venerdì 12 luglio 2013

Lavoro autonomo occasionale senza ritenute per il solo rimborso spese

Lavoro autonomo occasionale senza ritenute per il solo rimborso spese

Secondo l’Agenzia, è determinante il nesso tra compenso e spesa strettamente necessaria per conseguirlo

 

Qualora, nell’ambito del lavoro autonomo occasionale, sia previsto solamente il rimborso delle spese di viaggio, vitto, alloggio strettamente necessarie per lo svolgimento della stessa prestazione, non è necessario assoggettare a ritenuta alla fonte tali somme; parallelamente, il percipiente non è tenuto ad indicare in dichiarazione le suddette spese.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 49 di ieri, in risposta all’Istituto Italiano di Tecnologia.

Con riferimento alla fattispecie oggetto di interpello, l’ente ha precisato che invita spesso docenti e ricercatori – italiani e stranieri – a svolgere seminari scientifici (c.d. invited speakers), ai quali riconosce soltanto il rimborso delle spese sostenute (o l’anticipazione delle stesse); i relatori, in linea generale, non svolgono attività di lavoro autonomo abituale. Considerando, quindi, che i docenti invitati non percepiscono reddito imponibile, l’istituto ha chiesto un parere in merito all’applicabilità – sia in caso di rimborso spese, sia in caso di spese anticipate – della ritenuta alla fonte di cui all’art. 25 del DPR 600/73.

L’Agenzia delle Entrate osserva, anzitutto, che le norme sostanziali relative alla determinazione del reddito di lavoro autonomo e del reddito di lavoro autonomo non esercitato abitualmente fanno rientrare nella nozione di compenso anche le somme che il lavoratore autonomo riaddebita al committente per il ristoro delle spese sostenute per l’espletamento dell’incarico.

La determinazione del reddito di lavoro autonomo differisce, tuttavia, da quella del reddito di lavoro autonomo non esercitato abitualmente per il diverso criterio di imputazione delle spese sostenute per l’espletamento dell’incarico.
In particolare, mentre i redditi di lavoro autonomo abituale sono costituiti dalla differenza tra i compensi percepiti nel periodo d’imposta e le spese inerenti all’esercizio dell’arte o professione effettivamente sostenute nel periodo stesso (art. 54, comma 1 del TUIR), senza, quindi, prevedere un collegamento tra compenso e spesa sostenuta per conseguirlo, i redditi di lavoro autonomo non abituale sono determinati, proprio in ragione della loro occasionalità, tenendo conto del collegamento specifico tra compenso e spesa sostenuta per conseguirlo, in quanto deducibile nel periodo di imposta in cui sono percepiti i compensi cui dette spese si riferiscono in modo specifico (art. 71, comma 2 del TUIR).

Secondo l’Amministrazione finanziaria, quindi, nell’ipotesi di prestazioni di lavoro autonomo occasionale per il cui svolgimento è previsto solo il rimborso delle spese strettamente necessarie per l’esecuzione della prestazione stessa, si genera un reddito diverso pari a zero, anche se le spese sono sostenute in un diverso periodo d’imposta; il medesimo trattamento si applica anche nel caso in cui le spese siano direttamente sostenute dal committente.
Pertanto, nel caso di specie, l’istituto non deve assoggettare alla ritenuta alla fonte di cui all’art. 25 del DPR n. 600/73 i rimborsi spese di viaggio, vitto, e alloggio, nell’ipotesi in cui le spese stesse siano solamente quelle strettamente necessarie per lo svolgimento dei seminari, previa acquisizione dei titoli certificativi delle spese.

Il percipiente non deve compilare la dichiarazione

Viene, inoltre, chiarito che la suddetta semplificazione opera anche per il percipiente, che non è tenuto a riportare dette somme e le corrispondenti spese nella dichiarazione dei redditi. Quanto precede vale anche nel caso in cui gli invited speakers siano soggetti fiscalmente non residenti nel territorio dello Stato.
Rimane, tuttavia, ferma la rilevanza dei costi per il committente, anche ai fini IRAP.

Il documento di prassi in commento precisa, altresì, che l’applicazione della ritenuta alla fonte non si può omettere nel caso in cui il compenso superi (anche nella forma di spese rimborsate o anticipate dal committente) le spese strettamente necessarie allo svolgimento dell’attività; in questo caso viene meno il carattere sostanzialmente gratuito dell’attività occasionale e, quindi, all’intera cifra elargita dal committente dovrà essere applicata la ritenuta.

Quanto affermato nella risoluzione in esame rappresenta, secondo il comunicato stampa diffuso ieri, un ulteriore passo nella semplificazione degli adempimenti.

 

 

Aldo Massimo Rossi

                                                              

Dottore Commercialista – Revisore Contabile

 

                      

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