Lo sgravio contributivo al 100% è riservato alle sole imprese. Ne sono quindi esclusi i professionisti che potranno beneficiare della legge 407/90 nella misura del 50 per cento. A precisarlo la Cassazione con lasentenza n. 18710 depositata lo scorso 6 agosto. Nei fatti un ragioniere commercialista si vede negare l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di un lavoratore disoccupato di lunga durata. Proposto ricorso al Tribunale e alla Corte di appello, i giudici del merito non accolgono le ragioni del professionista poiché in giudizio non è stato dimostrato che l'attività svolta avesse le caratteristiche di un impresa, secondo quanto affermato dalle norme comunitarie e dalla Corte di giustizia europea. In sostanza, affermano i magistrati, l'articolo 8 comma 9 della legge 407/1990 prevede due ipotesi. La prima, con l'abbattimento al 50% dei contributi previdenziali e assistenziali per un periodo di 36 mesi, riservata a tutti i datori di lavoro che assumono, con contratto a tempo indeterminato, lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale per un periodo di uguale durata. La seconda, con lo sgravio totale per 36 mesi, alle imprese operanti nel Mezzogiorno o alle imprese artigiane che assumono i medesimi soggetti. Così, la vicenda giunge in Cassazione che, condividendo il ragionamento dei giudici del merito, rigetta il ricorso del ragioniere. In particolare, la Corte afferma che il professionista deve quantomeno dimostrare che il proprio studio è organizzato in forma di azienda, intesa come entità giuridica dotata di una propria rilevanza strutturale e funzionale.... No comment.... |
Inviato da Aldo Rossi
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