CHIARIMENTI
come noto, l’art. 1 del D.L. 11.12.2012, n. 216, (G.U. n.288/2012) e, successivamente, la L. 228/2012 (art. 1, commi 325-335), hanno modificato/integrato le disposizioni di cui al DPR 633/72, prevedendo, per le operazioni effettuate a partire dall'1.1.2013, l’inclusione nel volume di affari anche delle prestazioni non soggette ad IVA per mancanza del requisito territoriale, rese a soggetti debitori di imposta in un altro paese UE o a soggetti residenti in un paese extra UE (tali operazioni, fino al 31/12/2012, erano comunque soggette a fatturazione ma escluse dal computo del volume d’affari). La norma ha escluso le cessioni dei beni ammortizzabili ed i passaggi interni tra attività separate.
L’art.11 della L.21/86, così come recepito dall’art.2 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa, prevede che la maggiorazione a titolo di contributo integrativo è dovuta su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d’affari ai fini IVA e che è ripetibile nei confronti del cliente. Peraltro, l’obbligo di versamento prescinde dall’effettivo pagamento da parte di quest’ultimo.
Dal 1.1.2013, pertanto, nel volume di affari complessivo, che per la Cassa è base di calcolo del contributo integrativo, rientrano anche le parcelle emesse a soggetti stabiliti in altro Stato UE o extra UE, indipendentemente dalla effettiva indicazione del contributo e/o dalla sua effettiva riscossione.
La CNPADC
Aldo Massimo Rossi
Dottore Commercialista – Revisore Contabile
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