Con l'inizio del nuovo anno le imprese possono utilizzare in compensazione i crediti scaturenti dalle dichiarazioni annuali; va però ricordato che tale possibilità incontra diversi vincoli. In questa sede ci occuperemo del credito Iva maturato al 31.12.2013, che potrà essere utilizzato senza problemi fino al raggiungimento della soglia di 5.000 Euro, mentre per importi superiori bisognerà attendere il 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione Iva 2014.
Ecco perché è necessario valutare la convenienza a presentare il mod. Iva 2014 in forma autonoma, anziché unificata.
Le regole sulla compensazione del credito iva 2013 | ||
LIMITE MASSIMO PER LA COMPENSAZIONE ORIZZONTALE | La compensazione orizzontale dei crediti incontra un primo limite massimo al suo utilizzo, pari a 700.000 €, così modificato dall'art. 9 comma 2 del D.l. 35/2013, al posto del precedente di 516.546,90 €. Si ricorda che costituisce compensazione "orizzontale" la compensazione che necessariamente deve essere esposta nel mod. F24, ossia la compensazione del credito IVA con imposte, contributi, premi o altri versamenti diversi dall'IVA dovuta a saldo, acconto e versamento periodico. | |
LIMITI ALLA COMPENSAZIONE CHE DIPENDONO DALL'AMMONTARE DI UTILIZZO DEL CREDITO | La compensazione del credito Iva 2013 può essere effettuata: | |
Per importi ≤ 5.000 € | dal 1° giorno del periodo successivo a quello in cui la dichiarazione si riferisce e fino alla data di presentazione della dichiarazione successiva. Quindi ad esempio il credito IVA 2013, di importo pari a 5.000 €, può essere compensato a partire dall'1.1.2014. | |
Per importi > 5.000 € | dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Ad esempio il credito IVA 2013, di importo pari a 12.000 €, può essere compensato senza necessità di attendere la dichiarazione annuale fino all'ammontare di 5.000 €. Raggiunto questo limite, ogni ulteriore compensazione può avvenire solo a partire dal 16 del mese successivo a quello di presentazione del mod. Iva 2014. Questa limitazione, inizialmente fissata a 10.000 euro dall'art. 10 del D.l. 78/2009 ed entrata in vigore dal 1° gennaio 2010, poi abbassata a 5.000 € dall'art. 8 comma 18 del D.l. 16/2012, è nata per contrastare gli utilizzi di crediti inesistenti e conferire quindi maggiore rigore alla compensazione fiscale. È con la presentazione della dichiarazione Iva, infatti, che matura la certezza della presenza del credito. Per la compensazione del credito Iva di importo superiore a 5.000 € è necessario utilizzare i servizi telematici Entratel o Fisconline; il modello F24 va inviato all'Agenzia almeno 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione. | |
Per importi > 15.000 € | È necessario il visto di conformità. | |
Le limitazioni sopra indicate si riferiscono all'importo del credito Iva 2013 utilizzato in compensazione, non all'ammontare complessivo risultante dalla dichiarazione annuale. Ciò significa che se ad esempio il credito Iva 2013 è di €. 11.000, di cui 4.000 destinato alla compensazione orizzontale, in tal caso non vi sono limitazioni, e non è richiesta la preventiva presentazione della dichiarazione Iva. | ||
SANZIONI | In merito al regime sanzionatorio nella Circolare n. 1/E l'Agenzia delle Entrate specifica che è applicabile la sanzione del 30% del credito indebitamente compensato, prevista nel caso di omesso versamento ex art. 13, D.Lgs. n. 471/97, alle seguenti fattispecie: ¨ compensazione di crediti di ammontare superiore a € 5.000, senza che sia stata presentata preventivamente la dichiarazione IVA annuale;¨ compensazione di crediti di ammontare superiore a € 15.000, senza che sia stato apposto il visto di conformità sulla dichiarazione. | |
IL VANTAGGIO DELLA DICHIARAZIONE IVA AUTONOMA | La dichiarazione Iva annuale, in forma autonoma o unificata deve essere comunque presentata entro il 30 settembre 2014. Se il contribuente intende utilizzare in compensazione, o chiedere a rimborso, il credito risultante dalla dichiarazione stessa, può decidere di presentare la dichiarazione già dal 1° febbraio 2014. Questo, infatti, potrebbe costituire un doppio vantaggio in quanto: ¨ con la preventiva presentazione della dichiarazione annuale Iva in forma autonoma, anziché unificata, a partire dal 1º febbraio di ciascun anno, il contribuente si riserva la possibilità di compensare il credito annuale (per importi superiori a 5.000 €) già dal mese di marzo. In particolare se la dichiarazione viene presentata entro il 28.02.2014 è possibile effettuare la compensazione di importo superiore a 5.000 € già dal 17.03.2014 (il 16.03 quest'anno cade di domenica);¨ presentando la dichiarazione Iva entro febbraio, si è esonerati dall'obbligo di presentazione della comunicazione dati IVA (art. 8-bis co. 2 del DPR 322/98, come modificato dall'art. 10 co. 1 lett. a) n. 2.4 del D.L. 78/2009) indipendentemente dalla presenza di un credito o di un debito annuale. |
La compensazione orizzontale dei crediti incontra un primo limite massimo al suo utilizzo, pari a 700.000 €, così modificato dall'art. 9 comma 2 del D.l. 35/2013, al posto del precedente di 516.546,90 €. Si ricorda che costituisce compensazione "orizzontale" la compensazione che necessariamente deve essere esposta nel mod. F24, ossia la compensazione del credito IVA con imposte, contributi, premi o altri versamenti diversi dall'IVA dovuta a saldo, acconto e versamento periodico. | |
La compensazione del credito Iva 2013 può essere effettuata: | |
Per importi ≤ 5.000 € | dal 1° giorno del periodo successivo a quello in cui la dichiarazione si riferisce e fino alla data di presentazione della dichiarazione successiva. Quindi ad esempio il credito IVA 2013, di importo pari a 5.000 €, può essere compensato a partire dall'1.1.2014. |
Per importi > 5.000 € | dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Ad esempio il credito IVA 2013, di importo pari a 12.000 €, può essere compensato senza necessità di attendere la dichiarazione annuale fino all'ammontare di 5.000 €. Raggiunto questo limite, ogni ulteriore compensazione può avvenire solo a partire dal 16 del mese successivo a quello di presentazione del mod. Iva 2014. Questa limitazione, inizialmente fissata a 10.000 euro dall'art. 10 del D.l. 78/2009 ed entrata in vigore dal 1° gennaio 2010, poi abbassata a 5.000 € dall'art. 8 comma 18 del D.l. 16/2012, è nata per contrastare gli utilizzi di crediti inesistenti e conferire quindi maggiore rigore alla compensazione fiscale. È con la presentazione della dichiarazione Iva, infatti, che matura la certezza della presenza del credito. Per la compensazione del credito Iva di importo superiore a 5.000 € è necessario utilizzare i servizi telematici Entratel o Fisconline; il modello F24 va inviato all'Agenzia almeno 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione. |
Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
Distinti saluti
Aldo Massimo Rossi
Dottore Commercialista – Revisore Contabile
Studio Focus - Dottori Commercialisti
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