lunedì 29 luglio 2013

Indicazione dei chilometri obbligatoria anche in caso la compagnia petrolifera provvede alla fatturazione del corrispettivo dovuto alle imprese convenzionate di «netting»

Indicazione dei chilometri obbligatoria anche in caso la compagnia petrolifera provvede alla fatturazione del corrispettivo dovuto alle imprese convenzionate: «netting»

Indicazione dei chilometri obbligatoria anche in caso di «netting»

L’obbligo vige non solo per la scheda carburante delle auto aziendali, ma anche se il rifornimento avviene mediante tale contratto

 

Al momento del rifornimento con la carta convenzionata il distributore chiede di digitare il chilometraggio che va indicato.

In questo modo sul dettaglio del rifornimento in fattura figurano i KM obbligatori.

Se non vi è indicazione del chilometraggio l’ IVA non è detraibile.

 

L’indicazione dei chilometri è obbligatoria non solo per le schede carburante dei mezzi aziendali, ma anche nel caso in cui il rifornimento carburante avvenga mediante contratto di netting.

Pertanto, in assenza di tale indicazione, non è possibile detrarre l’IVA relativa all’acquisto di carburante. A tali conclusioni è pervenuta la C.T. Reg. Firenze 15 aprile 2013 n. 53/9/13.

Nella fattispecie in esame, ad una società con mezzi di spazzamento pubblico era stata disconosciuta la detraibilità dell’IVA relativa all’acquisto di carburante a seguito della mancata indicazione dei chilometri sulle schede carburante dei singoli mezzi, nonché con riferimento al contratto di netting.

Secondo la società era, tuttavia, ininfluente ai fini della detraibilità dell’IVA e della deducibilità del costo, la mancata indicazione del chilometraggio con riferimento all’approvvigionamento mediante contratto di netting.

Per quanto riguarda le schede carburante, come già evidenziato, la giurisprudenza ha più volte ribadito l’obbligo di indicazione dei chilometri percorsi ai fini della detraibilità dell’IVA assolta sull’acquisto di carburante dei mezzi aziendali.

Tale obbligo, tuttavia, non opera con riferimento agli esercenti arti e professionisti.

Meno frequenti sono stati, invece, i chiarimenti relativi agli obblighi previsti qualora l’impresa abbia stipulato un contratto di netting.

Al riguardo, si ricorda che tale tipologia di rifornimento carburante è basata su distinti contratti di somministrazione:
- un primo contratto è stipulato dalla società petrolifera con i gestori degli impianti stradali di distribuzione;
- un secondo contratto è stipulato tra la società petrolifera e le società aderenti al “sistema delle tessere magnetiche”.

Sulla base di tali contratti, i gestori si impegnano ad eseguire (verso corrispettivo), a favore della società petrolifera, cessioni periodiche o continuative, consistenti nel rifornimento di carburante direttamente alle società aderenti al sistema.

In tal modo, i conducenti dei veicoli delle imprese convenzionate, all’atto del rifornimento del carburante, ritirano una copia del documento di consegna, mentre la matrice è trattenuta dal gestore.

La compagnia petrolifera provvede, quindi, alla fatturazione del corrispettivo dovuto alle imprese convenzionate che hanno beneficiato delle somministrazioni.

Il gestore dell’impianto di distribuzione, a sua volta, emetterà nei confronti della compagnia petrolifera fattura per le somministrazioni effettuate alla società convenzionata.

Con riferimento al contratto di netting, l’Amministrazione finanziaria, nella C.M. 205/98, ha precisato che gli utilizzatori dei veicoli sociali compilano mensilmente un documento numerato e datato nel quale sono indicati, tra l’altro, il numero di targa del veicolo e i chilometri percorsi.

Indicazione anche nella fattura riepilogativa

Coerentemente con tale documento di prassi, la sentenza in esame ha ribadito che, come nella scheda carburante è obbligatorio indicare i chilometri risultanti a fine periodo, mese o trimestre, cui la scheda si riferisce, così nel caso di contratto di netting all’impresa utilizzatrice è richiesta la compilazione con cadenza mensile di un apposito documento datato e numerato con indicazione per i singoli veicoli, identificati dal numero di targa, dei chilometri percorsi.

I giudici precisano, inoltre, che tale documento può essere sostituito dalla fattura ricevuta dalla compagnia petrolifera soltanto se la stessa riporta il totale dei chilometri percorsi dal singolo automezzo.

Pertanto, secondo la sentenza in esame, il contratto di netting non esenta il cliente dalla registrazione dei chilometri effettuati.

Nella fattispecie in esame, inoltre, la società dichiara di aver adottato anche rifornimento attraverso netting, e quindi non solo con tale sistema.
Confermando quanto affermato dai giudici di primo grado, la sentenza in esame concorda nel ritenere l’imposta non detraibile, in quanto non sono stati indicati i chilometri percorsi.

Va, infine, sottolineato che il costo di acquisto del carburante viene invece considerato, seppur in misura forfetaria, deducibile ai fini delle imposte sui redditi.

Secondo la sentenza, occorre diversificare la voce carburante in ordine alle imposte dirette, posto che nessun bene può essere prodotto senza costo; considerato, quindi, il volume d’affari e il lavoro itinerante dell’azienda, va riconosciuta la deducibilità parziale della spesa carburanti.

 

Avvisiamo che lo Studio rimarrà chiuso al pubblico dal 10 Agosto al 02 Settembre.

Per questioni urgenti inviare una email a aldomassimo.rossi@gmail.com  indicando il numero di telefono, sarete contattati quanto prima.

Buone vacanze.

 

 

Aldo Massimo Rossi

                                                              

Dottore Commercialista – Revisore Contabile

 

                     

Studio Focus - Dottori Commercialisti
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