la collaborazione con lo stesso committente ha una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi;
il corrispettivo derivante dalla collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili allo stesso centro d'imputazione di interessi, costituisce più dell'80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi;
il collaboratore dispone di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.
Soffermandosi alle prime due ipotesi, bisognerà verificare - ai fini della genuinità della prestazione autonoma - che nel biennio 2013-2014, la durata del rapporto non abbia sforato gli otto mesi per ciascun anno e/o che il corrispettivo percepito non sia stato superiore all'80% dei compensi annui del lavoratore.
Infatti – come ha chiarito la circolare del ministero del Lavoro 32/2012 – con riferimento alla durata, l'arco temporale degli otto mesi va rapportato a ciascun anno civile. Per quanto riguarda invece il parametro economico, la disposizione prende come base un arco temporale di due anni solari consecutivi, ossia due periodi di 365 giorni (vanno computati i corrispettivi comunque fatturati, indipendentemente dall'effettivo incasso delle somme).
Peraltro, su questo punto, il ministero ha specificato che, se si fa valere il criterio dell'anno civile, adoperato in relazione alla durata superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi, lo stesso attrae anche il criterio reddituale.
In caso di mancato rispetto degli indici (2 su 3) gli ispettori, senza compiere ulteriori accertamenti, potranno ascrivere la collaborazione a partita Iva nell'alveo delle collaborazioni coordinate e continuative (salvo prova contraria da parte del committente).
Si tratta di una presunzione «semplice», che comporta l'inversione dell'onere della prova a carico del committente. Se questi, però, non è in grado di dimostrare l'esistenza di una collaborazione a progetto così come definita dall'articolo 67 della legge Biagi (Dlgs 276/2003), si presume la natura subordinata del rapporto, a tempo indeterminato e fin dalla sua costituzione.
Le eccezioni
Se il perimetro che delimita la monocommittenza è stato tracciato con questi indici, la legge 92/2012 ha lasciato aperta qualche via d'uscita.
Ci sono infatti due esimenti – che si devono realizzare congiuntamente – in virtù delle quali non scatta la presunzione di co.co.pro:
quando il lavoratore possiede competenze teoriche elevate o particolari capacità tecnico-pratiche (la circolare 32 fornisce alcuni esempi);
quando il lavoratore è titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi alla gestione Inps commercianti (19.395 euro per il 2014, per il 2015 il limite è da definire).
Restano al riparo dalle modifiche della legge 92/2012 le prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione a un Ordine professionale o a registri, sulle quali è intervenuto il Dm del 20 dicembre 2012.
sabato 17 gennaio 2015
Collaborazione con il medesimo committente: limiti
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento