sabato 24 novembre 2012

Circolare Informativa #43/2012 = Acconto contributi INPS; Cessioni prodotti agroalimentari; Fabbricati rurali.

Allego la consueta circolare informativa.

Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cordiali saluti

 

 

EDITORIALE

Il testo della Ddl Stabilità 2013 ha ottenuto le tre fiducie della Camera, come richiesto dal

Governo. Il provvedimento passa, quindi, ora all'esame del Senato. Attualmente, il testo prevede

un taglio dell'Irap secondo tre linee guida: un ulteriore abbattimento del cuneo fiscale, con

particolare riguardo ai lavoratori sotto i 35 anni di età e le donne assunti da aziende residenti in

aree svantaggiate; l'aumento della franchigia per i soggetti di minori dimensioni; un fondo per

l'esclusione dall'ambito di applicazione dell'Irap delle persone fisiche che esercitano l'attività

senza autonoma organizzazione.

E' confermato l'aumento dell'aliquota IVA del 21% al 22% a partire da luglio 2013, mentre

resta inalterata l'aliquota IVA del 10%. Le detrazioni per i figli a carico aumentano a 1.220 euro

per i figli sotto i 3 anni, rispetto agli attuali 900.

Al Senato il testo del Ddl potrebbe recepire, poi, le proposte di modifica avanzate dai partiti

ed arricchirsi, pertanto, di alcune novità riguardanti la previsione di interventi di edilizia scolastica,

il recupero dei 250 milioni di euro per la detassazione dei premi di produttività nel 2013 (fondi

attualmente spostati sui Comuni alluvionati), il ripristino dell'indicizzazione delle pensioni di guerra,

norme in favore del comparto sicurezza.

Il 20 novembre l'Agenzia delle Entrate ha presentato e reso disponibile sul proprio sito il

"Redditest", il software di autodiagnosi che permette al contribuente di verificare la coerenza

delle proprie spese con il reddito dichiarato. La finalità è quella di incentivare il contribuente a

dichiarare un reddito adeguato almeno alle spese standard da lui sostenibili. I contribuenti

potranno inserire in questa specie di "simulatore" le spese più rilevanti che si sostengono in ambito

familiare. 100 sono gli indicatori di spesa, suddivisi in 7 categorie: abitazioni, mezzi di trasporto,

assicurazioni e contributi previdenziali, istruzione, attività sportive e tempo libero, investimenti

immobiliari e mobiliari, altre spese significative. I dati che verranno inseriti non lasceranno,

comunque, tracce sul web.

Con Provvedimento del direttore firmato il 21 novembre, l'Agenzia delle Entrate ha

approvato le modalità con cui le imprese ed i lavoratori autonomi con volume d'affari fino a due

milioni di euro possono optare per l'Iva per cassa a partire dal 1° dicembre. In particolare, viene

stabilito che a rilevare è il comportamento concludente del contribuente e la successiva

indicazione nel quadro VO del modello Iva. Per effetto della scelta, le fatture dovranno riportare

l'annotazione che si tratta di operazione con Iva per cassa, ai sensi dell'articolo 32-bis del

decreto legge 22 giugno 2012, n. 83.

La Commissione Giustizia del Senato ha dato ieri il via libera definitivo alla Riforma del

Condominio, che diventa così legge. Le principali novità contenute nella legge riguardano la

possibilità di staccarsi dal riscaldamento centralizzato, quorum più bassi per le decisioni

dell'assemblea di condominio, lo stop al divieto di tenere in casa animali domestici, l'introduzione

di una sanzione da 200 a 800 euro per chi viola il regolamento condominiale. L'amministratore,

inoltre, non potrà ricevere più deleghe e sarà più facile modificare le tabelle millesimali. La

Riforma del Condominio entrerà in vigore decorsi sei mesi dalla pubblicazione in Gazzetta

Ufficiale della legge.

L'Inps, con messaggio n. 5769 del 2 aprile 2012, aveva annunciato l'attivazione del nuovo

servizio "Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti", accessibile dal suo sito Internet.

Ora, con messaggio n. 18543 del 13.11.2012, l'istituto di previdenza ha reso note le modalità di

accesso a tale servizio, con particolare riferimento alla gestione delle deleghe per le varie

tipologie di soggetti: delega diretta per i lavoratori autonomi Artigiani e Commercianti, delega

indiretta per i professionisti ex Legge n. 12/79 firmatari di accordi con l'INPS, delega indiretta per i

delegati non soggetti alla Legge n. 12/79 non firmatari di accordi con l'INPS, delega indiretta per

le associazioni di categoria.

Il D.L. n. 194 del 16.11.2012 ed il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del

19.11.2012 hanno allargato la platea dei soggetti che possono accedere al finanziamento (di cui

si fa garante lo Stato), utilizzabile per il pagamento dei tributi, dei contributi previdenziali e

assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi a seguito del sisma dell'Emilia del

20 e 29 maggio scorso. Oltre agli imprenditori delle province di Bologna, Modena, Ferrara,

Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, inizialmente previsti, potranno accedervi anche i lavoratori

autonomi, gli esercenti attività agricole ed i lavoratori dipendenti proprietari di immobili adibiti ad

abitazione principale che sia stata dichiarata inagibile a seguito degli eventi sismici. Viene così

integrato il provvedimento direttoriale dello scorso 22 ottobre, modificato dal provvedimento del

31 ottobre.

INDICE

LE SCHEDE INFORMATIVE

§ ACCONTO 2012 DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ALLA GESTIONE IVS E ALLA GESTIONE SEPARATA

INPS

Entro il 30 novembre 2012 i soggetti iscritti alla Gestione IVS ovvero alla Gestione Separata

INPS sono tenuti a versare il 2° acconto 2012 dei contributi previdenziali. Con la presente

scheda informativa si riepilogano le modalità di determinazione e di versamento degli

acconti dei contributi previdenziali.

§ LE NUOVE REGOLE PER LE CESSIONI DI PRODOTTI AGROALIMENTARI SECONDO IL DECRETO ATTUATIVO

Con il decreto ministeriale del 19.10.2012 è stata data attuazione alla nuova disciplina

sulle cessioni di prodotti agroalimentari e, con il comunicato stampa del 24.10.2012, il

Ministero delle politiche agricole ha confermato che le nuove disposizioni si applicano ai

contratti stipulati a decorrere dal 24.10.2012.

§ FABBRICATI RURALI: ISCRIZIONE A CATASTO URBANO ENTRO IL 30 NOVEMBRE

I fabbricati rurali ad oggi ancora iscritti nel Catasto terreni devono essere iscritti a Catasto

edilizio urbano entro il 30.11.2012. L'accatastamento al Catasto urbano avverrà con il

tradizionale sistema Docfa.

PRASSI DELLA SETTIMANA

§ LE CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Una sintesi dei contenuti delle Circolari dell'Agenzia in ordine cronologico

§ I COMUNICATI STAMPA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Una sintesi dei contenuti dei Comunicati stampa dell'Agenzia in ordine cronologico

SCADENZARIO

§ SCADENZARIO BISETTIMANALE DAL 26.11.2012 AL 10.12.2012

ACCONTO 2012 DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ALLA GESTIONE IVS E ALLA

GESTIONE SEPARATA INPS

Entro il 30 novembre 2012 i soggetti iscritti alla Gestione IVS ovvero alla Gestione Separata INPS

sono tenuti a versare il 2° acconto 2012 dei contributi previdenziali.

Gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, compresi i relativi coadiuvanti e coadiutori,

nonché i soci di società di persone e di srl trasparenti che svolgono attività artigiane e

commerciali, sono tenuti al versamento dei contributi IVS.

L'obbligo di versamento dell'acconto dei contributi alla Gestione Separata INPS riguarda,

invece, esclusivamente i soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo sprovvisti di altra copertura

previdenziale (c.d. professionisti "senza cassa").

Con la presente scheda informativa si riepilogano le modalità di determinazione e di

versamento degli acconti dei contributi previdenziali.

ACCONTO 2012 DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI IVS E GESTIONE SEPARATA INPS

MODALITA'

OPERATIVE PER

L'ACCONTO DEI

CONTRIBUTI

PREVIDENZIALI

METODO

STORICO

Il metodo storico prende come base il reddito conseguito nel

periodo d'imposta precedente (2011).

METODO

PREVISIONALE

Per gli acconti previdenziali non è esplicitamente prevista la

possibilità di autoridurre la misura dell'acconto in funzione di

una previsione di un minor reddito per l'anno in corso, rispetto

al periodo d'imposta precedente. Si ritiene, comunque, che il

metodo previsionale possa essere comunque applicato.

ACCONTO

CONTRIBUTI IVS

ARTIGIANI E

COMMERCIANTI

BASE IMPONIBILE

È rappresentata dalla totalità dei redditi d'impresa dichiarati

per il 2011 ai fini IRPEF, così come risultanti dai seguenti righi

del mod. UNICO 2012 PF:

¨ RF51, per l'imprenditore in contabilità ordinaria;

¨ RG34, per l'imprenditore in contabilità semplificata;

¨ RG29, per l'imprenditore cha applica il regime delle nuove

iniziative produttive;

¨ RH14, per il socio di una società di persone, il socio di una srl

trasparente, il collaboratore di un'impresa familiare.

Per i "Contribuenti minimi" ex art. 1, comma 96, Finanziaria

2008, va fatto riferimento al reddito esposto a rigo CM6

eventualmente ridotto delle perdite pregresse.

CALCOLO

DELL'ACCONTO

L'acconto è determinato sull'ammontare dei redditi

d'impresa prodotti nel 2011:

¨ eccedente il minimale contributivo, fissato per il 2012 a

14.930;

¨ fino al massimale, fissato per il 2012 in misura pari a:

ü € 73.673 (frazionabile a mese) ovvero

ü € 96.149 (non frazionabile a mese) per i soggetti privi di

anzianità al 31.12.95, iscritti alla Gestione IVS dal 1996.

ALIQUOTE

Le aliquote da applicare sono le seguenti:

¨ fino a un reddito di € 44.204:

ü titolare (di qualsiasi età), socio, collaboratore di età

superiore a 21 anni:

o artigiani: 21,30%;

o commercianti: 21,39%;

ü collaboratori di età non superiore a 21 anni:

o artigiani 18,30%;

o commercianti 18,39%;

¨ da € 44.204,01 a 73.673 (oppure da € 44.204,01 a € 96.149

per i soggetti privi di anzianità al 31.12.1995, iscritti alla

gestione IVS dal 1996) le aliquote sono maggiorate di un

punto percentuale:

ü titolare (di qualsiasi età), socio, collaboratore di età

superiore a 21 anni:

o artigiani: 22,30%;

o commercianti: 22,39%:

ü collaboratori di età non superiore a 21 anni:

o artigiani: 19,30%;

o commercianti :19,39%.

TERMINE DI

VERSAMENTO

Il versamento dell'acconto IVS sul reddito eccedente il

minimale va effettuato in 2 rate di pari importo entro gli stessi

termini previsti per l'acconto IRPEF, ossia, per il 2012:

¨ la 1° rata entro il 09.07.2012/20.08.2012 con la

maggiorazione 0,40%;

¨ la 2° rata entro il 30.11.2012.

MODALITA' DI

VERSAMENTO

Per il versamento dei contributi IVS va utilizzato il mod. F24,

riportando nella "Sezione INPS":

¨ il codice della competente sede INPS;

¨ il numero di matricola del contribuente;

¨ il periodo di riferimento (01/2012 - 12/2012);

¨ nel campo "causale contributo" i seguenti codici:

ü AP per gli artigiani;

ü CP per i commercianti.

BASE IMPONIBILE

L'acconto si calcola sull'80% del reddito di lavoro autonomo

relativo al 2011, tenendo conto del massimale stabilito per il

ACCONTO

CONTRIBUTI

GESTIONE

SEPARATA INPS

2012 nella misura di € 96.149. Il reddito da lavoro autonomo è

indicato nel quadro RR e corrisponde a quello indicato nel

rigo:

¨ RE25, per i lavoratori autonomi in regime ordinario;

¨ RE21, per i soggetti che applicano le nuove iniziative

produttive;

¨ CM6 (ridotto delle eventuali perdite pregresse di rigo CM9)

per i contribuenti minimi.

ALIQUOTE

Le aliquote da applicare per il 2012 corrispondono a:

¨ 27,72% per coloro che non sono iscritti ad altre forme di

previdenza obbligatorie;

¨ 18% per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra

tutela pensionistica obbligatoria.

TERMINE DI

VERSAMENTO

L'acconto va versato in 2 rate di pari importo (40% ciascuna)

entro i termini dell'acconto IRPEF, ossia:

¨ la 1° rata entro il 09.07.2012/20.08.2012 con la

maggiorazione 0,40%;

¨ la 2° rata entro il 30.11.2012.

MODALITA' DI

VERSAMENTO

Per il versamento dei contributi previdenziali alla Gestione

Separata INPS va utilizzato il mod. F24, riportando nella

"Sezione INPS":

¨ il codice della sede INPS competente;

¨ il periodo di riferimento (01/2012 - 12/2012);

¨ nel campo "causale contributo" i seguenti codici:

ü P10 per gli iscritti ad altre forme di previdenza

obbligatorie o per i titolari di pensione (diretta o

indiretta);

ü PXX per i non iscritti ad altre forme di previdenza

obbligatorie.

LE NUOVE REGOLE PER LE CESSIONI DI PRODOTTI AGROALIMENTARI SECONDO IL

DECRETO ATTUATIVO

Il Decreto Liberalizzazioni (art. 62, D.L. n. 1 del 24.01.2012) ha introdotto una disciplina per favorire

una maggiore trasparenza ed efficienza nel settore agroalimentare, prevedendo in particolare:

¨ l'obbligo del contratto in forma scritta;

¨ termini rigorosi di pagamento massimo 30 giorni per le merci deteriorabili e 60 per le altre merci;

¨ divieto di pratiche commerciali sleali.

Con il decreto ministeriale del 19.10.2012 è stata data attuazione alla disciplina in esame e,

con il comunicato stampa del 24.10.2012, il Ministero delle politiche agricole ha confermato che

le nuove disposizioni si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 24.10.2012, mentre quelli in

essere a tale data dovranno essere adeguati entro il 31.12.2012.

LE NUOVE REGOLE SECONDO IL DM 19.10.2012

AMBITO DI

APPLICAZIONE

(Art. 1 commi 2 e 3

del DM 19.10.2012)

La nuova disciplina introdotta dal Decreto liberalizzazioni riguarda le "cessioni

di prodotti agricoli e alimentari, la cui consegna avviene nel territorio della

Repubblica italiana". In particolare si fa particolare riferimento: "alle relazioni

economiche tra gli operatori della filiera connotate da un significativo

squilibrio nelle rispettive posizioni di forza commerciale".

Per prodotti agricoli si intendono quelli indicati all'allegato 1 dell'art. 38

comma 3 del trattato di funzionamento dell'Unione Europea:

Capitolo 1 Animali vivi

Capitolo 2 Carni e frattaglie commestibili

Capitolo 3 Pesci, crostacei e molluschi

Capitolo 4 Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale

Capitolo 5.04

Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli

di pesci

Capitolo 5.15

Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove;

animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana

Capitolo 6 Piante vive e prodotti della floricoltura

Capitolo 7 Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci

Capitolo 8 Frutta commestibile; scorze di agrumi e di meloni

Capitolo 9 Caffè, tè e spezie, escluso il matè

Capitolo 10 Cereali

Capitolo 11 Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina

Capitolo 12

Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e

medicinali; paglie e foraggi

Capitolo 13 Pectina

Capitolo 15.01

Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di volatili

pressato o fuso

Capitolo 15.02

Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i

sevi detti «primo sugo»

Capitolo 15.03

Stearina solare; oleo-stearina; olio di strutto e oleomargarina non

emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati

Capitolo 15.04 Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati

Capitolo 15.07 Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati

Capitolo 15.12

Grassi e oli animali o vegetali idrogenati anche raffinati, ma non

preparati

Capitolo 15.13 Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati

Capitolo 15.17

Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle

cere animali o vegetali

Capitolo 16 Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi

Capitolo 17.01 Zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido

Capitolo 17.02

Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele

naturale; zuccheri e melassi, caramellati

Capitolo 17.03 Melassi, anche decolorati

Capitolo 17.05

Zuccheri, sciroppi e melassi aromatizzati o coloriti (compreso lo

zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di

frutta addizionali di zucchero in qualsiasi proporzione

Capitolo 18.01 Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto

Capitolo 18.02 Gusci, bucce, pellicole e cascami di cacao

Capitolo 20

Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre

piante o parti di piante

Capitolo 22.04

Mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi

diversi dall'aggiunta di alcole

Capitolo 22.05

Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con l'alcole

(mistelle)

Capitolo 22.07 Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate

Ex Capitolo

22.08 22.09

Alcole etilico, denaturato o no, di qualsiasi gradazione, ottenuto a

partire da prodotti agricoli compresi nell'allegato I del trattato, ad

esclusione di acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche,

preparazioni alcoliche composte (dette estratti concentrati) per la

fabbricazione di bevande

Ex Capitolo

22.10

Aceti commestibili e loro succedanei commestibili

Capitolo 23

Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli

animali

Capitolo 24.01 Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco

Capitolo 45.01

Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero

frantumato, granulato o polverizzato

Capitolo 54.01

Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato,

ma non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)

Capitolo 57.01

Canapa (Cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata, pettinata o

altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli

sfilacciati)

Per prodotti alimentari si intendono, invece, quelli indicati all'art. 2 del

regolamento CE n. 178/2002, e quindi qualsiasi sostanza o prodotto

trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere

ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da

essere umani.

Sono esclusi dalla disciplina in esame i conferimenti di prodotti:

¨ agricoli/alimentari effettuati alle cooperative, ex art. 1, comma 2, D.Lgs. n.

228/2001, da parte dei soci delle cooperative stesse;

¨ agricoli/alimentari effettuati alle organizzazioni di produttori, ex D.Lgs. n.

102/2005, da parte dei soci delle organizzazioni stesse;

¨ ittici effettuati tra imprenditori ittici, ex art. 4, D.Lgs. n. 4/2012.

Non rientrano altresì nel campo di applicazione dei commi 1 e 3 del citato

art. 62 "le cessioni di prodotti agricoli e alimentari istantanee, con contestuale

consegna e pagamento del prezzo pattuito".

FORMA SCRITTA

DEL CONTRATTO

(Art. 3 del decreto

attuativo)

I contratti riguardanti la cessione di prodotti agricoli e alimentari, ad

eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, devono, a pena di

nullità essere stipulati in forma scritta e devono riportare la durata, le quantità

e le caratteristiche del prodotto venduto, nonché il prezzo, le modalità di

consegna e di pagamento.

Per forma scritta si intende "qualsiasi forma di comunicazione scritta,

anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax, avente la funzione di

manifestare la volontà delle parti di costituire, regolare o estinguere tra loro

un rapporto giuridico patrimoniale avente ad oggetto la cessione dei prodotti

agricoli".

La superfluità della sottoscrizione può affermarsi solo in presenza di

situazioni qualificabili equipollenti all'apposizione della firma, idonee a

dimostrare in modo in equivoco la riferibilità del documento scritto ad un

determinato soggetto.

Gli elementi essenziali del contratto possono essere contenuti:

¨ nel contratto quadro/nell'accordo interprofessionale;

¨ nei seguenti documenti purché questi riportino gli estremi ed il riferimento ai

corrispondenti contratti/accordi:

ü contratti di cessione dei prodotti;

ü documenti di trasporto/consegna o fatture;

ü ordini di acquisto.

Gli elementi essenziali possono anche essere contenuti negli scambi di

comunicazioni e di ordini antecedenti alla consegna dei prodotti.

Il contratto non è necessario se gli elementi essenziali sono contenuti:

¨ nel documento di trasporto/consegna;

¨ nella fattura.

In tal caso in tali documenti deve essere apposta la seguente annotazione:

"Assolve gli obblighi di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legge 24

gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,

n. 27"

Assolvono gli obblighi della disciplina in esame gli scambi di comunicazioni

e le contrattazioni effettuate nell'ambito della Borsa Merci Telematica Italiana

o nell'ambito di altre borse merci riconosciute dalla legge quando sono

eseguiti su basi contrattuali generate dalla regolamentazione in esse vigenti e

contengono gli elementi previsti dal comma 1 dell'art. 62 del D.l. 1/2012.

CONDOTTE SLEALI

(Art. 62 comma 2

del D.l. 1/2012, art. 4

del decreto

attuativo)

Il decreto liberalizzazioni vieta:

¨ l'imposizione (diretta o indiretta) di condizioni di acquisto, di vendita o altre

condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni

extracontrattuali e retroattive;

¨ l'applicazione di condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti;

¨ la subordinazione della conclusione, dell'esecuzione dei contratti e della

continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali all'esecuzione di

prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi

commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto degli uni e delle

altre;

¨ il conseguimento di indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura

o dal contenuto delle relazioni commerciali;

¨ l'adozione di ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche

tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le

condizioni di approvvigionamento.

Secondo il Decreto attuativo rientra nella definizione di "condotte

commerciali sleali" anche il mancato rispetto dei principi di buone prassi e le

pratiche sleali approvate a livello comunitario in data 29.11.2012.

Il comma 2 del Dm 19.10.2912 afferma che è vietato "qualsiasi

comportamento del contraente che, abusando della propria maggior forza

commerciale, imponga condizioni contrattuali gravose", comprese quelle

che:

¨ prevedono servizi e/o prestazioni accessorie "senza alcuna connessione

oggettiva, diretta e logica con la cessione del prodotto oggetto del contratto";

¨ escludono l'applicazione di interessi di mora o il risarcimento delle spese di

recupero crediti;

¨ determinano prezzi "palesemente al di sotto dei costi di produzione" dei

prodotti oggetto delle cessioni effettuate dagli imprenditori agricoli;

¨ impongono al cedente, dopo la consegna dei prodotti, "un termine minimo

prima di poter emettere la fattura", salvo "il caso di consegna dei prodotti in più

quote nello stesso mese, nel qual caso la fattura potrà essere emessa solo

successivamente all'ultima consegna del mese".

TERMINI DI

PAGAMENTO E

FATTURAZIONE

(Art. 5 del decreto

attuativo)

Il termine di pagamento del corrispettivo, secondo il Decreto liberalizzazioni,

va effettuato:

¨ per le merci deteriorabili, entro il termine legale di 30 giorni;

¨ per tutte le altre merci entro 60 giorni.

Sono prodotti alimentari deteriorabili quelli che rientrano in una delle

seguenti categorie:

PRODOTTI AGRICOLI, ITTICI E che riportano una data di scadenza o un

ALIMENTARI PRECONFEZIONATI termine minimo di conservazione non superiore a

60 giorni;

PRODOTTI AGRICOLI, ITTICI E

ALIMENTARI SFUSI, COMPRESE ERBE E

PIANTE AROMATICHE

anche se posti in involucro protettivo o refrigerati,

non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la

durabilità degli stessi per un periodo superiore a

60 giorni;

PRODOTTI A BASE DI CARNE CHE

PRESENTANO, ALTERNATIVAMENTE, UNA

DELLE SEGUENTI CARATTERISTICHE

FISICO CHIMICHE

aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2;

aW superiore a 0,91;

pH uguale o superiore a 4,5;

TUTTI I TIPI DI LATTE

In entrambi i casi, quindi sia per i prodotti deteriorabili sia per tutti gli altri, il

termine di pagamento decorre dall'"ultimo giorno del mese di ricevimento

della fattura".

In merito alle modalità di fatturazione ed ai termini di pagamento va tenuto

conto che:

¨ la fatturazione va effettuata considerando le differenti tipologie di termini di

pagamento previste per le cessioni dei prodotti e pertanto "il cedente deve

emettere fattura separata per cessioni di prodotti assoggettate a termini di

pagamento differenti";

¨ in caso di ritardato pagamento decorrono automaticamente gli interessi, dal

giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento del corrispettivo. Il

saggio degli interessi è maggiorato di ulteriori 2 punti percentuali ed è

inderogabile. Al fine dell'individuazione del calcolo degli interessi dovuti

assume particolare rilevanza la data di ricevimento della fattura. In merito il

Decreto attuativo in esame prevede che:

ü tale data è "validamente certificata" soltanto se il ricevimento della fattura

è avvenuto in una delle seguenti modalità:

o consegna "a mani";

o raccomandata A.R.,

o posta elettronica certificata (PEC);

o sistema EDI (Electronic Data Interchange) o altro mezzo equivalente;

ü se vi è incertezza in merito alla data di ricevimento della fattura si assume

che la fattura sia ricevuta alla data di consegna dei prodotti. La locuzione

"salvo prova contraria" è stata aggiunta nella versione definitiva del DM, e

consente al contribuente di poter superare la presunzione che fa

coincidere la data di ricevimento della fattura con la data di consegna

dei prodotti, in mancanza del ricevimento certificato della stessa.

CESSIONE

PRODOTTI

ALCOLICI

(Art. 5 comma 5 del

DM 19.10.2012)

Per la cessione di prodotti alcolici è fato salvo quanto previsto dall'art. 22

della L. 28/99, in base alla quale l'acquirente, autorizzato alla rivendita di

alcolici, deve effettuare il pagamento della fornitura entro 60 giorni dal

momento della consegna o ritiro dei beni medesimi.

In caso di ritardato pagamento il cessionario – senza il bisogno della

costituzione in mora - deve versare gli interessi corrispondenti al tasso ufficiale

di sconto, maggiorato di cinque punti percentuali, salva pattuizione tra le

parti di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del danno

ulteriore. In ogni caso la mancata corresponsione del prezzo entro i termini

pattuiti costituisce titolo per l'ottenimento del decreto ingiuntivo.

INTERESSI DI MORA

(Art. 6 del DM

19.10.2012)

Gli interessi di mora vanno calcolati utilizzando il tasso di riferimento in

materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali

(art. 5 comma 2 del D.lgs. 231/2002). Ossia:

¨ per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, e' quello in vigore il 1°

gennaio di quell'anno;

¨ per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, e' quello in vigore il

1° luglio di quell'anno.

Resta confermato che è vietato negare il pagamento dell'intero importo

pattuito per la fornitura a fronte di contestazioni solo parziali relative

all'adempimento della medesima.

SANZIONI

(Art. 62 commi 5-7

del D.l. 1/2012)

VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DELLA

FORMA SCRITTA DEL CONTRATTO E

CONTENUTO DELLO STESSO

sanzione da € 516 a € 20.000 determinata

facendo riferimento al valore dei beni oggetto

di cessione

IN CASO DI CONDOTTA SLEALE

sanzione da € 516 a € 3.000 determinata

facendo riferimento al beneficio ricevuto dal

soggetto che non ha rispettato i divieti

IN CASO DI RITARDO DEI PAGAMENTI

sanzione da € 500 a € 500.000 determinata in

base al fatturato, alla ricorrenza ed alla misura

del ritardo

ENTRATA IN

VIGORE DELLE

NUOVE

DISPOSIZIONI

(Art. 8 del DM

19.10.2012)

ART. 62, COMMA 1, DL N. 1/2012

obbligo della "forma scritta" e

dell'indicazione della durata,

quantità e caratteristiche del

prodotto venduto, nonché del

prezzo, modalità di consegna e di

pagamento

Ai contratti stipulati dal 24.10.2012.

I contratti in essere al 24.10.2012 vanno

adeguati ai nuovi requisiti entro il 31.12.2012.

I contratti stipulati in presenza di norme

comunitarie da cui discendono termini per la

stipula dei contratti stessi, precedenti al

24.10.2012, vanno adeguati per la campagna

agricola successiva.

ART. 62, COMMA 2 E 3, DL N. 1/2012

divieto di "condotte sleali" e termini

di pagamento

A decorrere dal 24.10.2012, con riferimento

anche ai contratti in essere a tale data a

prescindere dagli eventuali adeguamenti.

FABBRICATI RURALI: ISCRIZIONE A CATASTO URBANO ENTRO IL 30 NOVEMBRE

I fabbricati rurali ad oggi ancora iscritti nel Catasto terreni devono essere iscritti a Catasto edilizio

urbano entro il 30.11.2012.

L'accatastamento al Catasto urbano avverrà con il tradizionale sistema Docfa previsto dal

D.M. n. 701 del 19.04.1994. L'Agenzia del Territorio aveva fornito i chiarimenti al riguardo nella

Circolare n. 2/T/2012.

Per tale tipo di fabbricati, l'IMU va pagata in unica soluzione entro il 17.12.2012, applicando le

aliquote effettive che sono state deliberate nel frattempo dai Comuni

ISCRIZIONE A CATASTO EDILIZIO URBANO DEI FABBRICATI ISCRITTI A CATASTO TERRENI

NORMATIVA DI

RIFERIMENTO

L'art. 13, comma 14-ter, D.L. n. 201/2011 (c.d. Decreto Salva-Italia) ha

previsto l'obbligo di iscrizione in Catasto Edilizio Urbano dei fabbricati rurali

ancora regolarmente iscritti nel Catasto Terreni per i quali in precedenza

tale obbligo non sussisteva.

Non sono soggetti a tale obbligo gli immobili che non costituiscono

oggetto di inventariazione, cioè (ai sensi dell'art. 3, comma 3, Decreto MEF

28 del 02.01.1998):

¨ manufatti con superficie coperta inferiore a 8 m2;

¨ serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;

¨ vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni;

¨ manufatti isolati privi di copertura;

¨ tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore

a 1,80 m, purché di volumetria inferiore a 150 m3;

¨ manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo.

La dichiarazione al Catasto Edilizio Urbano deve avvenire entro il 30

novembre 2012, con le modalità previste dal Decreto MEF n. 701/1994 e,

quindi, mediante la procedura DOCFA, che è stata a tal fine aggiornata.

DOCFA (Documenti Catasto Fabbricati) è, infatti, un prodotto

informatico di ausilio ai tecnici professionisti quali geometri, architetti,

ingegneri, ecc., per la compilazione e presentazione agli uffici tecnici

erariali del modello di "Accertamento della Proprietà Immobiliare Urbana",

con cui si possono presentare al Catasto:

¨ dichiarazioni di fabbricato urbano o nuova costruzione (accatastamento);

¨ denunce di variazione;

¨ denunce di unità afferenti ad enti urbani.

FINALITA'

Richiedendo l'accatastamento nel Catasto Edilizio Urbano, viene attribuita

una rendita, che consente di versare l'IMU entro il 17 dicembre. Per questo

tipo di fabbricati, infatti, l'IMU va versata in unica soluzione, non essendo

stato possibile determinare l'importo dovuto prima della scadenza della

prima rata (16 giugno).

INOTTEMPERENZA

ALL'OBBLIGO

Nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento

catastale in esame, il successivo comma 14-ter dell'art. 13 del D.L. n.

201/2011 stabilisce che l'IMU è corrisposta, a titolo di acconto e salvo

conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto

urbano. Il conguaglio dell'IMU è determinato dai Comuni a seguito

dell'attribuzione della rendita catastale.

In caso di inottemperanza, inoltre, da parte del soggetto obbligato, si

applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 336, della legge 30

dicembre 2004, n. 311, cioè i Comuni richiedono ai titolari di diritti reali sulle

unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento.

La richiesta è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli

estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio.

Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro 90 giorni

dalla notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono,

con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile,

notificando la relativa rendita.

Si applicano le sanzioni previste per la violazione degli articoli 20 e 28

del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 6521, (obblighi di dichiarazione

degli immobili e variazioni di consistenza o di destinazione degli stessi), che

vanno da un minimo di € 1.032 ad un massimo di € 8.264 (Circolare Agenzia

del Territorio n. 4/T del 29.04.2011).

PROROGA PER IL

SISMA DELL'EMILIA

Il D.L. n. 174/2012 ha previsto la proroga dell'adempimento in esame dal 30

novembre 2012 al 31 maggio 2013 per tutti i fabbricati rurali siti nei Comuni

interessati dal terremoto dell'Emilia, Lombardia e Veneto del 20 e 29 maggio

scorso, anche quelli non danneggiati.

1 Convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249.

PRASSI DELLA SETTIMANA

RASSEGNA della PRASSI dell'AGENZIA DELLE ENTRATE

LE CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolare n. 43 del 16 Novembre 2012 L'Agenzia precisa che i termini del contenzioso tributario

sono sospesi fino al 31.12.2012 per i contribuenti colpiti

dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. La sospensione si

applica anche per la mediazione tributaria e opera nei

confronti sia dei contribuenti, sia delle Commissioni

tributarie. Il periodo di sospensione va dal 20 maggio al

31 dicembre 2012 e, pertanto, include il periodo di

sospensione feriale dal 1° agosto al 15 settembre 2012,

che quindi non rileva nel computo dei termini di

scadenza.

I COMUNICATI STAMPA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Comunicato stampa del 16

Novembre 2012

L'Agenzia informa della pubblicazione della Circolare n.

43/E/2012 con la quale chiarisce che la sospensione dei

termini del contenzioso tributario fino al 31.12.2012 per i

contribuenti colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012

vale anche per la mediazione tributaria.

Comunicato stampa del 19

Novembre 2012

L'Agenzia rende noto che il 20 novembre, nel corso di

una conferenza stampa, presenta il "Redditest"

Comunicato stampa del 19

Novembre 2012

L'Agenzia informa della pubblicazione del

Provvedimento del direttore con cui viene estesa la

possibilità di richiedere il finanziamento garantito dallo

Stato anche ai lavoratori autonomi, esercenti agricoli e

dipendenti colpiti dal sisma dell'Emilia, oltre che agli

imprenditori.

Comunicato stampa del 20

Novembre 2012

L'Agenzia comunica che è stato presentato e reso

disponibile il ReddiTest, il software grazie al quale tutti i

contribuenti possono verificare la compatibilità tra

reddito familiare e spese sostenute. Informa, inoltre, che

durante la medesima conferenza stampa è stato anche

illustrato il nuovo accertamento sintetico (c.d. nuovo

redditometro), che sarà utilizzato dai funzionari

dell'Agenzia delle Entrate per i controlli relativi al periodo

d'imposta 2009 e successivi.

Comunicato stampa del 21

Novembre 2012

L'Agenzia comunica che è stato approvato il

Provvedimento del direttore che detta le modalità per

esercitare l'opzione per il nuovo regime dell'IVA per

cassa previsto dall'art. 32-bis del D.L. n. 83/2012.

SCADENZARIO

LO SCADENZARIO BISETTIMANALE DAL 26.11.2012 AL 10.12.2012

Lunedì 26 Novembre 2012 Scade il termine, per gli operatori intracomunitari con

obbligo mensile, per presentare gli elenchi INTRASTAT

relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel

mese precedente

Venerdì 30 Novembre 2012 Scade il termine, per le persone fisiche NON titolari di

partita Iva tenute ad effettuare i versamenti risultanti

dalle dichiarazioni annuali, che hanno scelto il

pagamento rateale e hanno versato la 1a rata delle

imposte entro il 9 luglio (proroga prevista dal D.P.C.M.

06.06.2012), per il versamento della 6a rata delle

imposte risultanti dalla dichiarazione annuale, con

applicazione degli interessi nella misura dell'1,55%.

Venerdì 30 Novembre 2012 Scade il termine, per le persone fisiche NON titolari di

partita Iva tenute ad effettuare i versamenti risultanti

dalle dichiarazioni annuali, che hanno scelto il

pagamento rateale e hanno versato la 1a rata delle

imposte entro il 20 agosto con la maggiorazione dello

0,40% (proroga prevista dal D.P.C.M. 06.06.2012), per il

versamento della 5a rata delle imposte risultanti dalla

dichiarazione annuale, con applicazione degli interessi

nella misura dell'1,10%.

Venerdì 30 Novembre 2012 Versamento, da parte delle imprese di assicurazione,

dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati

nel mese di Ottobre 2012, nonché gli eventuali

conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori

incassati nel mese di Settembre 2012

Venerdì 30 Novembre 2012 Comunicazione mensile degli elenchi riepilogativi

delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di

importo > € 500 rese e ricevute nei confronti di

operatori economici aventi sede, residenza o domicilio

in Paesi c.d. "black list", da parte dei soggetti Iva

mensili

Venerdì 30 Novembre 2012 Dichiarazione mensile dell'ammontare degli acquisti

intracomunitari di beni registrati nel mese di Ottobre

2012, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli

estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12)

Venerdì 30 Novembre 2012 Liquidazione e versamento dell'IVA relativa agli

acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente

da parte degli enti non commerciali

Venerdì 30 Novembre 2012 Versamento della 2a o unica rata d'acconto 2012 delle

imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi, da

parte di tutti i contribuenti (acconto Irpef, Ires, Irap,

cedolare secca)

Lunedì 3 Dicembre 2012 Versamento dell'imposta di registro sui contratti di

locazione e affitto stipulati in data 01.11.2012 o

rinnovati tacitamente a decorrere dall'01.11.2012 per i

soggetti che non abbiano optato per il regime della

"cedolare secca"

Lunedì 3 Dicembre 2012 Per le popolazioni dei comuni delle province di

Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e

Rovigo, colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, ripresa

degli adempimenti tributari sospesi con D.M. 1° giugno

2012 e con D.M. 24 agosto 2012.

 

 

Aldo Massimo Rossi

                                                              

Dottore Commercialista – Revisore Contabile

 

                     

Studio Focus - Dottori Commercialisti
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