La Gestione Separata Inps è stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 1996 per estendere l'assicurazione generale obbligatoria IVS (per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti) anche ai soggetti che esercitano abitualmente l'attività di lavoro autonomo e che non siano iscritti alle apposite casse di previdenza di categoria e ai lavoratori parasubordinati.
A partire dal 1° gennaio 2007 i soggetti tenuti alla Gestione Separata Inps sono stati distinti in due categorie:
¨ i soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria;
¨ tutti gli altri soggetti (soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria).
Con la Circolare Inps n. 18 del 4 febbraio 2014, sono state rese note le nuove aliquote contributive dovute alla Gestione Separata Inps per l'anno 2014, pari al:
¨ 27% per i soggetti non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria e titolari di partiva Iva (liberi professionisti), più un contributo aggiuntivo pari allo 0,72% per la maternità e la malattia;
¨ 28% per i soggetti non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria e NON titolari di partiva Iva (collaboratori e figure assimilate), più un contributo aggiuntivo pari allo 0,72% per la maternità e la malattia;
¨ 22% per gli altri soggetti (titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria).
Le nuove aliquote derivano da quanto stabilito dalla Legge di Stabilità 2014 e dal D.L. n. 83/2012. A seguito delle recenti modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2014 (Legge n. 147/2013) all'art. 1, comma 491, infatti, l'aliquota dei contributi dovuti alla Gestione Separata INPS per il 2014 da parte dei pensionati e degli iscritti ad altre forme previdenziali è ulteriormente innalzata dal 20% prevista nel 2013 al 22% (e passerà poi al 23,5% nel 2015).
Per i soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria, la Legge di Stabilità 2014, all'art. 1, comma 744, ha confermato anche per il 2014 l'aliquota contributiva del 27%, ma solo per coloro che risultano titolari di partita IVA (liberi professionisti). Per gli altri soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria ma NON titolari di partita IVA (ad es.: co.co.pro, associati in partecipazione con apporto di solo lavoro, venditori porta a porta, borsisti), nulla viene modificato, quindi, resta applicabile la disposizione in vigore di cui all'art. 46-bis, comma 1, lett. g), del D.L. n. 83/2012 (convertito nella Legge n. 134/2012), che ha stabilito l'aumento dell'aliquota al 28% per il 2014.
In sostanza, la Legge di Stabilità 2014 ha bloccato l'aliquota contributiva al 27% solo per i titolari di partita IVA, mentre per i NON titolari di partita IVA scatta l'aumento al 28% previsto per il 2014.
In entrambi i casi, continua ad applicarsi il contributo aggiuntivo dello 0,72% relativo al finanziamento dell'onere della tutela alla maternità, degli assegni per il nucleo familiare, della degenza ospedaliera, della malattia e del congedo parentale
Si ricorda che la Manovra Correttiva 2011 (art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011) ha stabilito che tra i soggetti obbligati alla Gestione Separata Inps sono inclusi anche i soggetti che, pur svolgendo un'attività il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad un Albo professionale, non sono iscritti e non versano il contributo soggettivo alla propria Cassa per disposizione statutaria o per scelta (ad esempio, alcune Casse, quali quelle degli ingegneri e architetti, degli avvocati e dei dottori commercialisti, prevedono l'esclusione dall'obbligo di iscrizione e/o di versamento del contributo soggettivo per i soggetti che non raggiungono un certo reddito minimo). Al riguardo, si segnala che l'Inps, con il recente Messaggio n. 821 del 15.01.2014, ha riconosciuto la possibilità per i lavoratori autonomi che, anche se obbligati, non hanno versato i contributi alla Gestione Separata Inps e sono stati soggetti ad accertamento, di beneficiare dell'applicazione delle sanzioni in misura pari al tasso di interesse legale, a condizione che i periodi accertati siano antecendenti al 6 luglio 2011 e che il soggetto interessato:
¨ produca, in via telematica, apposita istanza motivata per l'ottenimento della riduzione delle sanzioni civili al tasso degli interessi legali;
¨ si impegni a versare la contribuzione dovuta in unica soluzione o con l'avvio di una formale rateazione;
¨ non abbia a suo carico altri debiti verso l'Inps diversi da quelli connessi alla fattispecie in esame.
Nella tabella che segue forniamo una sintesi delle aliquote contributive applicabili per il 2014 e il reddito minimo e massimo da prendere in considerazione per il calcolo dei contributi da versare alla Gestione Separata Inps:
GESTIONE SEPARATA INPS PER IL 2014 | ||||||
CONTRIBUENTI OBBLIGATI | Sono obbligati al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione Separata Inps: ¨ i c.d. "professionisti senza cassa", ovvero i soggetti che esercitano abitualmente, anche se in via non esclusiva, attività di lavoro autonomo e che non siano iscritti alle apposite casse di previdenza di categoria; ¨ i soggetti che, pur svolgendo un'attività il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad un Albo professionale, non sono iscritti e non versano il contributo soggettivo alla propria Cassa per disposizione statutaria o per scelta; ¨ i collaboratori coordinati e continuativi, con riferimento sia ai collaboratori a progetto, sia i collaboratori occasionali intendendosi per tali coloro la cui prestazione risulta essere di durata inferiore a 30 giorni nel corso dell'intero anno solare (01.01-31.12) per ciascun committente e con reddito non superiore a € 5.000 con riferimento a ciascun committente; ¨ i lavoratori autonomi occasionali[1], se il reddito annuo derivante da tale attività è superiore a € 5.000, a prescindere dal numero dei committenti; ¨ i venditori porta a porta, se il reddito derivante da tale attività è superiore a € 6.410,26, a prescindere dal numero dei committenti; ¨ gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro (e non iscritti ad un Albo professionale); ¨ i soci-amministratori di Srl che contemporaneamente partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e ricoprono la carica di amministratore percependo per tale attività un compenso; infatti, in base all'interpretazione autentica dell'art. 1, comma 208, Legge n. 662/1996 fornita dal D.L. n. 78/2010 all'art. 12, comma 11, nonché in base a quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 15 del 26.01.2012, il socio di Srl commerciale che svolge all'interno della società sia la funzione di lavoratore (in via prevalente e abituale), sia quella di amministratore, ha l'obbligo di iscrizione: ü sia alla Gestione IVS commercianti in qualità di socio lavoratore; ü sia alla Gestione Separata Inps in qualità di amministratore. | |||||
ALIQUOTE APPLICABILI PER IL 2014 (Circolare Inps n. 18 del 04.02.2014) | Soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria titolari di P.IVA (liberi professionisti) | 27,72% (27% + 0,72%[2]) | ||||
Soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria NON titolari di P.IVA (collaboratori e assimilati) | 28,72% (28% + 0,72%2) | |||||
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria | 22% | |||||
MASSIMALE E MINIMALE DI REDDITO PER IL 2014 | Le aliquote contributive sono applicabili fino ad un massimale di reddito, che per l'anno 2014 è pari a € 100.123,00. Il minimale di reddito valido per l'accredito dei contributi per il 2014 è, invece, pari a € 15.516,00. Di conseguenza: ¨ i soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria e titolari di P.Iva (aliquota 27,72%): avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuale pari ad € 4.301,03 (di cui € 4.189,32 ai fini pensionistici); ¨ i soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria e NON titolari di P.Iva (aliquota 28,72%): avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuale pari ad € 4.456,19 (di cui € 4.344,48 ai fini pensionistici); ¨ tutti gli altri soggetti, cioè i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria (aliquota 22%): avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di € 3.413,52. Per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori, si deve tenere presente che le somme corrisposte entro il 12 gennaio 2014 riferite a prestazioni effettuate entro il 31.12.2013 si considerano percepite nel periodo d'imposta precedente, il 2013 (principio di cassa allargato – Circ. Inps n. 10 del 08.01.2002) e, pertanto, sono da assoggettare alle aliquote contributive in vigore nel 2013 (27,72% o 20%). | |||||
RIPARTIZIONE DELL'ONERE CONTRIBUTIVO E MODALITA' DI VERSAMENTO | Le modalità e i termini per il versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alla Gestione Separata Inps, nonché le percentuali di ripartizione dell'onere tra il committente e percipiente non hanno subito modifiche; in particolare, si ha la seguente casistica: | |||||
TIPO DI SOGGETTO ISCRITTO ALLA GESTIONE SEPARATA INPS | RIPARTIZIONE ONERE CONTRIBUTIVO | SOGGETTO TENUTO AL VERSAMENTO | TERMINE DI VERSAMENTO | Causale contributo da indicare nel Modello F24 | ||
¨ Co.Co.Co ¨ Co.Co.Pro. ¨ Venditore porta a porta ¨ Lavoratore autonomo occasionale | ¨ 1/3 a carico del collaboratore ¨ 2/3 a carico del committente | Committente | Entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso | ¨CXX se privi di altra copertura previdenziale (28,72%) ¨C10 per gli altri soggetti (22%) | ||
Associato in partecipazione | ¨ 45% a carico dell'associato ¨ 55% a carico dell'associante | Associante (committente) | Entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso | ¨CXX se privi di altra copertura previdenziale (28,72%) ¨C10 per gli altri soggetti (22%) | ||
Lavoratore autonomo: ¨ "senza cassa"; ¨ non iscritto alla Cassa di appartenenza; | 100% a carico del lavoratore autonomo | Lavoratore | Entro il termine di pagamento delle imposte sui redditi (per il 2013: saldo 2012, 1° acconto 2013 e 2° acconto 2013) | ¨PXX se privi di altra copertura previdenziale (27,72%) ¨P10 per gli altri soggetti (22%) | ||
Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
Distinti saluti
Aldo Massimo Rossi
Dottore Commercialista – Revisore Contabile
Studio Focus - Dottori Commercialisti
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[1] In base all'art. 2222 del codice civile, il lavoro autonomo occasionale si differenzia rispetto alla collaborazione occasionale per l'assenza di subordinazione nei confronti del committente.
[2] Contributo aggiuntivo per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale.
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