Allego la consueta circolare informativa.
Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
Cordiali saluti
EDITORIALE
Il testo della Ddl Stabilità 2013 ha ottenuto le tre fiducie della Camera, come richiesto dal
Governo. Il provvedimento passa, quindi, ora all'esame del Senato. Attualmente, il testo prevede
un taglio dell'Irap secondo tre linee guida: un ulteriore abbattimento del cuneo fiscale, con
particolare riguardo ai lavoratori sotto i 35 anni di età e le donne assunti da aziende residenti in
aree svantaggiate; l'aumento della franchigia per i soggetti di minori dimensioni; un fondo per
l'esclusione dall'ambito di applicazione dell'Irap delle persone fisiche che esercitano l'attività
senza autonoma organizzazione.
E' confermato l'aumento dell'aliquota IVA del 21% al 22% a partire da luglio 2013, mentre
resta inalterata l'aliquota IVA del 10%. Le detrazioni per i figli a carico aumentano a 1.220 euro
per i figli sotto i 3 anni, rispetto agli attuali 900.
Al Senato il testo del Ddl potrebbe recepire, poi, le proposte di modifica avanzate dai partiti
ed arricchirsi, pertanto, di alcune novità riguardanti la previsione di interventi di edilizia scolastica,
il recupero dei 250 milioni di euro per la detassazione dei premi di produttività nel 2013 (fondi
attualmente spostati sui Comuni alluvionati), il ripristino dell'indicizzazione delle pensioni di guerra,
norme in favore del comparto sicurezza.
Il 20 novembre l'Agenzia delle Entrate ha presentato e reso disponibile sul proprio sito il
"Redditest", il software di autodiagnosi che permette al contribuente di verificare la coerenza
delle proprie spese con il reddito dichiarato. La finalità è quella di incentivare il contribuente a
dichiarare un reddito adeguato almeno alle spese standard da lui sostenibili. I contribuenti
potranno inserire in questa specie di "simulatore" le spese più rilevanti che si sostengono in ambito
familiare. 100 sono gli indicatori di spesa, suddivisi in 7 categorie: abitazioni, mezzi di trasporto,
assicurazioni e contributi previdenziali, istruzione, attività sportive e tempo libero, investimenti
immobiliari e mobiliari, altre spese significative. I dati che verranno inseriti non lasceranno,
comunque, tracce sul web.
Con Provvedimento del direttore firmato il 21 novembre, l'Agenzia delle Entrate ha
approvato le modalità con cui le imprese ed i lavoratori autonomi con volume d'affari fino a due
milioni di euro possono optare per l'Iva per cassa a partire dal 1° dicembre. In particolare, viene
stabilito che a rilevare è il comportamento concludente del contribuente e la successiva
indicazione nel quadro VO del modello Iva. Per effetto della scelta, le fatture dovranno riportare
l'annotazione che si tratta di operazione con Iva per cassa, ai sensi dell'articolo 32-bis del
decreto legge 22 giugno 2012, n. 83.
La Commissione Giustizia del Senato ha dato ieri il via libera definitivo alla Riforma del
Condominio, che diventa così legge. Le principali novità contenute nella legge riguardano la
possibilità di staccarsi dal riscaldamento centralizzato, quorum più bassi per le decisioni
dell'assemblea di condominio, lo stop al divieto di tenere in casa animali domestici, l'introduzione
di una sanzione da 200 a 800 euro per chi viola il regolamento condominiale. L'amministratore,
inoltre, non potrà ricevere più deleghe e sarà più facile modificare le tabelle millesimali. La
Riforma del Condominio entrerà in vigore decorsi sei mesi dalla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della legge.
L'Inps, con messaggio n. 5769 del 2 aprile 2012, aveva annunciato l'attivazione del nuovo
servizio "Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti", accessibile dal suo sito Internet.
Ora, con messaggio n. 18543 del 13.11.2012, l'istituto di previdenza ha reso note le modalità di
accesso a tale servizio, con particolare riferimento alla gestione delle deleghe per le varie
tipologie di soggetti: delega diretta per i lavoratori autonomi Artigiani e Commercianti, delega
indiretta per i professionisti ex Legge n. 12/79 firmatari di accordi con l'INPS, delega indiretta per i
delegati non soggetti alla Legge n. 12/79 non firmatari di accordi con l'INPS, delega indiretta per
le associazioni di categoria.
Il D.L. n. 194 del 16.11.2012 ed il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del
19.11.2012 hanno allargato la platea dei soggetti che possono accedere al finanziamento (di cui
si fa garante lo Stato), utilizzabile per il pagamento dei tributi, dei contributi previdenziali e
assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi a seguito del sisma dell'Emilia del
20 e 29 maggio scorso. Oltre agli imprenditori delle province di Bologna, Modena, Ferrara,
Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, inizialmente previsti, potranno accedervi anche i lavoratori
autonomi, gli esercenti attività agricole ed i lavoratori dipendenti proprietari di immobili adibiti ad
abitazione principale che sia stata dichiarata inagibile a seguito degli eventi sismici. Viene così
integrato il provvedimento direttoriale dello scorso 22 ottobre, modificato dal provvedimento del
31 ottobre.
INDICE
LE SCHEDE INFORMATIVE
§ 2° ACCONTO 2012 DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ALLA GESTIONE IVS E ALLA GESTIONE SEPARATA
INPS
Entro il 30 novembre 2012 i soggetti iscritti alla Gestione IVS ovvero alla Gestione Separata
INPS sono tenuti a versare il 2° acconto 2012 dei contributi previdenziali. Con la presente
scheda informativa si riepilogano le modalità di determinazione e di versamento degli
acconti dei contributi previdenziali.
§ LE NUOVE REGOLE PER LE CESSIONI DI PRODOTTI AGROALIMENTARI SECONDO IL DECRETO ATTUATIVO
Con il decreto ministeriale del 19.10.2012 è stata data attuazione alla nuova disciplina
sulle cessioni di prodotti agroalimentari e, con il comunicato stampa del 24.10.2012, il
Ministero delle politiche agricole ha confermato che le nuove disposizioni si applicano ai
contratti stipulati a decorrere dal 24.10.2012.
§ FABBRICATI RURALI: ISCRIZIONE A CATASTO URBANO ENTRO IL 30 NOVEMBRE
I fabbricati rurali ad oggi ancora iscritti nel Catasto terreni devono essere iscritti a Catasto
edilizio urbano entro il 30.11.2012. L'accatastamento al Catasto urbano avverrà con il
tradizionale sistema Docfa.
PRASSI DELLA SETTIMANA
§ LE CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Una sintesi dei contenuti delle Circolari dell'Agenzia in ordine cronologico
§ I COMUNICATI STAMPA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Una sintesi dei contenuti dei Comunicati stampa dell'Agenzia in ordine cronologico
SCADENZARIO
§ SCADENZARIO BISETTIMANALE DAL 26.11.2012 AL 10.12.2012
2° ACCONTO 2012 DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ALLA GESTIONE IVS E ALLA
GESTIONE SEPARATA INPS
Entro il 30 novembre 2012 i soggetti iscritti alla Gestione IVS ovvero alla Gestione Separata INPS
sono tenuti a versare il 2° acconto 2012 dei contributi previdenziali.
Gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, compresi i relativi coadiuvanti e coadiutori,
nonché i soci di società di persone e di srl trasparenti che svolgono attività artigiane e
commerciali, sono tenuti al versamento dei contributi IVS.
L'obbligo di versamento dell'acconto dei contributi alla Gestione Separata INPS riguarda,
invece, esclusivamente i soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo sprovvisti di altra copertura
previdenziale (c.d. professionisti "senza cassa").
Con la presente scheda informativa si riepilogano le modalità di determinazione e di
versamento degli acconti dei contributi previdenziali.
ACCONTO 2012 DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI IVS E GESTIONE SEPARATA INPS
MODALITA'
OPERATIVE PER
L'ACCONTO DEI
CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI
METODO
STORICO
Il metodo storico prende come base il reddito conseguito nel
periodo d'imposta precedente (2011).
METODO
PREVISIONALE
Per gli acconti previdenziali non è esplicitamente prevista la
possibilità di autoridurre la misura dell'acconto in funzione di
una previsione di un minor reddito per l'anno in corso, rispetto
al periodo d'imposta precedente. Si ritiene, comunque, che il
metodo previsionale possa essere comunque applicato.
ACCONTO
CONTRIBUTI IVS
ARTIGIANI E
COMMERCIANTI
BASE IMPONIBILE
È rappresentata dalla totalità dei redditi d'impresa dichiarati
per il 2011 ai fini IRPEF, così come risultanti dai seguenti righi
del mod. UNICO 2012 PF:
¨ RF51, per l'imprenditore in contabilità ordinaria;
¨ RG34, per l'imprenditore in contabilità semplificata;
¨ RG29, per l'imprenditore cha applica il regime delle nuove
iniziative produttive;
¨ RH14, per il socio di una società di persone, il socio di una srl
trasparente, il collaboratore di un'impresa familiare.
Per i "Contribuenti minimi" ex art. 1, comma 96, Finanziaria
2008, va fatto riferimento al reddito esposto a rigo CM6
eventualmente ridotto delle perdite pregresse.
CALCOLO
DELL'ACCONTO
L'acconto è determinato sull'ammontare dei redditi
d'impresa prodotti nel 2011:
¨ eccedente il minimale contributivo, fissato per il 2012 a €
14.930;
¨ fino al massimale, fissato per il 2012 in misura pari a:
ü € 73.673 (frazionabile a mese) ovvero
ü € 96.149 (non frazionabile a mese) per i soggetti privi di
anzianità al 31.12.95, iscritti alla Gestione IVS dal 1996.
ALIQUOTE
Le aliquote da applicare sono le seguenti:
¨ fino a un reddito di € 44.204:
ü titolare (di qualsiasi età), socio, collaboratore di età
superiore a 21 anni:
o artigiani: 21,30%;
o commercianti: 21,39%;
ü collaboratori di età non superiore a 21 anni:
o artigiani 18,30%;
o commercianti 18,39%;
¨ da € 44.204,01 a 73.673 (oppure da € 44.204,01 a € 96.149
per i soggetti privi di anzianità al 31.12.1995, iscritti alla
gestione IVS dal 1996) le aliquote sono maggiorate di un
punto percentuale:
ü titolare (di qualsiasi età), socio, collaboratore di età
superiore a 21 anni:
o artigiani: 22,30%;
o commercianti: 22,39%:
ü collaboratori di età non superiore a 21 anni:
o artigiani: 19,30%;
o commercianti :19,39%.
TERMINE DI
VERSAMENTO
Il versamento dell'acconto IVS sul reddito eccedente il
minimale va effettuato in 2 rate di pari importo entro gli stessi
termini previsti per l'acconto IRPEF, ossia, per il 2012:
¨ la 1° rata entro il 09.07.2012/20.08.2012 con la
maggiorazione 0,40%;
¨ la 2° rata entro il 30.11.2012.
MODALITA' DI
VERSAMENTO
Per il versamento dei contributi IVS va utilizzato il mod. F24,
riportando nella "Sezione INPS":
¨ il codice della competente sede INPS;
¨ il numero di matricola del contribuente;
¨ il periodo di riferimento (01/2012 - 12/2012);
¨ nel campo "causale contributo" i seguenti codici:
ü AP per gli artigiani;
ü CP per i commercianti.
BASE IMPONIBILE
L'acconto si calcola sull'80% del reddito di lavoro autonomo
relativo al 2011, tenendo conto del massimale stabilito per il
ACCONTO
CONTRIBUTI
GESTIONE
SEPARATA INPS
2012 nella misura di € 96.149. Il reddito da lavoro autonomo è
indicato nel quadro RR e corrisponde a quello indicato nel
rigo:
¨ RE25, per i lavoratori autonomi in regime ordinario;
¨ RE21, per i soggetti che applicano le nuove iniziative
produttive;
¨ CM6 (ridotto delle eventuali perdite pregresse di rigo CM9)
per i contribuenti minimi.
ALIQUOTE
Le aliquote da applicare per il 2012 corrispondono a:
¨ 27,72% per coloro che non sono iscritti ad altre forme di
previdenza obbligatorie;
¨ 18% per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra
tutela pensionistica obbligatoria.
TERMINE DI
VERSAMENTO
L'acconto va versato in 2 rate di pari importo (40% ciascuna)
entro i termini dell'acconto IRPEF, ossia:
¨ la 1° rata entro il 09.07.2012/20.08.2012 con la
maggiorazione 0,40%;
¨ la 2° rata entro il 30.11.2012.
MODALITA' DI
VERSAMENTO
Per il versamento dei contributi previdenziali alla Gestione
Separata INPS va utilizzato il mod. F24, riportando nella
"Sezione INPS":
¨ il codice della sede INPS competente;
¨ il periodo di riferimento (01/2012 - 12/2012);
¨ nel campo "causale contributo" i seguenti codici:
ü P10 per gli iscritti ad altre forme di previdenza
obbligatorie o per i titolari di pensione (diretta o
indiretta);
ü PXX per i non iscritti ad altre forme di previdenza
obbligatorie.
LE NUOVE REGOLE PER LE CESSIONI DI PRODOTTI AGROALIMENTARI SECONDO IL
DECRETO ATTUATIVO
Il Decreto Liberalizzazioni (art. 62, D.L. n. 1 del 24.01.2012) ha introdotto una disciplina per favorire
una maggiore trasparenza ed efficienza nel settore agroalimentare, prevedendo in particolare:
¨ l'obbligo del contratto in forma scritta;
¨ termini rigorosi di pagamento massimo 30 giorni per le merci deteriorabili e 60 per le altre merci;
¨ divieto di pratiche commerciali sleali.
Con il decreto ministeriale del 19.10.2012 è stata data attuazione alla disciplina in esame e,
con il comunicato stampa del 24.10.2012, il Ministero delle politiche agricole ha confermato che
le nuove disposizioni si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 24.10.2012, mentre quelli in
essere a tale data dovranno essere adeguati entro il 31.12.2012.
LE NUOVE REGOLE SECONDO IL DM 19.10.2012
AMBITO DI
APPLICAZIONE
(Art. 1 commi 2 e 3
del DM 19.10.2012)
La nuova disciplina introdotta dal Decreto liberalizzazioni riguarda le "cessioni
di prodotti agricoli e alimentari, la cui consegna avviene nel territorio della
Repubblica italiana". In particolare si fa particolare riferimento: "alle relazioni
economiche tra gli operatori della filiera connotate da un significativo
squilibrio nelle rispettive posizioni di forza commerciale".
Per prodotti agricoli si intendono quelli indicati all'allegato 1 dell'art. 38
comma 3 del trattato di funzionamento dell'Unione Europea:
Capitolo 1 Animali vivi
Capitolo 2 Carni e frattaglie commestibili
Capitolo 3 Pesci, crostacei e molluschi
Capitolo 4 Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale
Capitolo 5.04
Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli
di pesci
Capitolo 5.15
Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove;
animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana
Capitolo 6 Piante vive e prodotti della floricoltura
Capitolo 7 Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci
Capitolo 8 Frutta commestibile; scorze di agrumi e di meloni
Capitolo 9 Caffè, tè e spezie, escluso il matè
Capitolo 10 Cereali
Capitolo 11 Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina
Capitolo 12
Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e
medicinali; paglie e foraggi
Capitolo 13 Pectina
Capitolo 15.01
Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di volatili
pressato o fuso
Capitolo 15.02
Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i
sevi detti «primo sugo»
Capitolo 15.03
Stearina solare; oleo-stearina; olio di strutto e oleomargarina non
emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati
Capitolo 15.04 Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati
Capitolo 15.07 Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati
Capitolo 15.12
Grassi e oli animali o vegetali idrogenati anche raffinati, ma non
preparati
Capitolo 15.13 Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati
Capitolo 15.17
Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle
cere animali o vegetali
Capitolo 16 Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi
Capitolo 17.01 Zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido
Capitolo 17.02
Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele
naturale; zuccheri e melassi, caramellati
Capitolo 17.03 Melassi, anche decolorati
Capitolo 17.05
Zuccheri, sciroppi e melassi aromatizzati o coloriti (compreso lo
zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di
frutta addizionali di zucchero in qualsiasi proporzione
Capitolo 18.01 Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto
Capitolo 18.02 Gusci, bucce, pellicole e cascami di cacao
Capitolo 20
Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre
piante o parti di piante
Capitolo 22.04
Mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi
diversi dall'aggiunta di alcole
Capitolo 22.05
Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con l'alcole
(mistelle)
Capitolo 22.07 Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate
Ex Capitolo
22.08 22.09
Alcole etilico, denaturato o no, di qualsiasi gradazione, ottenuto a
partire da prodotti agricoli compresi nell'allegato I del trattato, ad
esclusione di acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche,
preparazioni alcoliche composte (dette estratti concentrati) per la
fabbricazione di bevande
Ex Capitolo
22.10
Aceti commestibili e loro succedanei commestibili
Capitolo 23
Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli
animali
Capitolo 24.01 Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco
Capitolo 45.01
Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero
frantumato, granulato o polverizzato
Capitolo 54.01
Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato,
ma non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)
Capitolo 57.01
Canapa (Cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata, pettinata o
altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli
sfilacciati)
Per prodotti alimentari si intendono, invece, quelli indicati all'art. 2 del
regolamento CE n. 178/2002, e quindi qualsiasi sostanza o prodotto
trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere
ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da
essere umani.
Sono esclusi dalla disciplina in esame i conferimenti di prodotti:
¨ agricoli/alimentari effettuati alle cooperative, ex art. 1, comma 2, D.Lgs. n.
228/2001, da parte dei soci delle cooperative stesse;
¨ agricoli/alimentari effettuati alle organizzazioni di produttori, ex D.Lgs. n.
102/2005, da parte dei soci delle organizzazioni stesse;
¨ ittici effettuati tra imprenditori ittici, ex art. 4, D.Lgs. n. 4/2012.
Non rientrano altresì nel campo di applicazione dei commi 1 e 3 del citato
art. 62 "le cessioni di prodotti agricoli e alimentari istantanee, con contestuale
consegna e pagamento del prezzo pattuito".
FORMA SCRITTA
DEL CONTRATTO
(Art. 3 del decreto
attuativo)
I contratti riguardanti la cessione di prodotti agricoli e alimentari, ad
eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, devono, a pena di
nullità essere stipulati in forma scritta e devono riportare la durata, le quantità
e le caratteristiche del prodotto venduto, nonché il prezzo, le modalità di
consegna e di pagamento.
Per forma scritta si intende "qualsiasi forma di comunicazione scritta,
anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax, avente la funzione di
manifestare la volontà delle parti di costituire, regolare o estinguere tra loro
un rapporto giuridico patrimoniale avente ad oggetto la cessione dei prodotti
agricoli".
La superfluità della sottoscrizione può affermarsi solo in presenza di
situazioni qualificabili equipollenti all'apposizione della firma, idonee a
dimostrare in modo in equivoco la riferibilità del documento scritto ad un
determinato soggetto.
Gli elementi essenziali del contratto possono essere contenuti:
¨ nel contratto quadro/nell'accordo interprofessionale;
¨ nei seguenti documenti purché questi riportino gli estremi ed il riferimento ai
corrispondenti contratti/accordi:
ü contratti di cessione dei prodotti;
ü documenti di trasporto/consegna o fatture;
ü ordini di acquisto.
Gli elementi essenziali possono anche essere contenuti negli scambi di
comunicazioni e di ordini antecedenti alla consegna dei prodotti.
Il contratto non è necessario se gli elementi essenziali sono contenuti:
¨ nel documento di trasporto/consegna;
¨ nella fattura.
In tal caso in tali documenti deve essere apposta la seguente annotazione:
"Assolve gli obblighi di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27"
Assolvono gli obblighi della disciplina in esame gli scambi di comunicazioni
e le contrattazioni effettuate nell'ambito della Borsa Merci Telematica Italiana
o nell'ambito di altre borse merci riconosciute dalla legge quando sono
eseguiti su basi contrattuali generate dalla regolamentazione in esse vigenti e
contengono gli elementi previsti dal comma 1 dell'art. 62 del D.l. 1/2012.
CONDOTTE SLEALI
(Art. 62 comma 2
del D.l. 1/2012, art. 4
del decreto
attuativo)
Il decreto liberalizzazioni vieta:
¨ l'imposizione (diretta o indiretta) di condizioni di acquisto, di vendita o altre
condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni
extracontrattuali e retroattive;
¨ l'applicazione di condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti;
¨ la subordinazione della conclusione, dell'esecuzione dei contratti e della
continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali all'esecuzione di
prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi
commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto degli uni e delle
altre;
¨ il conseguimento di indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura
o dal contenuto delle relazioni commerciali;
¨ l'adozione di ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche
tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le
condizioni di approvvigionamento.
Secondo il Decreto attuativo rientra nella definizione di "condotte
commerciali sleali" anche il mancato rispetto dei principi di buone prassi e le
pratiche sleali approvate a livello comunitario in data 29.11.2012.
Il comma 2 del Dm 19.10.2912 afferma che è vietato "qualsiasi
comportamento del contraente che, abusando della propria maggior forza
commerciale, imponga condizioni contrattuali gravose", comprese quelle
che:
¨ prevedono servizi e/o prestazioni accessorie "senza alcuna connessione
oggettiva, diretta e logica con la cessione del prodotto oggetto del contratto";
¨ escludono l'applicazione di interessi di mora o il risarcimento delle spese di
recupero crediti;
¨ determinano prezzi "palesemente al di sotto dei costi di produzione" dei
prodotti oggetto delle cessioni effettuate dagli imprenditori agricoli;
¨ impongono al cedente, dopo la consegna dei prodotti, "un termine minimo
prima di poter emettere la fattura", salvo "il caso di consegna dei prodotti in più
quote nello stesso mese, nel qual caso la fattura potrà essere emessa solo
successivamente all'ultima consegna del mese".
TERMINI DI
PAGAMENTO E
FATTURAZIONE
(Art. 5 del decreto
attuativo)
Il termine di pagamento del corrispettivo, secondo il Decreto liberalizzazioni,
va effettuato:
¨ per le merci deteriorabili, entro il termine legale di 30 giorni;
¨ per tutte le altre merci entro 60 giorni.
Sono prodotti alimentari deteriorabili quelli che rientrano in una delle
seguenti categorie:
PRODOTTI AGRICOLI, ITTICI E che riportano una data di scadenza o un
ALIMENTARI PRECONFEZIONATI termine minimo di conservazione non superiore a
60 giorni;
PRODOTTI AGRICOLI, ITTICI E
ALIMENTARI SFUSI, COMPRESE ERBE E
PIANTE AROMATICHE
anche se posti in involucro protettivo o refrigerati,
non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la
durabilità degli stessi per un periodo superiore a
60 giorni;
PRODOTTI A BASE DI CARNE CHE
PRESENTANO, ALTERNATIVAMENTE, UNA
DELLE SEGUENTI CARATTERISTICHE
FISICO CHIMICHE
aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2;
aW superiore a 0,91;
pH uguale o superiore a 4,5;
TUTTI I TIPI DI LATTE
In entrambi i casi, quindi sia per i prodotti deteriorabili sia per tutti gli altri, il
termine di pagamento decorre dall'"ultimo giorno del mese di ricevimento
della fattura".
In merito alle modalità di fatturazione ed ai termini di pagamento va tenuto
conto che:
¨ la fatturazione va effettuata considerando le differenti tipologie di termini di
pagamento previste per le cessioni dei prodotti e pertanto "il cedente deve
emettere fattura separata per cessioni di prodotti assoggettate a termini di
pagamento differenti";
¨ in caso di ritardato pagamento decorrono automaticamente gli interessi, dal
giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento del corrispettivo. Il
saggio degli interessi è maggiorato di ulteriori 2 punti percentuali ed è
inderogabile. Al fine dell'individuazione del calcolo degli interessi dovuti
assume particolare rilevanza la data di ricevimento della fattura. In merito il
Decreto attuativo in esame prevede che:
ü tale data è "validamente certificata" soltanto se il ricevimento della fattura
è avvenuto in una delle seguenti modalità:
o consegna "a mani";
o raccomandata A.R.,
o posta elettronica certificata (PEC);
o sistema EDI (Electronic Data Interchange) o altro mezzo equivalente;
ü se vi è incertezza in merito alla data di ricevimento della fattura si assume
che la fattura sia ricevuta alla data di consegna dei prodotti. La locuzione
"salvo prova contraria" è stata aggiunta nella versione definitiva del DM, e
consente al contribuente di poter superare la presunzione che fa
coincidere la data di ricevimento della fattura con la data di consegna
dei prodotti, in mancanza del ricevimento certificato della stessa.
CESSIONE
PRODOTTI
ALCOLICI
(Art. 5 comma 5 del
DM 19.10.2012)
Per la cessione di prodotti alcolici è fato salvo quanto previsto dall'art. 22
della L. 28/99, in base alla quale l'acquirente, autorizzato alla rivendita di
alcolici, deve effettuare il pagamento della fornitura entro 60 giorni dal
momento della consegna o ritiro dei beni medesimi.
In caso di ritardato pagamento il cessionario – senza il bisogno della
costituzione in mora - deve versare gli interessi corrispondenti al tasso ufficiale
di sconto, maggiorato di cinque punti percentuali, salva pattuizione tra le
parti di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del danno
ulteriore. In ogni caso la mancata corresponsione del prezzo entro i termini
pattuiti costituisce titolo per l'ottenimento del decreto ingiuntivo.
INTERESSI DI MORA
(Art. 6 del DM
19.10.2012)
Gli interessi di mora vanno calcolati utilizzando il tasso di riferimento in
materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali
(art. 5 comma 2 del D.lgs. 231/2002). Ossia:
¨ per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, e' quello in vigore il 1°
gennaio di quell'anno;
¨ per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, e' quello in vigore il
1° luglio di quell'anno.
Resta confermato che è vietato negare il pagamento dell'intero importo
pattuito per la fornitura a fronte di contestazioni solo parziali relative
all'adempimento della medesima.
SANZIONI
(Art. 62 commi 5-7
del D.l. 1/2012)
VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DELLA
FORMA SCRITTA DEL CONTRATTO E
CONTENUTO DELLO STESSO
sanzione da € 516 a € 20.000 determinata
facendo riferimento al valore dei beni oggetto
di cessione
IN CASO DI CONDOTTA SLEALE
sanzione da € 516 a € 3.000 determinata
facendo riferimento al beneficio ricevuto dal
soggetto che non ha rispettato i divieti
IN CASO DI RITARDO DEI PAGAMENTI
sanzione da € 500 a € 500.000 determinata in
base al fatturato, alla ricorrenza ed alla misura
del ritardo
ENTRATA IN
VIGORE DELLE
NUOVE
DISPOSIZIONI
(Art. 8 del DM
19.10.2012)
ART. 62, COMMA 1, DL N. 1/2012
obbligo della "forma scritta" e
dell'indicazione della durata,
quantità e caratteristiche del
prodotto venduto, nonché del
prezzo, modalità di consegna e di
pagamento
Ai contratti stipulati dal 24.10.2012.
I contratti in essere al 24.10.2012 vanno
adeguati ai nuovi requisiti entro il 31.12.2012.
I contratti stipulati in presenza di norme
comunitarie da cui discendono termini per la
stipula dei contratti stessi, precedenti al
24.10.2012, vanno adeguati per la campagna
agricola successiva.
ART. 62, COMMA 2 E 3, DL N. 1/2012
divieto di "condotte sleali" e termini
di pagamento
A decorrere dal 24.10.2012, con riferimento
anche ai contratti in essere a tale data a
prescindere dagli eventuali adeguamenti.
FABBRICATI RURALI: ISCRIZIONE A CATASTO URBANO ENTRO IL 30 NOVEMBRE
I fabbricati rurali ad oggi ancora iscritti nel Catasto terreni devono essere iscritti a Catasto edilizio
urbano entro il 30.11.2012.
L'accatastamento al Catasto urbano avverrà con il tradizionale sistema Docfa previsto dal
D.M. n. 701 del 19.04.1994. L'Agenzia del Territorio aveva fornito i chiarimenti al riguardo nella
Circolare n. 2/T/2012.
Per tale tipo di fabbricati, l'IMU va pagata in unica soluzione entro il 17.12.2012, applicando le
aliquote effettive che sono state deliberate nel frattempo dai Comuni
ISCRIZIONE A CATASTO EDILIZIO URBANO DEI FABBRICATI ISCRITTI A CATASTO TERRENI
NORMATIVA DI
RIFERIMENTO
L'art. 13, comma 14-ter, D.L. n. 201/2011 (c.d. Decreto Salva-Italia) ha
previsto l'obbligo di iscrizione in Catasto Edilizio Urbano dei fabbricati rurali
ancora regolarmente iscritti nel Catasto Terreni per i quali in precedenza
tale obbligo non sussisteva.
Non sono soggetti a tale obbligo gli immobili che non costituiscono
oggetto di inventariazione, cioè (ai sensi dell'art. 3, comma 3, Decreto MEF
28 del 02.01.1998):
¨ manufatti con superficie coperta inferiore a 8 m2;
¨ serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;
¨ vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni;
¨ manufatti isolati privi di copertura;
¨ tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore
a 1,80 m, purché di volumetria inferiore a 150 m3;
¨ manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo.
La dichiarazione al Catasto Edilizio Urbano deve avvenire entro il 30
novembre 2012, con le modalità previste dal Decreto MEF n. 701/1994 e,
quindi, mediante la procedura DOCFA, che è stata a tal fine aggiornata.
DOCFA (Documenti Catasto Fabbricati) è, infatti, un prodotto
informatico di ausilio ai tecnici professionisti quali geometri, architetti,
ingegneri, ecc., per la compilazione e presentazione agli uffici tecnici
erariali del modello di "Accertamento della Proprietà Immobiliare Urbana",
con cui si possono presentare al Catasto:
¨ dichiarazioni di fabbricato urbano o nuova costruzione (accatastamento);
¨ denunce di variazione;
¨ denunce di unità afferenti ad enti urbani.
FINALITA'
Richiedendo l'accatastamento nel Catasto Edilizio Urbano, viene attribuita
una rendita, che consente di versare l'IMU entro il 17 dicembre. Per questo
tipo di fabbricati, infatti, l'IMU va versata in unica soluzione, non essendo
stato possibile determinare l'importo dovuto prima della scadenza della
prima rata (16 giugno).
INOTTEMPERENZA
ALL'OBBLIGO
Nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento
catastale in esame, il successivo comma 14-ter dell'art. 13 del D.L. n.
201/2011 stabilisce che l'IMU è corrisposta, a titolo di acconto e salvo
conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto
urbano. Il conguaglio dell'IMU è determinato dai Comuni a seguito
dell'attribuzione della rendita catastale.
In caso di inottemperanza, inoltre, da parte del soggetto obbligato, si
applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 336, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, cioè i Comuni richiedono ai titolari di diritti reali sulle
unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento.
La richiesta è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli
estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio.
Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro 90 giorni
dalla notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono,
con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile,
notificando la relativa rendita.
Si applicano le sanzioni previste per la violazione degli articoli 20 e 28
del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 6521, (obblighi di dichiarazione
degli immobili e variazioni di consistenza o di destinazione degli stessi), che
vanno da un minimo di € 1.032 ad un massimo di € 8.264 (Circolare Agenzia
del Territorio n. 4/T del 29.04.2011).
PROROGA PER IL
SISMA DELL'EMILIA
Il D.L. n. 174/2012 ha previsto la proroga dell'adempimento in esame dal 30
novembre 2012 al 31 maggio 2013 per tutti i fabbricati rurali siti nei Comuni
interessati dal terremoto dell'Emilia, Lombardia e Veneto del 20 e 29 maggio
scorso, anche quelli non danneggiati.
1 Convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249.
PRASSI DELLA SETTIMANA
RASSEGNA della PRASSI dell'AGENZIA DELLE ENTRATE
LE CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Circolare n. 43 del 16 Novembre 2012 L'Agenzia precisa che i termini del contenzioso tributario
sono sospesi fino al 31.12.2012 per i contribuenti colpiti
dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. La sospensione si
applica anche per la mediazione tributaria e opera nei
confronti sia dei contribuenti, sia delle Commissioni
tributarie. Il periodo di sospensione va dal 20 maggio al
31 dicembre 2012 e, pertanto, include il periodo di
sospensione feriale dal 1° agosto al 15 settembre 2012,
che quindi non rileva nel computo dei termini di
scadenza.
I COMUNICATI STAMPA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Comunicato stampa del 16
Novembre 2012
L'Agenzia informa della pubblicazione della Circolare n.
43/E/2012 con la quale chiarisce che la sospensione dei
termini del contenzioso tributario fino al 31.12.2012 per i
contribuenti colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012
vale anche per la mediazione tributaria.
Comunicato stampa del 19
Novembre 2012
L'Agenzia rende noto che il 20 novembre, nel corso di
una conferenza stampa, presenta il "Redditest"
Comunicato stampa del 19
Novembre 2012
L'Agenzia informa della pubblicazione del
Provvedimento del direttore con cui viene estesa la
possibilità di richiedere il finanziamento garantito dallo
Stato anche ai lavoratori autonomi, esercenti agricoli e
dipendenti colpiti dal sisma dell'Emilia, oltre che agli
imprenditori.
Comunicato stampa del 20
Novembre 2012
L'Agenzia comunica che è stato presentato e reso
disponibile il ReddiTest, il software grazie al quale tutti i
contribuenti possono verificare la compatibilità tra
reddito familiare e spese sostenute. Informa, inoltre, che
durante la medesima conferenza stampa è stato anche
illustrato il nuovo accertamento sintetico (c.d. nuovo
redditometro), che sarà utilizzato dai funzionari
dell'Agenzia delle Entrate per i controlli relativi al periodo
d'imposta 2009 e successivi.
Comunicato stampa del 21
Novembre 2012
L'Agenzia comunica che è stato approvato il
Provvedimento del direttore che detta le modalità per
esercitare l'opzione per il nuovo regime dell'IVA per
cassa previsto dall'art. 32-bis del D.L. n. 83/2012.
SCADENZARIO
LO SCADENZARIO BISETTIMANALE DAL 26.11.2012 AL 10.12.2012
Lunedì 26 Novembre 2012 Scade il termine, per gli operatori intracomunitari con
obbligo mensile, per presentare gli elenchi INTRASTAT
relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel
mese precedente
Venerdì 30 Novembre 2012 Scade il termine, per le persone fisiche NON titolari di
partita Iva tenute ad effettuare i versamenti risultanti
dalle dichiarazioni annuali, che hanno scelto il
pagamento rateale e hanno versato la 1a rata delle
imposte entro il 9 luglio (proroga prevista dal D.P.C.M.
06.06.2012), per il versamento della 6a rata delle
imposte risultanti dalla dichiarazione annuale, con
applicazione degli interessi nella misura dell'1,55%.
Venerdì 30 Novembre 2012 Scade il termine, per le persone fisiche NON titolari di
partita Iva tenute ad effettuare i versamenti risultanti
dalle dichiarazioni annuali, che hanno scelto il
pagamento rateale e hanno versato la 1a rata delle
imposte entro il 20 agosto con la maggiorazione dello
0,40% (proroga prevista dal D.P.C.M. 06.06.2012), per il
versamento della 5a rata delle imposte risultanti dalla
dichiarazione annuale, con applicazione degli interessi
nella misura dell'1,10%.
Venerdì 30 Novembre 2012 Versamento, da parte delle imprese di assicurazione,
dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati
nel mese di Ottobre 2012, nonché gli eventuali
conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori
incassati nel mese di Settembre 2012
Venerdì 30 Novembre 2012 Comunicazione mensile degli elenchi riepilogativi
delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di
importo > € 500 rese e ricevute nei confronti di
operatori economici aventi sede, residenza o domicilio
in Paesi c.d. "black list", da parte dei soggetti Iva
mensili
Venerdì 30 Novembre 2012 Dichiarazione mensile dell'ammontare degli acquisti
intracomunitari di beni registrati nel mese di Ottobre
2012, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli
estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12)
Venerdì 30 Novembre 2012 Liquidazione e versamento dell'IVA relativa agli
acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente
da parte degli enti non commerciali
Venerdì 30 Novembre 2012 Versamento della 2a o unica rata d'acconto 2012 delle
imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi, da
parte di tutti i contribuenti (acconto Irpef, Ires, Irap,
cedolare secca)
Lunedì 3 Dicembre 2012 Versamento dell'imposta di registro sui contratti di
locazione e affitto stipulati in data 01.11.2012 o
rinnovati tacitamente a decorrere dall'01.11.2012 per i
soggetti che non abbiano optato per il regime della
"cedolare secca"
Lunedì 3 Dicembre 2012 Per le popolazioni dei comuni delle province di
Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e
Rovigo, colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, ripresa
degli adempimenti tributari sospesi con D.M. 1° giugno
2012 e con D.M. 24 agosto 2012.
Aldo Massimo Rossi
Dottore Commercialista – Revisore Contabile
Studio Focus - Dottori Commercialisti
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Brescia Via Aldo Moro nc. 48 (Torre Ambrosiana – P. 3°)
( Tel. +39.030.2426882
Ê Fax. +39.030.2426792
Rovato (BS) Via Mazzini nc. 3
( Tel. +39.030.7702324
Ê Fax. +39.030.7249684
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