sabato 8 febbraio 2014

OGGETTO: La Comunicazione dati Iva entro il 28.2.2014

Come ogni anno i soggetti Iva devono presentare entro il mese di febbraio la Comunicazione dati Iva nella quale andranno indicate le liquidazioni periodiche relative all'anno precedente, al fine di determinare l'Iva a debito o a credito.

La scadenza per quest'anno è il 28 febbraio 2014.

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 15.01.2014, ha aggiornato le istruzioni per adeguarle alla vigente normativa, che prevede, dal 1.1.2013, l'obbligo di fatturazione per le operazioni di cui all'art. 21, c. 6-bis, del D.P.R. 633/1972, quando non soggette all'imposta per carenza del presupposto territoriale, ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del D.P.R. 633/1972. Rispetto agli anni precedenti, invece, il modello è rimasto invariato.

Si ricorda che la natura e gli effetti dell'adempimento non sono quelli propri della dichiarazione IVA, ma quelli riferibili alle comunicazioni di dati e notizie. Attraverso questa comunicazione il contribuente non procede, infatti, alla definitiva autodeterminazione dell'imposta dovuta, che avverrà, invece, mediante lo strumento della dichiarazione annuale.

COMUNICAZIONE DATI IVA PERIODO D'IMPOSTA 2013

CONTRIBUENTI OBBLIGATI

Con la Comunicazione annuale dati Iva, il contribuente comunica i dati contabili riepilogativi delle operazioni effettuate nell'anno solare precedente a quello di presentazione.

Sono obbligati alla presentazione della comunicazione annuale dati IVA, in linea generale, tutti i titolari di partita IVA tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, indipendentemente dal fatto che nel 2013:

¨       abbiano effettuato o meno operazioni imponibili;

¨       ovvero fossero tenuti alla liquidazione periodica dell'imposta.

CONTRIBUENTI ESONERATI 

 

 

I contribuenti che nel 2013:

¨       hanno registrato esclusivamente operazioni esenti ex art. 10, DPR n. 633/72;

¨       sono dispensati dagli adempimenti IVA ex art. 36-bis, DPR n. 633/72 e hanno effettuato soltanto operazioni esenti;

ancorché siano tenuti alla presentazione del mod. IVA 2014 per effettuare la rettifica ex art. 19-bis2, DPR n. 633/72.

Non sono esonerati i soggetti che hanno registrato operazioni intraUE ex art. 48, comma 2, DL n. 331/93 ovvero che hanno effettuato acquisti per i quali l'IVA è dovuta dall'acquirente (ad esempio, acquisti di oro e argento puro, rottami, ecc.);

I produttori agricoli che nel 2013 hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 7.000 Euro, quindi in regime di esonero ex art. 34 comma 6 del D.p.r. 633/72;

Gli esercenti attività di intrattenimento, organizzazione giochi, ed altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR n. 640/72, esonerati dagli adempimenti IVA ex art. 74, comma 6 e che non hanno optato per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari;

Le imprese individuali che hanno dato in affitto l'unica azienda e che nel 2013 non hanno esercitato altra attività rilevante ai fini IVA;

I soggetti passivi UE che nel 2013 nell'ipotesi ex art. 44, comma 3, secondo periodo, DL n. 331/93, hanno effettuato in Italia solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'IVA;

I soggetti che hanno esercitato l'opzione per l'applicazione delle disposizioni recate dalla L. 398/1991 (regime speciale delle associazioni sportive dilettantistiche) esonerati da tutti gli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;

I soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità europea non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini IVA in Italia per l'assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro;

I soggetti di cui all'art. 74 del TUIR, ossia:

¨       gli organi e le amministrazioni dello Stato;

¨       i comuni;

¨       i consorzi tra enti locali;

¨       le associazioni  e gli enti gestori di demani collettivi;

¨       le comunità montane;

¨       le province e le regioni;

¨       gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende sanitarie locali;

¨       gli enti privati di previdenza obbligatoria che svolgono attività previdenziali e assistenziali;

I soggetti sottoposti a procedure concorsuali;

Le persone fisiche che nel 2013 hanno avuto un volume d'affari ≤ 25.000 Euro anche se tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale;

I contribuenti che si avvalgono del "nuovo" regime dei minimi ex art. 27 commi 1 e 2 del DL n. 98/2011

I contribuenti che presentano la dichiarazione annuale Iva entro il 28 febbraio.

Contenuto del modello

 

 

Il modello di Comunicazione è formato da 3 sezioni, oltre allo spazio riservato alla firma e all'impegno alla presentazione telematica.

Nella sezione I, denominata "Dati Generali", devono essere esposti:

¨        l'anno solare cui si riferisce la comunicazione;

¨        il numero di partita Iva del soggetto d'imposta;

¨        il codice attività del soggetto d'imposta, svolto in via prevalente e desunto dalla classificazione delle attività economiche Ateco 2007, vigente al momento della presentazione del modello.

L'ultima parte della prima sezione deve essere compilata solo nel caso in cui il dichiarante, e quindi colui che sottoscrive la dichiarazione, sia un soggetto diverso dal contribuente cui si riferisce la comunicazione.

Nella sezione II, "Dati relativi alle operazioni effettuate", va riportato l'ammontare delle operazioni effettuate nel 2013, al netto dell'Iva, soggette a registrazione, indipendentemente dalle modalità di liquidazione.

In corrispondenza del rigo CD1 si indica:

¨          al campo 1 il totale delle operazioni attive, al netto dell'Iva, interne, intracomunitarie e di esportazione comprese le operazioni ad esigibilità differita, rilevanti ai fini IV), annotate nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione, ad esclusione di quelle esenti, per le quali il contribuente abbia optato per la dispensa dagli adempimenti ai sensi dell'art. 36-bis.

Devono essere comprese in questo campo anche le operazioni non soggette ad Iva per carenza del presupposto territoriale di cui agli articoli da 7 a 7-septies del d.P.R. n. 633 del 1972 per le quali è obbligatoria l'emissione della fattura in base alle disposizioni contenute nell'art. 21, comma 6-bis, D.p.r. 633/72.

¨        al campo 2 gli importi relativi ad operazioni non imponibili ex artt. 8, 8-bis, 9 ecc … già incluse al campo 1;

¨        al campo 3 gli importi relativi ad operazioni esenti già incluse al campo 1;

¨        al campo 4 le cessioni UE di beni ex art. 41 del D.l. 331/93 già incluse al campo 1, mentre non devono essere indicati gli acquisti intracomunitari;

¨        al campo 5 le cessioni di beni strumentali già ricomprese nei campi precedenti.

Al rigo CD2 vanno riportate le operazioni passive, e in particolare:

¨        al campo 1 il totale, al netto dell'Iva, acquisti e delle importazioni, rilevanti ai fini dell'imposta, compresi gli acquisti ad esigibilità differita, relativi a beni e servizi risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione, annotate o soggette a registrazione nell'anno di riferimento sul registro degli acquisti (di cui all'art. 25 del DPR 633/72) o su altri registri previsti dalle disposizioni riguardanti particolari regimi

¨        al campo 2 gli acquisti non imponibili già compresi nel campo 1, esclusi gli acquisti intracomunitari non imponibili che vanno indicati al campo 4;

¨        al campo 3 gli acquisti esenti, le importazioni non soggette ad Iva e le importazioni di oro da investimenti, già indicati al campo 1. Non vanno esposti gli acquisti intracomunitari esenti, che vanno indicati al campo 4;

¨        al campo 4 gli acquisti intracomunitari di beni già compresi nel campo 1;

¨        al campo 5 gli acquisti di beni strumentali già indicati nei campi precedenti.

Al rigo CD3 va indicato l'ammontare delle importazioni per le quali l'Iva non è stata versata in Dogana, ma assolta con l'annotazione della bolletta doganale nel registro delle fatture emesse/corrispettivi nonché in quello degli acquisti (importazioni di materiale d'oro, semilavorati in oro e argento puro, rottami e altri materiali di recupero).

Nella sezione III intitolata "Determinazione dell'Iva dovuta o a credito", si indicano:

¨        al rigo CD4 l'Iva esigibile relativa alle operazioni effettuate nel periodo d'imposta di riferimento, per le quali si è verificata l'esigibilità, ovvero relativa alle operazioni effettuate in precedenza per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel periodo di competenza;

¨        al rigo CD5 l'Iva detraibile relativa agli acquisti registrati per i quali viene esercitato il diritto alla detrazione nel periodo di riferimento;

¨        al rigo CD6 l'Iva dovuta (campo 1) risultante dalla differenza tra gli importi indicati ai righi CD4 e CD5, o a credito (campo 2) risultante dalla differenza tra gli importi indicati ai righi CD5 e CD4.

Gli importi da riportare nel modello di Comunicazione devono essere espressi in unità di euro, arrotondando l'importo per eccesso, se la frazione decimale è ≥ a 50 centesimi, o per difetto in caso contrario.

TERMINI PER L'INVIO

 

La comunicazione annuale dati IVA 2014 relativa al periodo d'imposta 2013 deve essere inviata telematicamente entro il 28.02.2014:

¨      direttamente dal contribuente attraverso il servizio:

ü  Entratel;

ü  Fisconline;

¨      tramite intermediari abilitati.

È esclusa ogni altra modalità di presentazione.

SANZIONI

 

Non avendo natura dichiarativa l'omissione della comunicazione ovvero l'invio della stessa con dati incompleti o errati, comporta l'applicazione della sanzione da € 258 a € 2.065.

  In caso di dati incompleti o inesatti riportati nella comunicazione IVA, non è possibile la loro integrazione o rettifica ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso: i dati corretti dovranno essere riportati in sede di dichiarazione annuale IVA.

OBBLIGHI PER L'INTERMEDIARIO

rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della comunicazione o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a presentare in via telematica, all'Agenzia delle Entrate, i dati in essa contenuti, precisando se la comunicazione gli è stata consegnata già compilata o sarà da lui predisposta. Tale impegno deve essere datato e sottoscritto dall'intermediario e dovrà essere riportato, insieme alla personale sottoscrizione ed all'indicazione del proprio codice fiscale, nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica", posto nel frontespizio della comunicazione;

rilasciare al dichiarante, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione in via telematica, l'originale del modello di comunicazione dati IVA, i cui dati sono stati trasmessi in via telematica, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento. La comunicazione di avvenuta presentazione telematica costituisce, per il dichiarante, prova di presentazione della comunicazione dati IVA;

conservare copia delle comunicazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per il periodo previsto dall'art. 43 D.P.R. 600/1973, ai fini dell'eventuale esibizione all'Agenzia delle Entrate in sede di controllo.

 

    Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

           Distinti saluti

 

 

Aldo Massimo Rossi

                                                              

Dottore Commercialista – Revisore Contabile

 

                     

Studio Focus - Dottori Commercialisti
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