domenica 29 dicembre 2013

Micro Condono delle cartelle di pagamento poco appetibile


Micro Condono delle cartelle di pagamento poco appetibile

La versione definitiva della legge di stabilità toglie il pagamento «rateale» degli importi, ma aggiunge gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo e riguarda i ruoli emessi da uffici statali, Agenzie fiscali, Regioni, Province e Comuni affidati agli agenti della riscossione sino al 31 ottobre 2013.

Non sono menzionati i ruoli emessi dall'INPS – potranno essere cancellati pagando interamente la cartella esattoriale con l'abbuono dei soli interessi di mora e pertanto, vanno pagate le imposte per intero più le sanzioni e gli aggi esattoriali.

Tutto da versare entro il 28 febbraio 2014

La riscossione dei debiti potenzialmente interessati dalla definizione resta sospesa sino al 15 marzo 2014, e così i relativi termini di prescrizione.

Nella versione definitiva della legge di stabilità (L. 27 dicembre 2013 n. 147, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 di ieri), è rimasto il condono delle cartelle di pagamento, sotto certi aspetti ancora meno appetibile rispetto all'originario progetto contenuto nel maxiemendamento.
Sono state palesate le pesanti perplessità in tempi di crisi come questo, introdurre una sorta di condono che si concretizza nel solo stralcio degli interessi dimora è apparso davvero inutile.

Non a caso, a differenza di quanto era avvenuto nel 2002, anziché di "rottamazione delle cartelle" si potrebbe parlare di "rottamazione degli interessi".
In base al testo del maxiemendamento al Ddl. di stabilità 2014, la sanatoria, come nel testo definitivo, riguarda i ruoli emessi da uffici statali, Agenzie fiscali, Regioni, Province e Comuni affidati agli agenti della riscossione sino al 31 ottobre 2013.

Gli effetti della definizione, nella versione originaria, consistevano nella non debenza degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73, ma oggi, grazie alle modifiche apportate in sede parlamentare, lo "sconto" riguarda anche gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all'art. 20 del DPR 602/73, per cui sono escluse tutte le altre somme ab origine iscritte a ruolo (imposte, sanzioni, compensi di riscossione, interessi previsti da norme fiscali diverse dagli artt. 20 e 30 del DPR 602/73).

Sul versante procedimentale, prima era contemplato che, entro il 30 maggio 2014, l'Agente della riscossione avrebbe reso edotto il contribuente della possibilità di fruire della sanatoria, e questi, entro il 30 giugno 2014, avrebbe dovuto sottoscrivere l'apposito atto di adesione e versare il 50% dell'importo dovuto, mentre il restante sarebbe stato corrisposto entro il 16 settembre.

Tutto da versare entro il 28 febbraio 2014

Adesso, invece, tutte le somme dovute devono essere pagate entro il 28 febbraio 2014, in un'unica soluzione, il che non è proprio l'ideale in tempi di crisi come questo.
Restano però dovute per intero le somme da versare per effetto di sentenze di condanna della Corte dei Conti.
Entro il 30 giugno 2014, gli agenti della riscossione informano i contribuenti che hanno eseguito il pagamento dell'avvenuta estinzione del debito.

Rispetto alla versione precedente, è positivo notare che non vengono gravati da eccessivi oneri burocratici gli uffici di Equitalia (nel testo originario, gli agenti della riscossione avrebbero dovuto informare tutti i debitori della possibilità di avvalersi della sanatoria).
La riscossione dei debiti potenzialmente interessati dalla definizione resta sospesa sino al 15 marzo 2014, e così i relativi termini di prescrizione.

Viene poi affermato espressamente che la definizione concerne anche le somme date in carico agli Agenti della riscossione a seguito di accertamenti esecutivi, emessi dalle Agenzie fiscali e affidati in riscossione sino al 31 ottobre 2013.


 

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