mercoledì 8 ottobre 2014

MOSS (Mini One Stop Shop)

Dal 1° gennaio 2015, il regime speciale Iva che attualmente si applica ai servizi elettronici da impresa a consumatore (B2C), forniti da prestatori non stabiliti nell'Unione Europea (VoES), sarà esteso nel suo campo applicativo ai servizi di telecomunicazione e di trasmissione telematica di dati e verrà integrato in un nuovo portale telematico, in applicazione della Direttiva 2008/8/CE: Il MOSS (Mini One Stop Shop). A tale regime fiscale agevolativo opzionale potranno aderire anche i soggetti passivi identificati ai fini Iva in uno Stato membro dell'Unione europea.

Perché

Il regime è facoltativo e rappresenta una misura di semplificazione adottata in seguito alla modifica delle norme sull’IVA relative al luogo della prestazione, secondo cui quest’ultima avviene nello Stato membro del destinatario e non in quello del prestatore: il MOSS evita al fornitore di doversi registrare presso ogni Stato membro di consumo.

In pratica, nell’ambito di questo regime, un soggetto passivo registrato al MOSS in uno Stato membro (Stato membro di identificazione) trasmette telematicamente le dichiarazioni IVA trimestrali, in cui fornisce informazioni dettagliate sui servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici prestati a persone che non sono soggetti passivi in altri Stati membri (Stati membri di consumo), e versa l’IVA dovuta. Le dichiarazioni, assieme all’IVA versata, vengono poi trasmesse dallo Stato membro di identificazione ai rispettivi Stati membri di consumo mediante una rete di comunicazioni sicura.

Chi

Possono avvalersi del mini sportello unico sia i soggetti passivi stabiliti nell’UE (il regime UE), sia quelli stabiliti al di fuori (il regime non UE). Il regime è facoltativo per i soggetti passivi. Tuttavia, se un soggetto passivo sceglie di avvalersene, dovrà applicarlo in tutti gli Stati membri. L’applicazione del regime non è quindi facoltativa in funzione dello Stato membro.

Quando

Il MOSS entra in vigore il 1° gennaio 2015, insieme alle modifiche delle norme sull’IVA relative al luogo della prestazione. Tuttavia, I soggetti passivi potranno registrarsi a partire dal 1° ottobre 2014.

Dove

Un soggetto passivo che sceglie di avvalersi del MOSS deve registrarsi nello Stato membro di identificazione.

Nel regime UE, tale Stato membro sarà quello in cui il soggetto passivo ha fissato la sede della propria attività economica. Se un soggetto passivo non ha fissato la sede della propria attività economica nell’UE, si tratterà allora dello Stato membro in cui dispone di una stabile organizzazione. I soggetti passivi che dispongono di più stabili organizzazioni nell’UE hanno la facoltà di scegliere lo Stato membro di una delle stabili organizzazioni come Stato membro di identificazione.

Il soggetto passivo è vincolato alla decisione presa per l’anno della decisione e per i due anni successivi.

Nel regime non UE, il soggetto passivo (che non ha la sede della sua attività economica o una stabile organizzazione nell’UE, né vi è registrato o tenuto a registrarsi) può scegliere qualunque Stato membro come Stato membro di identificazione. Lo Stato membro scelto assegnerà al soggetto passivo un numero individuale di identificazione IVA (utilizzando il formato EUxxxyyyyyz).

In entrambi i casi (regime UE e non UE), il soggetto passivo può avere solo uno Stato membro di identificazione e tutti i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici prestati a persone che non sono soggetti passivi in uno Stato membro in cui non è stabilito devono essere dichiarati mediante il mini sportello unico dal soggetto passivo che abbia deciso di avvalersene.

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