifici (non per i contratti di locazione di unità immobiliare, neppure ove soggetti a registrazione, né per i trasferimenti gratuiti).

Per quanto concerne le sanzioni, gli obblighi di "dichiarazione e di allegazione, se dovuta", sono sanzionati, a norma della nuova disciplina varata dal DL 145/2013,  solo con sanzioni amministrative e non più con la sanzione della nullità contrattuale assoluta. In particolare, le parti sono soggette, in solido ed in parti uguali, al pagamento:
- di una sanzione da 3.000 a 18.000 euro, per gli atti di trasferimento a titolo oneroso e per le locazioni di edifici;
- di una sanzione da 1.000 a 4.000 euro per le locazioni di singole unità immobiliari di durata superiore a tre anni (si tratta, quindi, solo della violazione dell'obbligo di dichiarazione, in quanto l'obbligo di allegazione non sussiste);
- di una sanzione  da 500 a 2.000 euro per le locazioni di singole unità immobiliari non eccedenti 3 anni (si tratta, quindi, solo della violazione dell'obbligo di dichiarazione, in quanto l'obbligo di allegazione non sussiste).

Si rileva che l'obbligo di "dotazione" (art. 6 comma 2) è tuttora sanzionato dall'art. 15 commi 8-9 del DLgs. 192/2005 che prevede: per i contratti di vendita immobiliare, una sanzione non inferiore a3.000 euro e non superiore a 18.000 euro; per i contratti di locazione di edifici o di singole unità abitative, una sanzione non inferiore a 300 euro e non superiore a 1.800 euro.

 


Attestato di prestazione energetica non va allegato per le locazioni di singole unità immobiliari

    Attestato di prestazione energetica non va allegato per le locazioni di singole unità immobiliari

 

Il DL 145/2013 esclude l'obbligo di allegazione per anche i contratti di trasferimento a titolo gratuito

Non è più previsto l'obbligo di allegare l'attestato di prestazione energetica ai contratti di cessione a titolo gratuito di immobili, né ai contratti di locazione di singole unità abitative.

Si tratta di una delle novità introdotte dal decreto "Destinazione Italia".

L'art. 1 comma 7 del DL 145/2013 ha sostituito i commi 3 e 3-bis dell'art. 6 del DLgs. 192/2005, che concernevano le sanzioni in caso di mancata allegazione dell'APE agli atti immobiliari, eliminando la temuta sanzione della nullità contrattuale.

Il decreto conferma l'obbligo di inserire in alcuni contratti immobiliari una clausola con la quale "l'acquirente o il conduttore dichiarino di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione delle prestazione energetica".

Tuttavia, l'ambito di applicazione di questo obbligo viene limitato rispetto al passato: la nuova norma, applicabile dal 24 dicembre 2013 (ma il decreto dovrà essere convertito, sicché potrebbero subentrare ulteriori novità) limita l'obbligo di inserimento della clausola su indicata ai:
- contratti di compravendita immobiliare;
- agli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso;
- nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione.

 

Pertanto, le novità, in relazione all'ambito oggettivo di applicazione dell'obbligo "dichiarativo", sono due:
- viene eliminato il riferimento agli atti di trasferimento a titolo gratuito (che resta, però, nel comma 2 dell'art. 6 del DLgs. 192/2005, concernente l'obbligo di "dotazione" dell'attestato di prestazione energetica);
- viene inserito il riferimento ai nuovi contratti di locazione di edifici e di unità immobiliari "soggetti a registrazione", così escludendo dall'obbligo di inserimento della clausola relativa all'APE i contratti di locazione di durata inferiore a 30 giorni nell'anno.

D'altro canto, la nuova norma distingue l'ambito di applicazione dell'obbligo di inserimento della clausola relativa all'APE, dall'obbligo di allegazione dell'APE all'atto immobiliare stesso. Infatti, l'obbligo di allegazione (che non è più sanzionato con la nullità dell'atto) non si applica ai contratti di locazione di singole unità abitative (ma solo a quelli concernenti interi edifici), né agli atti a titolo gratuito.

Si potrebbe dire, quindi, che esistano tre diversi piani di azione.

Da un lato, vi è l'obbligo di "dotazione" (la norma parla di "produzione" o "messa a disposizione" dell'APE), che concerne anche gli atti a titolo gratuito (oltre agli atti di trasferimento immobiliare e tutte le nuove locazioni, anche non soggette a registrazione), inerisce già alla fase "prodromica" alla conclusione dell'atto immobiliare ed implica comunque, alla fine delle trattative, la consegna dell'APE all'acquirente o futuro conduttore.

In secondo luogo, vi è l'obbligo "dichiarativo", di natura prettamente contrattuale, concernente l'inserimento di una clausola nella quale l'acquirente o il conduttore afferma di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'APE, relative alla prestazione energetica degli edifici.

Tale obbligo riguarda i contratti di trasferimento a titolo oneroso (non gli atti gratuiti) ed i nuovi contratti di locazione immobiliare, ma solo ove soggetti a registrazione.

Da ultimo, vi è l'obbligo di allegazione di copia dell'attestato al contratto, che, dal 24 dicembre 2013, opera solo per i contratti di trasferimento immobiliare a titolo oneroso e per i contratti di locazione di edifici (non per i contratti di locazione di unità immobiliare, neppure ove soggetti a registrazione, né per i trasferimenti gratuiti).

Per quanto concerne le sanzioni, gli obblighi di "dichiarazione e di allegazione, se dovuta", sono sanzionati, a norma della nuova disciplina varata dal DL 145/2013,  solo con sanzioni amministrative e non più con la sanzione della nullità contrattuale assoluta. In particolare, le parti sono soggette, in solido ed in parti uguali, al pagamento:
- di una sanzione da 3.000 a 18.000 euro, per gli atti di trasferimento a titolo oneroso e per le locazioni di edifici;
- di una sanzione da 1.000 a 4.000 euro per le locazioni di singole unità immobiliari di durata superiore a tre anni (si tratta, quindi, solo della violazione dell'obbligo di dichiarazione, in quanto l'obbligo di allegazione non sussiste);
- di una sanzione  da 500 a 2.000 euro per le locazioni di singole unità immobiliari non eccedenti 3 anni (si tratta, quindi, solo della violazione dell'obbligo di dichiarazione, in quanto l'obbligo di allegazione non sussiste).

Si rileva che l'obbligo di "dotazione" (art. 6 comma 2) è tuttora sanzionato dall'art. 15 commi 8-9 del DLgs. 192/2005 che prevede: per i contratti di vendita immobiliare, una sanzione non inferiore a3.000 euro e non superiore a 18.000 euro; per i contratti di locazione di edifici o di singole unità abitative, una sanzione non inferiore a 300 euro e non superiore a 1.800 euro.

 


venerdì 3 gennaio 2014

Detrazioni per gli interventi volti al recupero e alla riqualificazione energetica degli edifici

La legge di stabilità 2014 contiene importanti novità sui bonus per gli interventi volti alla riqualificazione energetica, al recupero del patrimonio edilizio, per determinati interventi antisismici e per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.

Modificando gli artt. 14 e 16 del DL 4.6.2013 n. 63, conv. L. 3.8.2013 n. 90, infatti, sono state per lo più prorogate anche per il 2014 le aliquote “potenziate” delle detrazioni. Le stesse, inoltre, sono state rimodulate per l’anno 201514.

Detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica In relazione alla detrazione IRPEF/IRES per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui ai co. 344 - 347 dell’art. 1 della L. 296/2006 è stabilito che l’aliquota sia pari al:

· 55% per le spese sostenute fino al 5.6.2013;

· 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2014;

· 50% per le spese sostenute dall’1.1.2015 fino al 31.12.2015.

Per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali, di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c. oppure per gli interventi che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la suddetta agevolazione è stabilita nella misura del:

· 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 30.6.2015;

· 50% per le spese sostenute dall’1.7.2015 al 30.6.2016.

Si ricorda che per i lavori di riqualificazione energetica il limite massimo della detrazione spettante rimane invariato e differisce a seconda della tipologia dell’intervento effettuato.

Detrazione per gli interventi di recupero edilizio

La detrazione IRPEF per interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR, invece, nel limite massimo di spesa detraibile pari a 96.000,00 euro per unità immobiliare, è pari al:

· 50% per le spese sostenute dal 26.6.2012 al 31.12.2014;

· 40% per le spese sostenute dall’1.1.2015 al 31.12.2015.

Detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici

In relazione all’agevolazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (con determinate caratteristiche) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione (c.d. “bonus arredamento”), introdotta dall’art. 16 co. 2 del DL 63/2013, la detrazione IRPEF del 50% si applica alle spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2014.

Rimane invariato l’ammontare complessivo della spesa agevolabile per l’acquisto di mobili, che non può essere superiore a 10.000,00 euro, e la ripartizione della detrazione tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo15.

Detrazione per gli interventi antisismici in zone ad alta pericolosità

Per determinati interventi antisismici (concernenti la realizzazione di opere finalizzate all’adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, di cui alla lett. i) dell’art. 16-bis co. 1 del TUIR), fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96.000,00 euro per unità immobiliare, si applica una detrazione dall’imposta lorda pari al:

· 65% per le spese sostenute fino al 31.12.2014;

· 50% per le spese sostenute dall’1.1.2015 al 31.12.2015.

La nuova detrazione introdotta dall’art. 16 co. 1-bis del DL 63/2013 si rende applicabile agli interventi:

· le cui procedure autorizzatorie sono attivate a decorrere dal 4.8.2013;

· eseguiti su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), di cui all’OPCM 20.3.2003 n. 3274;

· che si riferiscono a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive.

Come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 18.9.2013 n. 2916, inoltre, possono beneficiare della nuova detrazione sia i soggetti passivi IRPEF, che i soggetti passivi IRES.

 

Aldo Massimo Rossi

                                                              

Dottore Commercialista – Revisore Contabile

 

                     

Studio Focus - Dottori Commercialisti
Studio Focus - Dottori Commercialisti
Brescia Via Aldo Moro nc. 48 (Torre Ambrosiana – P. 3°)

Rovato (BS) Via Mazzini nc. 3

( Tel.  +39.030.7702324
Ê  Fax. +39.030.7249684

* email aldomassimo.rossi@gmail.com  

Twitter @aldomassimoreds

Skype rossi_portatile

Blog: http://aldomassimorossi.blogspot.it

 

 

Questo messaggio è da intendersi esclusivamente ad uso del destinatario e può contenere informazioni che sono di natura privilegiata, confidenziale o non divulgabile secondo le leggi vigenti. Se il lettore del presente messaggio non è il destinatario designato, o il dipendente/agente responsabile per la consegna del messaggio al destinatario designato, si informa che ogni inoltro, distribuzione o copiatura di questa comunicazione è strettamente proibita anche ai sensi del decreto legislativo 196/03 . Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di notificarcelo immediatamente a mezzo e-mail di risposta e successivamente di procedere alla definitiva cancellazione di questa e-mail e relativi allegati dal Vostro sistema.

 

This message is intended only for the use of the addressee and may contain information that is privileged, confidential and exempt from disclosure under applicable law. If the reader of this message is not the intended recipient, or the employee or agent responsible for delivering the message to the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copying of this communication is strictly prohibited. If you have received this e-mail in error, please notify us immediately by return e-mail and delete this e-mail and all attachments from your system.  

 

lunedì 30 dicembre 2013

Per la compensazione dei crediti tributari visto di conformità esteso

Legge stabilità 2014 (L. 147/2013)

 

Per la compensazione dei crediti tributari visto di conformità esteso

Sopra i 15.000 euro serve il visto di conformità sulla dichiarazione che evidenzia il credito

A tal proposito, si rammenta che l'art. 9 comma 2 del DL 35/2013, proprio a decorrere dall'anno 2014, ha innalzato a 700.000 euro il limite alla compensazione di 516.000 euro previsto dall'art. 34 comma 1 della L. 388/2000.

 

Con la legge di stabilità 2014 (L. 147/2013), viene introdotto un nuovo limite nel regime della compensazione tributaria esterna, questa volta riferito ai crediti relativi alle imposte sui redditi, alle ritenute, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'IRAP.
Nello specifico, è stabilito che i contribuenti che utilizzano in compensazione mediante modello F24 i crediti risultanti dalle dichiarazioni fiscali per importi superiori a 15.000 euro devono richiedere l'apposizione del visto di conformità sulle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito (art. 1 comma 574 della L. 147/2013).

 

Occorre ricordare, come regola generale, che i crediti in questione possono essere compensati dal giorno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta relativamente al quale deve essere presentata la dichiarazione.
Quindi, facendo riferimento a soggetti solari, dal 1° gennaio di ogni anno è possibile compensare il credito che si è formato nel periodo d'imposta precedente.
Considerato che la norma in esame decorre dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, la nuova disciplina opera già con riferimento alla liquidazione del prossimo 16 gennaio 2014, nella quale è teoricamente possibile utilizzare i crediti del 2013.

 

Ciò premesso, pare opportuno evidenziare che il nuovo adempimento non deve essere preventivo rispetto all'utilizzo del credito.
La norma fissa solo l'obbligo di apposizione del visto di conformità, a differenza di quanto previsto per la compensazione del credito IVA, rispetto al quale l'art. 17, comma 2 del DLgs. 241/1997 ne ammette la compensazione per importi superiori a 5.000 euro solo a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione (fermo restando che, per gli importi superiori a 15.000 euro, occorre anche il visto).7

Nel caso in esame, al di là del chiaro dato letterale, una diversa interpretazione della norma, diretta a richiedere la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi, bloccherebbe di fatto tutte le compensazioni fino a giugno, dal momento che, più di tanto, la dichiarazione dei redditi non si può anticipare.

 

Quindi, dal punto di vista operativo, il contribuente che intende compensare un credito IRES fino all'importo di 15.000 euro non deve fare nulla.
Se l'importo è superiore, può comunque procedere alla compensazione, fermo restando che la sua dichiarazione dovrà essere certificata o da un professionista abilitato (es. dottore commercialista) oppure, in alternativa, dal soggetto che esercita la revisione legale di cui all'art. 2409-bis del codice civile (anche se la legge di stabilità parla ancora impropriamente di controllo contabile).

Appare quindi fondamentale porre in essere un flusso informativo tra imprese e professionisti ed, eventualmente, tra imprese e organo di controllo, affinché i secondi siano informati della volontà della prime.

Occorre infatti ricordare che, nel caso dei crediti IVA, il sistema "scarta" le deleghe di pagamento, se il medesimo credito non risulta conforme alle prescrizioni; nel caso in esame, invece, in ragione di quanto sopra riportato, la mancata apposizione del visto avrebbe conseguenze di ordine sanzionatorio.
In analogia a quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate con riferimento ai crediti IVA (circ. 1/2010, § 1), nel caso di utilizzo in compensazione di crediti esistenti, ma non spettanti (in quanto manca il visto di conformità), si applica la sanzione del 30% dei crediti indebitamente utilizzati.
Diverso è il caso in cui i crediti siano inesistenti, ipotesi punita con la sanzione dal 100% al 200% della misura dei crediti stessi.

Se, invece, la violazione riguarda il professionista, nel senso che il visto di conformità è infedele, si applica la sanzione amministrativa da 258 a 2.582 euro (art. 39 comma 1 lett. a) del DLgs. 241/97).

In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico degli stessi soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità per un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, è disposta l'inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione.


 

domenica 29 dicembre 2013

Micro Condono delle cartelle di pagamento poco appetibile


Micro Condono delle cartelle di pagamento poco appetibile

La versione definitiva della legge di stabilità toglie il pagamento «rateale» degli importi, ma aggiunge gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo e riguarda i ruoli emessi da uffici statali, Agenzie fiscali, Regioni, Province e Comuni affidati agli agenti della riscossione sino al 31 ottobre 2013.

Non sono menzionati i ruoli emessi dall'INPS – potranno essere cancellati pagando interamente la cartella esattoriale con l'abbuono dei soli interessi di mora e pertanto, vanno pagate le imposte per intero più le sanzioni e gli aggi esattoriali.

Tutto da versare entro il 28 febbraio 2014

La riscossione dei debiti potenzialmente interessati dalla definizione resta sospesa sino al 15 marzo 2014, e così i relativi termini di prescrizione.

Nella versione definitiva della legge di stabilità (L. 27 dicembre 2013 n. 147, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 di ieri), è rimasto il condono delle cartelle di pagamento, sotto certi aspetti ancora meno appetibile rispetto all'originario progetto contenuto nel maxiemendamento.
Sono state palesate le pesanti perplessità in tempi di crisi come questo, introdurre una sorta di condono che si concretizza nel solo stralcio degli interessi dimora è apparso davvero inutile.

Non a caso, a differenza di quanto era avvenuto nel 2002, anziché di "rottamazione delle cartelle" si potrebbe parlare di "rottamazione degli interessi".
In base al testo del maxiemendamento al Ddl. di stabilità 2014, la sanatoria, come nel testo definitivo, riguarda i ruoli emessi da uffici statali, Agenzie fiscali, Regioni, Province e Comuni affidati agli agenti della riscossione sino al 31 ottobre 2013.

Gli effetti della definizione, nella versione originaria, consistevano nella non debenza degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73, ma oggi, grazie alle modifiche apportate in sede parlamentare, lo "sconto" riguarda anche gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all'art. 20 del DPR 602/73, per cui sono escluse tutte le altre somme ab origine iscritte a ruolo (imposte, sanzioni, compensi di riscossione, interessi previsti da norme fiscali diverse dagli artt. 20 e 30 del DPR 602/73).

Sul versante procedimentale, prima era contemplato che, entro il 30 maggio 2014, l'Agente della riscossione avrebbe reso edotto il contribuente della possibilità di fruire della sanatoria, e questi, entro il 30 giugno 2014, avrebbe dovuto sottoscrivere l'apposito atto di adesione e versare il 50% dell'importo dovuto, mentre il restante sarebbe stato corrisposto entro il 16 settembre.

Tutto da versare entro il 28 febbraio 2014

Adesso, invece, tutte le somme dovute devono essere pagate entro il 28 febbraio 2014, in un'unica soluzione, il che non è proprio l'ideale in tempi di crisi come questo.
Restano però dovute per intero le somme da versare per effetto di sentenze di condanna della Corte dei Conti.
Entro il 30 giugno 2014, gli agenti della riscossione informano i contribuenti che hanno eseguito il pagamento dell'avvenuta estinzione del debito.

Rispetto alla versione precedente, è positivo notare che non vengono gravati da eccessivi oneri burocratici gli uffici di Equitalia (nel testo originario, gli agenti della riscossione avrebbero dovuto informare tutti i debitori della possibilità di avvalersi della sanatoria).
La riscossione dei debiti potenzialmente interessati dalla definizione resta sospesa sino al 15 marzo 2014, e così i relativi termini di prescrizione.

Viene poi affermato espressamente che la definizione concerne anche le somme date in carico agli Agenti della riscossione a seguito di accertamenti esecutivi, emessi dalle Agenzie fiscali e affidati in riscossione sino al 31 ottobre 2013.