Come ogni anno i soggetti autorizzati alla diffusione degli stampati fiscali (rivenditori e tipografie autorizzate) devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, entro il mese di febbraio, i dati riguardanti le riforniture degli stampati fiscali effettuate nell’anno precedente.
La trasmissione dei dati relativi al 2013, quindi, deve essere effettuata entro il 28 febbraio 2014.
invio dei dati delle forniture degli stampati fiscali effettuate nel 2013 | ||
ENTRO IL 28.02.2014 L'INVIO DEI DATI DELLE FORNITURE DI STAMPATI FISCALI | L'art. 3, comma 1 del DPR n. 404/2001[1] prevede l'obbligo per le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali e per i soggetti autorizzati alla relativa rivendita, di inviare all'Agenzia delle Entrate, entro il mese di febbraio di ciascun anno, i dati relativi alle forniture effettuate nell'anno precedente nei confronti di rivenditori o di soggetti utilizzatori degli stampati. Con riferimento ai dati delle forniture effettuate nel 2013, il termine per la trasmissione telematica è fissato al 28.2.2014. | |
OBBLIGHI DI ANNOTAZIONE E TRASMISSIONE | Le tipografie autorizzate alla stampa ed i soggetti autorizzati alla rivendita degli stampati fiscali sono tenuti a: | |
ANNOTARE | prima della consegna degli stampati, i dati di ciascuna fornitura in un apposito registro delle forniture tenuto anche con sistemi informatici. I dati stessi devono essere resi disponibili all'Agenzia delle entrate e stampati ad ogni richiesta avanzata dagli organi di controllo | |
TRASMETTERE | telematicamente all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, i dati relativi alle forniture effettuate. | |
Gli acquirenti degli stampati fiscali, ossia i rivenditori (relativamente agli acquisti effettuati presso le tipografie) e gli utilizzatori finali (relativamente agli acquisti effettuati presso i rivenditori), non sono più obbligati alla presa in carico degli stampati. | ||
MODALITÀ DI TRASMISSIONE | Il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 30.5.2002 si occupa di definire le modalità dell’invio telematico dei dati relativi alle forniture in esame. In particolare, per ciascuna fornitura devono essere indicati, in maniera completa: ¨ i dati identificativi della tipografia o del rivenditore (codice fiscale, partita IVA, denominazione, o in caso di impresa individuale, cognome, nome e ditta); ¨ i dati identificativi del rivenditore o dell'acquirente utilizzatore (codice fiscale, partita IVA, denominazione, o in caso di impresa individuale, cognome, nome e ditta); ¨ gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione finanziaria; ¨ il numero di stampati forniti, con l'indicazione della serie e dei relativi numeri iniziale e finale; ¨ il codice identificativo delle diverse tipologie di stampati oggetto della fornitura; ¨ la data della fornitura. La trasmissione dei dati deve essere effettuata telematicamente, secondo due alternative modalità: ¨ direttamente tramite il servizio Entratel o il servizio Internet in relazione ai requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni. In tal caso occorre richiedere l’abilitazione all’accesso al servizio telematico Entratel o Internet, secondo le modalità descritte dal decreto 31/7/98. Tali soggetti utilizzano il software di controllo distribuito gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate; ¨ tramite gli intermediari di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, DPR 322/98 (che utilizzano il servizio telematico Entratel) i quali dovranno rilasciare copia della ricevuta al soggetto obbligato per conto del quale hanno curato la trasmissione telematica. La trasmissione telematica si considera effettuata nel momento in cui è completa la ricezione del file contenente le comunicazioni. L’Agenzia delle Entrate attesta la ricezione delle comunicazioni mediante una ricevuta, contenuta in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro per il servizio Internet. Le ricevute sono rese disponibili per via telematica entro 5 giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all’Agenzia (per gli utenti del servizio Entratel) ed entro il giorno lavorativo successivo (per il servizio Internet). |
Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
Distinti saluti
Aldo Massimo Rossi
Dottore Commercialista – Revisore Contabile
Studio Focus - Dottori Commercialisti
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[1] Modificato dall’art. 4, DPR n. 126/2003: "Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali ed i soggetti autorizzati ad effettuarne la rivendita trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il mese di febbraio di ciascun anno, direttamente o tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, i dati relativi alle forniture effettuate nell'anno solare precedente nei confronti dei rivenditori o dei soggetti utilizzatori degli stampati".
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