venerdì 25 gennaio 2013

Circolare Fòcus #4/2013= Superbollo Auto; Modello IVA 2013;

Invio la consueta circolare informativa.

Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cordiali saluti

CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 4 DEL 25 GENNAIO 2013

LA SETTIMANA IN BREVE

§ LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA

LE SCHEDE INFORMATIVE

§ IL PAGAMENTO DEL SUPERBOLLO AUTO ENTRO IL 31.01.2013

Scade il prossimo 31 gennaio il termine per il versamento dell'addizionale erariale alla

tassa automobilistica (c.d. "superbollo") da parte dei possessori di autovetture ed

autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185Kw. § LE NOVITÀ DEL MODELLO IVA/2013

Con il provvedimento direttoriale del 15 gennaio 2013 sono stati approvati i modelli di

dichiarazione IVA 2013 per l'anno d'imposta 2012. Si illustrano brevemente le principali

novità introdotte al modello di dichiarazione IVA/2013, il cui termine di presentazione è il

30 settembre 2013.

§ INTEGRATIVA ENTRO IL 29.01 PER TRASFORMARE IL RIMBORSO IN COMPENSAZIONE

I contribuenti possono cambiare la richiesta di rimborso, indicata nei Mod. Unico o Irap

2012, scegliendo in alternativa la compensazione dell'eccedenza d'imposta, sempre che

il rimborso non sia già stato erogato. Per farlo basta presentare la dichiarazione integrativa

entro il 29 gennaio.

PRASSI DELLA SETTIMANA

§ LE RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Una sintesi dei contenuti delle Risoluzioni dell'Agenzia in ordine cronologico

§ I COMUNICATI STAMPA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Una sintesi dei contenuti dei Comunicati stampa dell'Agenzia in ordine cronologico

SCADENZARIO

§ SCADENZARIO BISETTIMANALE DAL 25.01.2013 ALL'11.02.2013

LA SETTIMANA IN BREVE

Con un comunicato stampa pubblicato il 20 gennaio, l'Agenzia delle Entrate ha precisato

che i pensionati, titolari della sola pensione, "non saranno mai selezionati dal nuovo

redditometro". Questo, infatti, è uno strumento che verrà utilizzato per individuare i finti poveri e,

quindi, l'evasione "spudorata": è il caso dei contribuenti che, "pur evidenziando una elevata

capacità di spesa, dichiarano redditi esigui, usufruendo così di agevolazioni dello Stato sociale

negate ad altri che magari hanno un tenore di vita più modesto." A sostegno di quanto detto,

l'Agenzia riconferma che, già in fase di selezione, non saranno prese in considerazione le

posizioni con scostamenti inferiori a 12mila euro e che, in base alla convenzione annuale con il

Ministero dell'Economia, dovranno essere effettuati ogni anno 35mila controlli utilizzando il

redditometro (meno dello 0,1% dei contribuenti). Di conseguenza, l'azione sarà tanto più efficace

quanto più sarà diretta ad individuare "casi eclatanti" e non leggeri scostamenti tra reddito

dichiarato e quello speso.

Dopo il redditometro, è in dirittura d'arrivo il "riccometro", o meglio il nuovo Isee (Indicatore

della Situazione Economica Equivalente), l'indice che misura la condizione economica delle

famiglie italiane tendendo conto del reddito, del patrimonio (mobiliare e immobiliare) e delle

caratteristiche del nucleo familiare (per numerosità e tipologia) ai fini della concessione di

prestazioni dello stato sociale (agevolazioni fiscali e benefici assistenziali). Un aggiornamento

dell'ISEE era stato previsto dalla Manovra Monti, ma il decreto attuativo sta giungendo con

notevole ritardo, considerato che avrebbe dovuto essere emanato entro il 31.05.2012. Il nuovo

ISEE si chiamerà "ISEE corrente", in quanto sarò modificabile in corso d'anno per fotografare la

situazione reddituale più vicina nel tempo. I capisaldi su cui si fonda sono: una franchigia fino a

3.000 euro per i dipendenti e fino a 1.000 euro per i pensionati, una nuova definizione dei nuclei

familiari per stroncare gli abusi, una revisione della scala di equivalenza tra redditi e composizione

del nucleo familiare.

La Direzione centrale accertamento dell'Agenzia delle Entrate, con una nota diramata il

16.01.2013 avente ad oggetto la sospensione legale della riscossione (art. 1, commi 537-544,

Legge di Stabilità 2013), ha precisato che l'obbligo di sospensione immediata della riscossione, a

seguito di apposita istanza del contribuente, può riguardare anche gli avvisi di accertamento

esecutivi e non solo le cartelle di pagamento. Gli uffici delle Entrate, inoltre, sono competenti per

lo sgravio anche dell'Irap e per i recuperi degli aiuti di Stato e non solo dei tributi erariali.

Il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia, con la Risoluzione n. 2/DF di

venerdì 18 gennaio, ha precisato che gli imprenditori agricoli professionali (D. Lgs. n. 99/2004) ed i

coltivatori diretti, iscritti nell'apposita gestione previdenziale, se avevano già comunicato in

passato al Comune la loro condizione soggettiva ai fini ICI (barrando la casella 20 del modello di

dichiarazione ICI e segnalando, quindi, di usufruire delle agevolazioni ad essi destinate) e tale

condizione persiste anche in vigenza dell'IMU, non sono tenuti a presentare la dichiarazione IMU,

in quanto il Comune è già in possesso delle informazioni necessarie per il riconoscimento delle

agevolazioni previste dalla legge.

E' stato firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri il D.p.c.m. che definisce i criteri per lo

sgravio dei premi di produttività per l'anno 2013. Il reddito annuo lordo massimo percepito dai

dipendenti del settore privato per poter applicare l'imposta sostitutiva del 10% sui premi di

risultato 2013 è stato fissato a 40.000 euro (per lo sgravio relativo al precedente anno, il reddito

annuo lordo era invece pari a 30.000 euro). Il beneficio riconosciuto non può, comunque, essere

superiore a 2.500 euro lordi. L'incentivo riguarderà l'attivazione di almeno una di queste misure:

"Ridefinizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione", "Introduzione di una distribuzione

flessibile delle ferie", "Adozione di misure volte a rendere compatibile l'impiego di nuove

tecnologie", "Attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni".

E' stata approvata alla Camera in via definitiva la conversione in legge del D.L. n. 1/2013.

L'art. 1-bis, introdotto dal Senato, differisce, per il solo 2013, il termine di versamento della prima

rata della Tares, la nuova tassa sui rifiuti e sui servizi, a luglio 2013, salvo facoltà dei Comuni di

posticipare ulteriormente il termine. L'adempimento era stato previsto inizialmente per gennaio

2013 dall'art. 14, comma 35, D.L. n. 211/2011 e poi era stato prorogato ad aprile 2013 dalla Legge

di Stabilità 2013. La legge di conversione non è ancora stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale,

eppure già si parla di un nuovo provvedimento d'urgenza che potrebbe anticipare nuovamente

la prima rata del tributo ad aprile o maggio. Questo per evitare che i Comuni e le imprese

interessate possano incassare le prime entrate solo a settembre o ottobre 2013, come

avverrebbe se la prima rata restasse fissata a luglio.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha inviato una circolare alle principali associazioni

delle imprese di costruzioni nella quale viene precisato che "la nuova disciplina dei ritardati

pagamenti introdotta in attuazione della normativa comunitaria 7/2011 si applica ai contratti

pubblici relativi a tutti i settori produttivi, inclusi i lavori, stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2013,

ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D. Lgs. n. 192 del 2012". Sono, pertanto, coinvolti dalla nuova

disciplina anche i lavori pubblici. Con la circolare, il Ministero tranquillizza le imprese del settore

dell'edilizia, che avevano espresso timori al riguardo, dato che il D. Lgs. n. 192/2012 non citava

espressamente il settore edile e dei lavori pubblici.

Nel corso del forum nazionale della fatturazione elettronica che si è svolto ieri 24 gennaio a

Roma presso l'Agenzia delle Entrate e che si è occupato anche dell'art. 1, comma 325, Legge n.

228/2012, è stato affermato che le fatture create in formato elettronico possono essere

conservate, una volta stampate, anche in forma cartacea.

Si ricorda, infine, che il 31 gennaio scade il termine, per i possessori di un apparecchio

televisivo, per effettuare il versamento del canone di abbonamento. La sentenza della Corte di

Strasburgo del 31 marzo 2009 ha ribadito che il canone di abbonamento alla Rai è dovuto a

prescindere dall'uso dell'apparecchio radio-televisivo (sia che sia sintonizzato sui canali Rai,

canali privati o su canali di Tv estere), in quanto riguarda, invece, il suo semplice possesso.

L'imposta quest'anno è pari a 113,50 euro (1,50 euro in più rispetto allo scorso anno). I possessori

di apparecchiature radio-televisive potranno decidere se pagarlo in un'unica soluzione o

suddividerlo in due rate semestrali o in quattro rate trimestrali.

IL PAGAMENTO DEL SUPERBOLLO AUTO ENTRO IL 31.01.2013

I soggetti che risultano possessori, a vario titolo, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto

promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185Kw e con bollo scadente a dicembre

2012, devono versare entro il prossimo 31 gennaio l'addizionale erariale alla tassa automobilistica

(c.d. "superbollo").

Si ricorda, a tal proposito, che la Manovra Monti (D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito nella

Legge n. 214 del 22.12.2011) ha inasprito la tassazione delle auto di lusso, già introdotta dal D.L. n.

98/2011, innalzando sia l'importo del superbollo da 10 a 20 € per ogni kW oltre la soglia fissata, sia

la stessa soglia da 225 kW a 185 kW, ampliando in tal modo anche la platea dei soggetti

coinvolti.

E', tuttavia, stata prevista una riduzione graduale del superbollo in base alla data di

costruzione del veicolo.

IL VERSAMENTO DEL SUPERBOLLO ENTRO IL 31.01.2013

Il QUADRO

NORMATIVO DI

RIFERIMENTO

L'addizionale erariale della tassa automobilistica (c.d. "superbollo") è stata

introdotta dall'art. 23, comma 21, del D.l. 98/2011, per autovetture e

autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza

superiore ai 225 kW. L'ammontare del superbollo era pari a 10 Euro per ogni

kW eccedente i 225 kW.

La Manovra Monti ha inasprito il super bollo, portandolo da 10 Euro a 20

Euro per ogni kW superiore alla soglia, ed ha altresì stabilito che il tributo sia

applicato su tutte le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo con

potenza effettiva del motore superiore a 185 kW.

Le nuove norme sono entrate in vigore già dal 1° gennaio 2012 (art. 16,

comma 1, D.L. n. 201/2011) e, quindi, il superbollo ha trovato applicazione

già con riferimento all'anno 2012.

SOGGETTI OBBLIGATI

Il superbollo va versato da tutti i contribuenti possessori di veicoli con

potenza superiore ai 185 kW. Per possessori si intendono:

¨ i proprietari;

¨ gli usufruttuari;

¨ gli acquirenti con patto di riservato dominio;

¨ gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, così come risultano essere iscritti

al PRA (Pubblico registro automobilistico).

TERMINI E MODALITA'

DI VERSAMENTO DEL

SUPERBOLLO

Per le modalità ed i termini di versamento si deve fare riferimento al decreto

del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07.10.2011, attuativo dell'art.

23, comma 21, del D.L. n. 98/2011.

In particolare, il versamento del superbollo dovrà essere eseguito

contestualmente al pagamento del bollo ordinario.

Di conseguenza, i soggetti possessori, a vario titolo, di autovetture ed

autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza

superiore a 185Kw e con bollo scadente a dicembre 2012, devono versare

entro il prossimo 31 gennaio, contestualmente al bollo, anche l'addizionale

erariale alla tassa automobilistica (c.d. "superbollo").

Secondo quando disposto dall'art. 2 del D.M. 07.10.2011, le modalità di

pagamento sono quelle previste dall'art. 17 del D.lgs. n. 241/97, ovvero dovrà

essere utilizzato il modello "F24 elementi identificativi", senza però possibilità

di compensazione1.

Per il versamento, dovranno essere utilizzati i seguenti codici tributo

istituiti dalla Risoluzione n. 101/E del 20.10.2011:

¨ "3364": Addizionale erariale alla tassa automobilistica;

¨ "3365": Sanzione – addizionale erariale alla tassa automobilistica;

¨ "3366": Interessi – addizionale erariale alla tassa automobilistica.

Il modello F24 dovrà essere compilato indicando:

¨ nella sezione "CONTRIBUENTE" i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto

versante;

¨ nella sezione "ERARIO ED ALTRO", in corrispondenza degli importi a debito

versati:

ü la lettera A, nel campo "TIPO";

ü la targa del veicolo nel campo "ELEMENTI IDENTIFICATIVI";

ü il codice tributo nel campo "CODICE";

ü l'anno di decorrenza della tassa automobilistica nel campo "ANNO DI

RIFERIMENTO" (per i soggetti con bollo scaduto a dicembre 2012, nel

campo "anno di riferimento" andrà inserito l'anno 2013).

Il modello "F24 elementi identificativi" così compilato deve essere

presentato:

¨ con modalità telematica per i titolari di partita Iva;

¨ ovvero sia con modalità cartacea presso Banche, Poste, Agenti della

riscossione, sia mediante i servizi di pagamento on-line per i NON titolari di

partita Iva.

L'omesso o insufficiente versamento dell'addizionale comporterà

l'applicazione della sanzione del 30% dell'importo non versato2.

LA RIDUZIONE

GRADUALE DEL

SUPERBOLLO

La Manovra Monti ha previsto una riduzione graduale del superbollo in base

all'età (data di costruzione) del veicolo, in particolare:

¨ dopo 5 anni dalla data di costruzione del veicolo: il superbollo si riduce al

60% (12 € per ogni kW eccedente i 185 kW);

¨ dopo 10 anni dalla data di costruzione del veicolo: il superbollo si riduce al

30% (6 € per ogni kW eccedente i 185 kW);

¨ dopo 15 anni dalla data di costruzione del veicolo: il superbollo si riduce al

15% (3 € per ogni kW eccedente i 185 kW);

¨ dopo 20 anni dalla data di costruzione del veicolo: il superbollo non è più

dovuto.

Tali periodi decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di

costruzione.

1 Art. 2, comma 2, D.M. 07.10.2011.

2 Ex art. 13 del D.lgs. 471/97, come previsto dall'art. 23, comma 21, D.L. n. 98/2011.

LE NOVITÀ DEL MODELLO IVA/2013

Con il provvedimento direttoriale del 15 gennaio 2013 sono stati approvati i modelli di

dichiarazione IVA 2013 per l'anno d'imposta 2012. Con analoghi provvedimenti sono state

approvate anche le istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione IVA 74-bis, per il

fallimento o per la liquidazione coatta amministrativa, e quelle per la compilazione del modello di

comunicazione annuale dati IVA.

Di seguito, si illustrano brevemente le principali novità introdotte al modello di dichiarazione

IVA/2013 ricordando fin da subito che il termine di presentazione è il 30 settembre 2013.

Dato che per poter utilizzare in compensazione il credito annuale Iva per importi superiori a

5.000 € bisogna attendere il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della

dichiarazione Iva, è utile ricordare che dal 1° febbraio 2013 è possibile presentare la

dichiarazione Iva autonoma, anticipando così il momento in cui è possibile l'utilizzo in

compensazione del credito. Inoltre, presentando il mod. Iva 2013 entro il 28.2.2013 si è esonerati

dalla presentazione della Comunicazione dati Iva.

LE NOVITÀ DEL MODELLO IVA/2013

SOPPRESSI I RIGHI

CON ALIQUOTA

20%

(quadri VE sezione 2

e VF sezione 1)

Dato che l'aliquota Iva al 20% è rimasta in vigore fino al 17.09.2011 nel

modello IVA 2013 sono stati soppressi i righi al quadro VE, sezione 2, e VF

sezione 1, che contenevano i dati relativi alle operazioni assoggettate

all'aliquota del 20%, sostituita ora dal 21%.

CESSIONE DI

IMMOBILI ABITATIVI

CON REVERSE

CHARGE

(VE34 campo 5,

VJ14)

Dopo il decreto crescita3, le cessioni di fabbricati abitativi, ordinariamente in

regime di esenzione Iva, possono essere assoggettate ad Iva se effettuate

dalle imprese costruttrici o dalle imprese che, anche tramite appalto, hanno

eseguito interventi di recupero di cui all'art. 3, co. 1, lett. c), d), f) del D.p.r.

380/2011 anche4 oltre 5 anni dalla data di ultimazione della

costruzione/intervento, a condizione che nell'atto sia esercitata l'opzione

per l'imponibilità. Il vantaggio dell'opzione è che l'imponibilità Iva consente

anche alle imprese che non riescono a cedere nei 5 anni dalla fine dei

lavori le costruzioni realizzate, di evitare l'indetraibilità dell'Iva sugli acquisti di

beni e servizi effettuati ai fini della realizzazione/ristrutturazione degli

immobili. In questi casi si applica il reverse charge, il cui ambito applicativo è

stato pertanto ampliato (art.17, co. 6, lett. a-bis del DPR n. 633/72) alle

cessioni di fabbricati abitativi da parte delle imprese costruttrici o di

ripristino, effettuate oltre il quinquennio in regime Iva per effetto di opzione.

Nel modello IVA 2013 al rigo VE34 - relativo alle operazioni con

applicazione del reverse charge - il campo 5 è stato ridenominato "Cessioni

di fabbricati", al posto di "Cessioni di fabbricati strumentali" in quanto, a

3 Articolo 9 del D.L. n. 83/2012.

4 Le cessioni di fabbricati abitativi effettuate entro i 5 anni dalla costruzione/ristrutturazione da parte dell'impresa che li ha

costruiti o che vi ha fatto interventi di ristrutturazione, erano già da prima imponibili Iva, senza opzione.

seguito delle modifiche sopra descritte, il reverse charge è applicabile

anche alle cessioni di immobili uso abitativo.

Analogamente a quanto riportato nel quadro VE, anche nel quadro VJ,

in particolare al rigo VJ14, è stata recepita la novità introdotta dal DL n.

83/2012 relativamente all'applicazione del reverse charge agli acquisti di

immobili ad uso abitativo.

OPERAZIONI IVA PER

CASSA DICEMBRE

2012

(VE36 campo 3, VF19

campo 3)

Dato che il 1° dicembre 2012 è entrato in vigore il nuovo regime dell'Iva per

cassa5, nel modello IVA 2013 è stato inserito, al rigo VE36 "Operazioni

effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi", il nuovo

campo 3 dove andranno indicate le operazioni effettuate dall'1.12.2012

secondo il regime dell'IVA per cassa.

Allo stesso modo, al campo 3 del rigo VF19, riservato alle operazioni

passive con esigibilità differita, andranno indicati gli acquisti annotati a

partire dall'1.12.2012 per i quali la detrazione dell'Iva a credito è differita agli

anni successivi.

VERSAMENTI

SOSPESI E IN

ECCESSO DEL

CREDITO

(VL29 campo 3 e

VL40)

È stato aggiornato il rigo VL29, con il nuovo campo 3 riservato all'indicazione

dei versamenti non effettuati per effetto della sospensione prevista a seguito

di eventi eccezionali.

Inoltre il rigo VL40 è stato ridenominato "Versamenti effettuati a seguito di

utilizzo in eccesso del credito", al posto di "Versamenti effettuati a seguito di

utilizzo in eccesso del credito annuale 2011".

RIMBORSO DEL

CREDITO IVA

(VX4 campi 2-8)

Il quadro VR è stato soppresso, pertanto le indicazioni collegate con la

richiesta di rimborso del credito IVA si trovano ora quadro VX, in particolare

al rigo VX4 "Imposta di cui si richiede il rimborso". Al rigo VX4 sono presenti i

nuovi campi da 2 a 8, dove vanno riportati:

¨ al campo 2, l'importo da liquidare mediante procedura semplificata;

¨ al campo 3 la causale del rimborso:

¨ al campo 4 il possesso dei requisiti richiesti per l'erogazione prioritaria del

rimborso;

¨ al campo 5 la condizione di subappaltatore nel settore edile;

¨ al campo 6 l'attestazione di operatività;

¨ ai campi 7 e 8, l'attestazione di affidabilità e solvibilità per l'esonero dalla

prestazione della garanzia (c.d. "contribuenti virtuosi").

OPZIONI

(VO15, VO33, VO34 e

VO35)

Il quadro VO è stato modificato per introdurre il nuovo rigo VO15 riservato a

chi ha iniziato ad utilizzare il nuovo regime dell'Iva per cassa, in vigore dal 1°

dicembre 2012. La casella presente al campo 1 deve essere barrata da

coloro che comunicano di aver optato per tale regime dal 1° dicembre

2012.

Sempre al quadro VO è stato introdotto il rigo VO33 riservato ai

contribuenti che sarebbero entrati naturalmente dal 2012 nel nuovo regime

dei minimi (ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011) ma hanno preferito

applicare:

5 Art. 32-bis, DL n. 83/2012.

¨ il regime ordinario (in questo caso va barrata la casella 1);

¨ il regime agevolato art. 27 comma 3 del D.l. 98/2011(in questo caso va

barrata la casella 2).

La stessa opzione può essere effettuata, barrando però la casella posta al

rigo VO34, anche da coloro che, usciti dal vecchio regime dei minimi,

sarebbero entrati naturalmente nel regime dei residuali (ex minimi) ex art. 27

comma 3 del D.l. 98/2011, ma hanno preferito applicare dal 2012 il regime

ordinario. L'opzione è vincolante per un triennio ed è valida fino a revoca.

È stato infine previsto il rigo VO35 riservato ai soggetti che hanno iniziato

l'attività dal 2008 e che pur essendo in possesso dei requisiti previsti dal

vecchio regime dei minimi non vi hanno mai aderito, e hanno preferito

utilizzare il regime ordinario. Dal 2012, essendo concluso il periodo triennale

di applicazione obbligatoria del regime ordinario, tali soggetti hanno potuto

utilizzare i nuovi regimi agevolati ex art. 27 commi 1,2, e 3 del D.l. 98/2011.

Attraverso questa sezione del quadro VO tali soggetti comunicano di aver

revocato l'adesione al regime ordinario a partire dal 2012, e di aver aderito

ai nuovi regimi previsti dall'art. 27 commi 1,2, e 3 del D.l. 98/2011. Pertanto

dovrà essere barrata:

¨ la casella 1 se si intende comunicare la revoca del regime ordinario e

l'applicazione del nuovo regime dei minimi (art. 27 commi 1 e 2 del D.l.

98/2011);

¨ la casella 2 se si intende comunicare la revoca del regime ordinario e

l'applicazione del nuovo regime agevolato (art. 27 comma 3 del D.l. 98/2011).

INTEGRATIVA ENTRO IL 29.01 PER TRASFORMARE IL RIMBORSO IN

COMPENSAZIONE

I contribuenti possono cambiare la richiesta di rimborso, indicata nei Mod. Unico o Irap 2012,

scegliendo in alternativa la compensazione dell'eccedenza d'imposta, sempre che il rimborso

non sia già stato erogato.

Per farlo basta presentare la dichiarazione integrativa entro 120 giorni dalla scadenza del

termine ordinario di presentazione delle dichiarazioni. Per quanto riguarda i modelli Unico ed Irap

inviati entro lo scorso 1° ottobre 2012, il termine di presentazione della dichiarazione integrativa è

il 29 gennaio 2013. Tale dichiarazione servirà a modificare la scelta di richiesta di rimborso del

credito IRES/ IRPEF/IRAP 2011, "optando" per l'utilizzo dello stesso in compensazione.

Dovranno essere utilizzati i modelli dichiarativi conformi a quelli approvati per il periodo

d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, e nel frontespizio dovrà essere barrata l'apposita casella

"Dichiarazione integrativa (art. 2 co. 8-ter Dpr 322/98)".

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA ENTRO IL 29.1.2013

INTEGRATIVA ENTRO

IL 29.1.2013

Entro il 29 gennaio 2013 i contribuenti che hanno presentato a credito il

modello Unico o Irap 2012 chiedendo il rimborso delle imposte, possono

cambiare la scelta effettuata, trasformando la richiesta di rimborso in

richiesta di utilizzo in compensazione. Questa possibilità è stata prevista

dall'art. 2, comma 8-ter del DPR n. 322/98, introdotto dal D.l. 70/2011.

Per modificare la scelta è sufficiente presentare una dichiarazione

integrativa entro il 29.01.2013 (senza sanzioni), ossia entro 120 giorni dalla

scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione. Per i

soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare la

dichiarazione va presentata entro il 30.09 di ciascun anno, per cui il termine

per presentare l'integrativa scadrebbe il 28.1 dell'anno successivo. Tuttavia

per quanto riguarda l'Unico/Irap 2012, il 30.09 cadeva di domenica, per il

cui termine di presentazione della dichiarazione è slittato al 1° ottobre. Di

conseguenza il termine di presentazione dell'integrativa in esame è il

29.1.2013.

È importante ricordare che è possibile modificare la destinazione del

credito da rimborso a compensazione solo se il rimborso non è già stato

erogato, in tutto o in parte.

TERMINI DI

PRESENTAZIONE

DIVERSI A SECONDA

DELL'IMPOSTA

La norma che ha introdotto la possibilità di modificare la scelta della

richiesta di rimborso fa riferimento alle "dichiarazioni dei redditi e

dell'imposta regionale sulle attività produttive", quindi ai crediti Irpef, Ires ed

Irap.

Per quanto riguarda l'Iva, si ricordano le precisazioni fornite dall'Agenzia

delle Entrate nella Circolare n. 17/E del 6.5.2011, in cui è stata riconosciuta al

contribuente la possibilità di rettificare la richiesta di rimborso del credito,

presentando una dichiarazione integrativa, al fine di indicare il medesimo

credito (o parte di esso) quale eccedenza da utilizzare in detrazione o

compensazione secondo quanto stabilito dal comma 8-bis del citato art. 2,

DPR n. 322/98, ossia "non oltre il termine prescritto per la presentazione della

dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo" (ex comma 8-bis del

citato art. 2, DPR n. 322/98).

Si riassume nella seguente tabella i termini di presentazione della

dichiarazione integrativa per la richiesta di modifica del credito, a seconda

della tipologia di imposta interessata:

IRPEF/IRES/IRAP

Entro 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione

della dichiarazione (generalmente 28.1. dell'anno successivo)

IVA

Entro la scadenza del termine di presentazione della

dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo

(generalmente 30.09 dell'anno successivo)

LA COMPILAZIONE

DI UNICO O IRAP

Per presentare correttamente l'integrativa del Modello Unico o Irap 2012 i

contribuenti devono barrare la casella "Dichiarazione integrativa (art. 2, co.

8-ter, DPR 322/98)" presente nel Frontespizio del mod. UNICO integrativo e

del mod. IRAP integrativo.

Inoltre, nel quadro RX del mod. UNICO integrativo (rigo RX1) o nel quadro

IR del mod. IRAP integrativo è necessario riportare nel campo "Credito da

utilizzare in compensazione …" (campo 4 del rigo RX1 oppure rigo IR 30)

quanto indicato nel campo "Credito di cui si chiede il rimborso" della

dichiarazione originaria (campo 3 del rigo RX1 oppure IR 29).

PRASSI DELLA SETTIMANA

LE RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Risoluzione n. 2/E del 24 Gennaio 2013 L'Agenzia precisa che il verbale d'inventario redatto dal

notaio in sede di apertura di una cassetta di sicurezza a

seguito della morte di un concessionario, non soggiace

all'imposta di registro in termine fisso, in base

all'articolo 5 della tabella allegata al Testo unico delle

disposizioni concernenti l'imposta di registro (Dpr n.

131/1986).

Risoluzione n. 3/E del 24 Gennaio 2013 L'Agenzia istituisce il codice tributo "2856", denominato

"Proventi derivanti dalla fornitura di tasselli fiscali ai

produttori esteri e nazionali di tabacchi lavorati", che

consente ai produttori/fornitori di versare

all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la

somma dovuta per la striscetta apposta sui tabacchi

lavorati e recante la dicitura "monopolio fiscale". Il

versamento del corrispettivo va effettuato, come

stabilito dal decreto del ministro dell'Economia e delle

Finanze del 18 luglio 2003, tramite modello F24 Accise.

I COMUNICATI STAMPA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Comunicato stampa del 20 Gennaio

2013

L'Agenzia precisa che i pensionati, titolari della sola

pensione, "non saranno mai selezionati dal nuovo

redditometro". Questo, infatti, è uno strumento che

verrà utilizzato per individuare i finti poveri e, quindi,

solo l'evasione "spudorata".

SCADENZARIO

LO SCADENZARIO BISETTIMANALE DAL 25.01.2013 ALL'11.02.2013

Venerdì 25 Gennaio 2013 Scade il termine, per gli operatori intracomunitari con

obbligo mensile, per presentare gli elenchi INTRASTAT

relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel

mese precedente

Venerdì 25 Gennaio 2013 Scade il termine, per gli operatori intracomunitari con

obbligo trimestrale, per presentare gli elenchi INTRASTAT

relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel

trimestre precedente (4° trimestre 2012)

Lunedì 28 Gennaio 2013 Ultimo giorno utile per la regolarizzazione del

versamento dell'acconto Iva relativo all'anno 2012 non

effettuato (o effettuato in misura insufficiente) entro il

27.12.2012, con la maggiorazione della sanzione ridotta

del 3% e degli interessi legali

Martedì 29 Gennaio 2013 Presentazione della dichiarazione integrativa di UNICO

2012 o IRAP 2012 per comunicare la volontà di

modificare la scelta in precedenza effettuata in tali

modelli relativa alla richiesta di rimborso

dell'eccedenza d'imposta in richiesta di

compensazione, sempre che il rimborso non sia già

stato erogato.

Mercoledì 30 Gennaio 2013 Ultimo giorno utile, per i soggetti che si avvalgono del

regime fiscale agevolato delle nuove iniziative

imprenditoriali e di lavoro autonomo e che intendono

avvalersi dell'assistenza fiscale dell'Agenzia delle

Entrate per l'adempimento degli obblighi tributari, per

presentare la richiesta.

Giovedì 31 Gennaio 2013 Invio della comunicazione mensile/trimestrale degli

elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle

prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o

soggette a registrazione, nei confronti di operatori

economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi

c.d. "black-list".

Giovedì 31 Gennaio 2013 Liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti

intracomunitari registrati nel mese di dicembre 2012 per

gli enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'art.

4, quarto comma, D.P.R. n. 633/1972.

Giovedì 31 Gennaio 2013 Dichiarazione mensile dell'ammontare degli acquisti

intracomunitari di beni registrati nel mese di dicembre

2012, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli

estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12) per

gli enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all'art.

4, quarto comma, D.P.R. n. 633/1972.

Giovedì 31 Gennaio 2013 Versamento dell'imposta di registro sui contratti di

locazione e affitto stipulati in data 01.01.2013 o rinnovati

tacitamente a decorrere dal 01.01.2013 da parte dei

contraenti che non hanno optato per il regime della

"cedolare secca".

Giovedì 31 Gennaio 2013 Rinnovo della tasse automobilistiche scadute nel mese

precedente per auto di potenza effettiva superiore a 35

Kw.

Giovedì 31 Gennaio 2013 Pagamento dell'addizionale erariale alla tassa

automobilistica (c.d. Superbollo) per i veicoli di potenza

superiore a 185 Kw. L'addizionale è pari a 20 euro per

ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw.

L'addizionale e' ridotta dopo 5, 10 e 15 anni dalla data

di costruzione del veicolo, rispettivamente, al 60%, al

30% e al 15% e non è più dovuta decorsi 20 anni dalla

data di costruzione.

Giovedì 31 Gennaio 2013 Per i proprietari di mezzi di trasporto soggetti a tasse

fisse (roulottes, carrelli e targhe prova) e residenti in

Regioni che non hanno stabilito termini diversi, scade il

termine per il pagamento della relativa tassa fissa.

Giovedì 31 Gennaio 2013 I soggetti iscritti al Registro dei revisori contabili devono

provvedere al versamento del contributo annuale per il

2013, pari a € 26,00.

Giovedì 31 Gennaio 2013 Pagamento del canone di abbonamento RAI annuale

2013 o della 1a rata trimestrale o semestrale da parte

dei titolari di abbonamento alla radio o alla televisione.

Giovedì 31 Gennaio 2013 Per le imprese di assicurazione, scade il termine per il

versamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori

incassati nel mese di Dicembre 2012, nonché degli

eventuali conguagli di imposta dovuta sui premi ed

accessori incassati nel mese di Novembre 2012

Giovedì 31 Gennaio 2013 Scade il termine per la comunicazione all'Agenzia delle

Entrate dell'impronta dell'archivio informatico dei

documenti rilevanti ai fini tributari oggetto di

conservazione in attuazione dell'art. 5 del D.M.

23.01.2004.

Venerdì 1° Febbraio 2013 A partire da tale data è possibile presentare la

dichiarazione annuale Iva 2013 (relativa all'anno 2012)

in via autonoma.

Lunedì 4 Febbraio 2013 Presentazione, da parte dei proprietari o titolari di altro

diritto reale di godimento su beni immobili, della

dichiarazione IMU per gli immobili per i quali l'obbligo

dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012.

 

Invio la consueta circolare informativa.

Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cordiali saluti

 

 

Aldo Massimo Rossi

                                                              

Dottore Commercialista – Revisore Contabile

 

                     

Studio Focus - Dottori Commercialisti
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