Art. 1
Modificazioni all'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192
1. L'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 1. (Finalita'). - 1. Il presente decreto promuove il
miglioramento della prestazione energetica degli edifici tenendo
conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonche' delle
prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all'efficacia
sotto il profilo dei costi.
2. Il presente decreto definisce e integra criteri, condizioni e
modalita' per:
a) migliorare le prestazioni energetiche degli edifici;
b) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle
fonti rinnovabili negli edifici;
c) sostenere la diversificazione energetica;
d) promuovere la competitivita' dell'industria nazionale
attraverso lo sviluppo tecnologico;
e) coniugare le opportunita' offerte dagli obiettivi di
efficienza energetica con lo sviluppo del settore delle costruzioni e
dell'occupazione;
f) conseguire gli obiettivi nazionali in materia energetica e
ambientale;
g) razionalizzare le procedure nazionali e territoriali per
l'attuazione delle normative energetiche al fine di ridurre i costi
complessivi, per la pubblica amministrazione e per i cittadini e per
le imprese;
h) applicare in modo omogeneo e integrato la normativa su tutto
il territorio nazionale.».
Art. 2
Modificazioni all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192
1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti:
«l-bis) "attestato di prestazione energetica dell'edificio":
documento, redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente
decreto e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che
attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso
l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il
miglioramento dell'efficienza energetica;
l-ter) "attestato di qualificazione energetica": il documento
predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non
necessariamente estraneo alla proprieta', alla progettazione o alla
realizzazione dell'edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni di
energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell'edificio,
o dell'unita' immobiliare, in relazione al sistema di certificazione
energetica in vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili
fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non
siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova
costruzione;
l-quater) "cogenerazione": produzione simultanea, nell'ambito di
un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o
meccanica rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministro
dello sviluppo economico 4 agosto 2011;
l-quinquies) "confine del sistema (o energetico dell'edificio)":
confine che include tutte le aree di pertinenza dell'edificio, sia
all'interno che all'esterno dello stesso, dove l'energia e' consumata
o prodotta;
l-sexies) "edificio adibito ad uso pubblico": edificio nel quale
si svolge, in tutto o in parte, l'attivita' istituzionale di enti
pubblici;
l-septies) "edificio di proprieta' pubblica": edificio di
proprieta' dello Stato, delle regioni o degli enti locali, nonche' di
altri enti pubblici, anche economici ed occupati dai predetti
soggetti;
l-octies) "edificio a energia quasi zero": edificio ad altissima
prestazione energetica, calcolata conformemente alle disposizioni del
presente decreto, che rispetta i requisiti definiti al decreto di cui
all'articolo 4, comma 1. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi
nullo e' coperto in misura significativa da energia da fonti
rinnovabili, prodotta all'interno del confine del sistema (in situ);
l-novies) "edificio di riferimento o target per un edificio
sottoposto a verifica progettuale, diagnosi, o altra valutazione
energetica": edificio identico in termini di geometria (sagoma,
volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi
e dei componenti), orientamento, ubicazione territoriale,
destinazione d'uso e situazione al contorno, e avente caratteristiche
termiche e parametri energetici predeterminati;
l-decies) "elemento edilizio": sistema tecnico per l'edilizia o
componente dell'involucro di un edificio;
l-undecies) "energia consegnata o fornita": energia espressa per
vettore energetico finale, fornita al confine dell'edificio agli
impianti tecnici per produrre energia termica o elettrica per i
servizi energetici dell'edificio;
l-duodecies) "energia da fonti rinnovabili": energia proveniente
da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare,
aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa,
gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;
l-ter decies) "energia esportata": quantita' di energia, relativa
a un dato vettore energetico, generata all'interno del confine del
sistema e utilizzata all'esterno dello stesso confine;
l-quater decies) "energia primaria": energia, da fonti
rinnovabili e non, che non ha subito alcun processo di conversione o
trasformazione;
l-quinquies decies) "energia prodotta in situ": energia prodotta
o captata o prelevata all'interno del confine del sistema;
l-sexies decies) "fabbisogno annuale globale di energia
primaria": quantita' di energia primaria relativa a tutti i servizi
erogati dai sistemi tecnici presenti all'interno del confine del
sistema, calcolata su un intervallo temporale di un anno;
l-septies decies) "fabbricato": sistema costituito dalle
strutture edilizie esterne, costituenti l'involucro dell'edificio,
che delimitano un volume definito e dalle strutture interne di
ripartizione dello stesso volume. Sono esclusi gli impianti e i
dispositivi tecnologici che si trovano al suo interno;
l-octies decies) "fattore di conversione in energia primaria":
rapporto adimensionale che indica la quantita' di energia primaria
impiegata per produrre un'unita' di energia fornita, per un dato
vettore energetico; tiene conto dell'energia necessaria per
l'estrazione, il processamento, lo stoccaggio, il trasporto e, nel
caso dell'energia elettrica, del rendimento medio del sistema di
generazione e delle perdite medie di trasmissione del sistema
elettrico nazionale e nel caso del teleriscaldamento, delle perdite
medie di distribuzione della rete. Questo fattore puo' riferirsi
all'energia primaria non rinnovabile, all'energia primaria
rinnovabile o all'energia primaria totale come somma delle
precedenti;
l-novies decies) "involucro di un edificio": elementi e
componenti integrati di un edificio che ne separano gli ambienti
interni dall'ambiente esterno;
l-vicies) "livello ottimale in funzione dei costi": livello di
prestazione energetica che comporta il costo piu' basso durante il
ciclo di vita economico stimato, dove:
1) il costo piu' basso e' determinato tenendo conto dei costi
di investimento legati all'energia, dei costi di manutenzione e di
funzionamento e, se del caso, degli eventuali costi di smaltimento;
2) il ciclo di vita economico stimato si riferisce al ciclo di
vita economico stimato rimanente di un edificio nel caso in cui siano
stabiliti requisiti di prestazione energetica per l'edificio nel suo
complesso oppure al ciclo di vita economico stimato di un elemento
edilizio nel caso in cui siano stabiliti requisiti di prestazione
energetica per gli elementi edilizi;
3) il livello ottimale in funzione dei costi si situa
all'interno della scala di livelli di prestazione in cui l'analisi
costi-benefici calcolata sul ciclo di vita economico e' positiva;
l-vicies semel) "norma tecnica europea": norma adottata dal
Comitato europeo di normazione, dal Comitato europeo di
normalizzazione elettrotecnica o dall'Istituto europeo per le norme
di telecomunicazione e resa disponibile per uso pubblico;
l-vicies bis) "prestazione energetica di un edificio": quantita'
annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede
possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard
dell'immobile, i vari bisogni energetici dell'edificio, la
climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda
per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore
terziario, l'illuminazione. Tale quantita' viene espressa da uno o
piu' descrittori che tengono anche conto del livello di isolamento
dell'edificio e delle caratteristiche tecniche e di installazione
degli impianti tecnici. La prestazione energetica puo' essere
espressa in energia primaria non rinnovabile, rinnovabile, o totale
come somma delle precedenti;
l-vicies ter) "riqualificazione energetica di un edificio" un
edificio esistente e' sottoposto a riqualificazione energetica quando
i lavori in qualunque modo denominati, a titolo indicativo e non
esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e
risanamento conservativo, ricadono in tipologie diverse da quelle
indicate alla lettera l-vicies bis);
l-vicies quater) "ristrutturazione importante di un edificio": un
edificio esistente e' sottoposto a ristrutturazione importante quando
i lavori in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e non
esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e
risanamento conservativo) insistono su oltre il 25 per cento della
superficie dell'involucro dell'intero edificio, comprensivo di tutte
le unita' immobiliari che lo costituiscono, a titolo esemplificativo
e non esaustivo, rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni,
del tetto o dell'impermeabilizzazione delle coperture;
l-vicies quinquies) "sistema di climatizzazione estiva, impianto
di condizionamento d'aria": complesso di tutti i componenti necessari
a un sistema di trattamento dell'aria, attraverso il quale la
temperatura e' controllata o puo' essere abbassata;
l-vicies sexies) "sistema tecnico, per l'edilizia": impianto
tecnologico dedicato a uno o a una combinazione dei servizi
energetici o ad assolvere a una o piu' funzioni connesse con i
servizi energetici dell'edificio. Un sistema tecnico e' suddiviso in
piu' sottosistemi;
l-vicies septies) "teleriscaldamento" o "teleraffrescamento":
distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o
liquidi refrigerati da una o piu' fonti di produzione verso una
pluralita' di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o
il raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e per la
fornitura di acqua calda sanitaria;
l-duodetricies) "unita' immobiliare": parte, piano o appartamento
di un edificio progettati o modificati per essere usati
separatamente;
l-undetricies) "vettore energetico": sostanza o energia fornite
dall'esterno del confine del sistema per il soddisfacimento dei
fabbisogni energetici dell'edificio.».
Art. 3
Modificazioni all'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), le parole «agli articoli 7, 9 e 12»
sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 7 e 9»;
b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Il presente decreto si applica all'edilizia pubblica e
privata.
2-ter. Il presente decreto disciplina in particolare:
a) la metodologia per il calcolo delle prestazioni
energetiche degli edifici;
b) le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di
prestazioni energetiche degli edifici quando sono oggetto di:
1) nuova costruzione;
2) ristrutturazioni importanti;
3) riqualificazione energetica;
c) la definizione di un Piano di azione per la promozione
degli edifici a "energia quasi zero";
d) l'attestazione della prestazione energetica degli edifici
e delle unita' immobiliari;
e) lo sviluppo di strumenti finanziari e la rimozione di
barriere di mercato per la promozione dell'efficienza energetica
degli edifici;
f) l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili negli
edifici;
g) la realizzazione di un sistema coordinato di ispezione
periodica degli impianti termici negli edifici;
h) i requisiti professionali e di indipendenza degli esperti
o degli organismi cui affidare l'attestazione della prestazione
energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di
climatizzazione;
i) la realizzazione e l'adozione di strumenti comuni allo
Stato e alle regioni e province autonome per la gestione degli
adempimenti a loro carico;
l) la promozione dell'uso razionale dell'energia anche
attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali,
la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore;
m) la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle
elaborazioni e degli studi necessari all'orientamento della politica
energetica del settore.»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le
seguenti categorie di edifici:
a) gli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della
parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei
beni culturali e del paesaggio, fatto salvo quanto disposto al comma
3-bis;
b) gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti
sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando
reflui energetici del processo produttivo non altrimenti
utilizzabili;
c) edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di
climatizzazione;
d) i fabbricati isolati con una superficie utile totale
inferiore a 50 metri quadrati;
e) gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di
edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui
all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e
l'impiego di sistemi tecnici, quali box, cantine, autorimesse,
parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione
degli impianti sportivi, fatto salvo quanto disposto dal comma 3-ter;
f) gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento
di attivita' religiose.»;
d) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Per gli edifici di cui al comma 3, lettera a), il
presente decreto si applica limitatamente alle disposizioni
concernenti:
a) l'attestazione della prestazione energetica degli edifici,
di cui all'articolo 6;
b) l' esercizio, la manutenzione e le ispezioni degli
impianti tecnici, di cui all'articolo 7.
3-ter. Per gli edifici di cui al comma 3, lettera d), il
presente decreto si applica limitatamente alle porzioni eventualmente
adibite ad uffici e assimilabili, purche' scorporabili ai fini della
valutazione di efficienza energetica.».
Art. 4
Modificazioni all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e, per i profili di competenza, con il Ministro della
salute e con il Ministro della difesa, acquisita l'intesa con la
Conferenza unificata, sono definiti:
a) le modalita' di applicazione della metodologia di calcolo
delle prestazioni energetiche e l'utilizzo delle fonti rinnovabili
negli edifici, in relazione ai paragrafi 1 e 2 dell'allegato I della
direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia, tenendo
conto dei seguenti criteri generali:
1) la prestazione energetica degli edifici e' determinata
in conformita' alla normativa tecnica UNI e CTI, allineate con le
norme predisposte dal CEN a supporto della direttiva 2010/31/CE, su
specifico mandato della Commissione europea;
2) il fabbisogno energetico annuale globale si calcola per
singolo servizio energetico, espresso in energia primaria, su base
mensile. Con le stesse modalita' si determina l'energia rinnovabile
prodotta all'interno del confine del sistema;
3) si opera la compensazione mensile tra i fabbisogni
energetici e l'energia rinnovabile prodotta all'interno del confine
del sistema, per vettore energetico e fino a copertura totale del
corrispondente vettore energetico consumato;
4) ai fini della compensazione di cui al numero 3, e'
consentito utilizzare l'energia elettrica prodotta da fonti
rinnovabili all'interno del confine del sistema ed esportata, secondo
le modalita' definite dai decreti di cui al presente comma;
b) l'applicazione di prescrizioni e requisiti minimi,
aggiornati ogni cinque anni, in materia di prestazioni energetiche
degli edifici e unita' immobiliari, siano essi di nuova costruzione,
oggetto di ristrutturazioni importanti o di riqualificazioni
energetiche, sulla base dell'applicazione della metodologia
comparativa di cui all'articolo 5 della direttiva 2010/31/UE, secondo
i seguenti criteri generali:
1) i requisiti minimi rispettano le valutazioni tecniche ed
economiche di convenienza, fondate sull'analisi costi benefici del
ciclo di vita economico degli edifici;
2) in caso di nuova costruzione e di ristrutturazione
importante, i requisiti sono determinati con l'utilizzo dell'
"edificio di riferimento", in funzione della tipologia edilizia e
delle fasce climatiche;
3) per le verifiche necessarie a garantire il rispetto
della qualita' energetica prescritta, sono previsti dei parametri
specifici del fabbricato, in termini di indici di prestazione termica
e di trasmittanze, e parametri complessivi, in termini di indici di
prestazione energetica globale, espressi sia in energia primaria
totale che in energia primaria non rinnovabile.»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica
sono aggiornate, in relazione all'articolo 8 e agli articoli da 14 a
17 della direttiva 2010/31/UE, le modalita' di progettazione,
installazione, esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti
termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici,
nonche' i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per
assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli
organismi a cui affidare l'attestazione della prestazione energetica
degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione e la
realizzazione di un sistema informativo coordinato per la gestione
dei rapporti tecnici di ispezione e degli attestati di prestazione
energetica.»;
c) al comma 2, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle
seguenti: «comma 1-bis» e dopo le parole: «Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio» sono inserite le seguenti: «e, per i
profili di competenza, con il Ministro della difesa».
Art. 5
Modificazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, in
materia di edifici a energia quasi zero
1. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192, sono inseriti i seguenti:
«Art. 4-bis. (Edifici ad energia quasi zero). - 1. A partire dal
31 dicembre 2018, gli edifici di nuova costruzione occupati da
pubbliche amministrazioni e di proprieta' di queste ultime, ivi
compresi gli edifici scolastici, devono essere edifici a energia
quasi zero. Dal 1° gennaio 2021 la predetta disposizione e' estesa a
tutti gli edifici di nuova costruzione.
2. Entro il 31 dicembre 2014, con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con i Ministri per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, della coesione territoriale,
dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il
Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, ognuno per i profili di competenza, con il parere
della Conferenza unificata e' definito il Piano d'azione destinato ad
aumentare il numero di edifici a energia quasi zero. Tale Piano, che
puo' includere obiettivi differenziati per tipologia edilizia, e'
trasmesso alla Commissione europea.
3. Il Piano d'azione di cui al comma 2 comprende, tra l'altro, i
seguenti elementi:
a) l'applicazione della definizione di edifici a energia quasi
zero alle diverse tipologie di edifici e indicatori numerici del
consumo di energia primaria, espresso in kWh/m² anno;
b) le politiche e le misure finanziarie o di altro tipo
previste per promuovere gli edifici a energia quasi zero, comprese le
informazioni relative alle misure nazionali previste per
l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici, in attuazione
della direttiva 2009/28/CE;
c) l'individuazione, in casi specifici e sulla base
dell'analisi costi-benefici sul ciclo di vita economico, della non
applicabilita' di quanto disposto al comma 1;
d) gli obiettivi intermedi di miglioramento della prestazione
energetica degli edifici di nuova costruzione entro il 2015, in
funzione dell'attuazione del comma 1.
Art. 4-ter.(Strumenti finanziari e superamento delle barriere di
mercato). - 1. Gli incentivi adottati dallo Stato, dalle regioni e
dagli enti locali per promuovere l'efficienza energetica degli
edifici, a qualsiasi titolo previsti, sono concessi nel rispetto di
requisiti di efficienza commisurati alla tipologia, al tipo di
utilizzo e contesto in cui e' inserito l'immobile, nonche'
all'entita' dell'intervento.
2. Al fine di promuovere la realizzazione di servizi energetici e
di misure di incremento dell'efficienza energetica degli edifici di
proprieta' pubblica, con particolare attenzione agli edifici
scolastici, anche attraverso le ESCO o lo strumento del finanziamento
tramite terzi, il fondo di garanzia cui all'articolo 22, comma 4, del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e' utilizzato anche per il
sostegno della realizzazione di progetti di miglioramento
dell'efficienza energetica nell'edilizia pubblica. La dotazione del
fondo e' incrementata attraverso i proventi delle aste delle quote di
emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13
marzo 2013, n.30, destinati ai progetti energetico ambientali, con le
modalita' e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo
19. Con il decreto di cui all'articolo 22, comma 5, del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono definite le modalita' di
gestione e accesso del fondo stesso.
3. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
sviluppo economico sostenibile - ENEA, entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, mette a disposizione
un contratto-tipo per il miglioramento del rendimento energetico
dell'edificio, che individui e misuri gli elementi a garanzia del
risultato e che promuova la finanziabilita' delle iniziative, sulla
base del modello contrattuale previsto all'articolo 7, comma 12, del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012.
4. Entro il 30 aprile 2014 il Ministero dello sviluppo economico,
sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e la Conferenza unificata, redige un elenco delle misure
finanziarie atte a favorire l'efficienza energetica negli edifici e
la transizione verso gli edifici a energia quasi zero. Tale elenco e'
aggiornato ogni tre anni e inviato alla Commissione nell'ambito del
Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica di cui
all'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2012/27/UE.».
Art. 6
Modificazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, in
materia di attestato di prestazione energetica, rilascio e
affissione.
1. L'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 6. (Attestato di prestazione energetica, rilascio e
affissione). - 1. L'attestato di certificazione energetica degli
edifici e' denominato: "attestato di prestazione energetica" ed e'
rilasciato per gli edifici o le unita' immobiliari costruiti, venduti
o locati ad un nuovo locatario e per gli edifici indicati al comma 6.
Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a
ristrutturazioni importanti, sono dotati di un attestato di
prestazione energetica al termine dei lavori. Nel caso di nuovo
edificio, l'attestato e' prodotto a cura del costruttore, sia esso
committente della costruzione o societa' di costruzione che opera
direttamente. Nel caso di attestazione della prestazione degli
edifici esistenti, ove previsto dal presente decreto, l'attestato e'
prodotto a cura del proprietario dell'immobile.
2. Nel caso di vendita o di nuova locazione di edifici o unita'
immobiliari, ove l'edificio o l'unita' non ne sia gia' dotato, il
proprietario e' tenuto a produrre l'attestato di prestazione
energetica di cui al comma 1. In tutti i casi, il proprietario deve
rendere disponibile l'attestato di prestazione energetica al
potenziale acquirente o al nuovo locatario all'avvio delle rispettive
trattative e consegnarlo alla fine delle medesime; in caso di vendita
o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore
o locatario fornisce evidenza della futura prestazione energetica
dell'edificio e produce l'attestato di prestazione energetica
congiuntamente alla dichiarazione di fine lavori.
3. Nei contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione di
edifici o di singole unita' immobiliari e' inserita apposita clausola
con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto
le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in
ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici.
4. L'attestazione della prestazione energetica puo' riferirsi a
una o piu' unita' immobiliari facenti parte di un medesimo edificio.
L'attestazione di prestazione energetica riferita a piu' unita'
immobiliari puo' essere prodotta solo qualora esse abbiano la
medesima destinazione d'uso, siano servite, qualora presente, dal
medesimo impianto termico destinato alla climatizzazione invernale e,
qualora presente, dal medesimo sistema di climatizzazione estiva.
5. L'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una
validita' temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio
ed e' aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o
riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o
dell'unita' immobiliare. La validita' temporale massima e'
subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di
controllo di efficienza energetica degli impianti termici, comprese
le eventuali necessita' di adeguamento, previste dal decreto del 16
aprile 2013, concernente i criteri generali in materia di esercizio,
conduzione, controllo manutenzione e ispezione degli impianti termici
nonche' i requisiti professionali per assicurare la qualificazione e
l'indipendenza degli ispettori. Nel caso di mancato rispetto di dette
disposizioni, l'attestato di prestazione energetica decade il 31
dicembre dell'anno successivo a quello in cui e' prevista la prima
scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di
efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti
dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono
allegati, in originale o in copia, all'attestato di prestazione
energetica.
6. Nel caso di edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e
aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 m²,
ove l'edificio non ne sia gia' dotato, e' fatto obbligo al
proprietario o al soggetto responsabile della gestione, di produrre
l'attestato di prestazione energetica entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione e di affiggere
l'attestato di prestazione energetica con evidenza all'ingresso
dell'edificio stesso o in altro luogo chiaramente visibile al
pubblico. A partire dal 9 luglio 2015, la soglia di 500 m² di cui
sopra, e' abbassata a 250 m². Per gli edifici scolastici tali
obblighi ricadono sugli enti proprietari di cui all'articolo 3 della
legge 11 gennaio 1996, n. 23.
7. Per gli edifici aperti al pubblico, con superficie utile
totale superiore a 500 m², per i quali sia stato rilasciato
l'attestato di prestazione energetica di cui ai commi 1 e 2, e' fatto
obbligo, al proprietario o al soggetto responsabile della gestione
dell'edificio stesso, di affiggere con evidenza tale attestato
all'ingresso dell'edificio o in altro luogo chiaramente visibile al
pubblico.
8. Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i
corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione
commerciali riportano l'indice di prestazione energetica
dell'involucro edilizio e globale dell'edificio o dell'unita'
immobiliare e la classe energetica corrispondente.
9. Tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione
degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o
nei quali figura come committente un soggetto pubblico, devono
prevedere la predisposizione dell'attestato di prestazione energetica
dell'edificio o dell'unita' immobiliare interessati.
10. L'obbligo di dotare l'edificio di un attestato di prestazione
energetica viene meno ove sia gia' disponibile un attestato in corso
di validita', rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE.
11. L'attestato di qualificazione energetica, al di fuori di
quanto previsto all'articolo 8, comma 2, e' facoltativo ed e'
predisposto al fine di semplificare il successivo rilascio della
prestazione energetica. A tale fine, l'attestato di qualificazione
energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi
migliorativi delle prestazioni energetiche e la classe di
appartenenza dell'edificio, o dell'unita' immobiliare, in relazione
al sistema di attestazione energetica in vigore, nonche' i possibili
passaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione degli
interventi stessi. L'estensore provvede ad evidenziare opportunamente
sul frontespizio del documento che il medesimo non costituisce
attestato di prestazione energetica dell'edificio, ai sensi del
presente decreto, nonche', nel sottoscriverlo, quale e' od e' stato
il suo ruolo con riferimento all'edificio medesimo.
12. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza
unificata, sentito il CNCU, avvalendosi delle metodologie di calcolo
definite con i decreti di cui all' articolo 4, e' predisposto
l'adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26
giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 10 luglio
2009, nel rispetto dei seguenti criteri e contenuti:
a) la previsione di metodologie di calcolo semplificate, da
rendere disponibili per gli edifici caratterizzati da ridotte
dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualita', finalizzate
a ridurre i costi a carico dei cittadini;
b) la definizione di un attestato di prestazione energetica che
comprende tutti i dati relativi all'efficienza energetica
dell'edificio che consentano ai cittadini di valutare e confrontare
edifici diversi. Tra tali dati sono obbligatori:
1) la prestazione energetica globale dell'edificio sia in
termini di energia primaria totale che di energia primaria non
rinnovabile, attraverso i rispettivi indici;
2) la classe energetica determinata attraverso l'indice di
prestazione energetica globale dell'edificio, espresso in energia
primaria non rinnovabile;
3) la qualita' energetica del fabbricato a contenere i
consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento,
attraverso gli indici di prestazione termica utile per la
climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio;
4) i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di
efficienza energetica vigenti a norma di legge;
5) le emissioni di anidride carbonica;
6) l'energia esportata;
7) le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza
energetica dell'edificio con le proposte degli interventi piu'
significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione
di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di
riqualificazione energetica;
8) le informazioni correlate al miglioramento della
prestazione energetica, quali diagnosi e incentivi di carattere
finanziario;
c) la definizione di uno schema di annuncio di vendita o
locazione, per esposizione nelle agenzie immobiliari, che renda
uniformi le informazioni sulla qualita' energetica degli edifici
fornite ai cittadini;
d) la definizione di un sistema informativo comune per tutto il
territorio nazionale, di utilizzo obbligatorio per le regioni e le
province autonome, che comprenda la gestione di un catasto degli
edifici, degli attestati di prestazione energetica e dei relativi
controlli pubblici.».
Art. 7
Modificazioni all'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192
1. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, e' sostituito dal seguente:
«1. Il progettista o i progettisti, nell'ambito delle rispettive
competenze edili, impiantistiche termotecniche e illuminotecniche,
devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente
decreto nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza
alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli
edifici e dei relativi impianti termici, che il proprietario
dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le
amministrazioni competenti, in doppia copia, contestualmente alla
dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici
interventi proposti. Tali adempimenti, compresa la relazione, non
sono dovuti in caso di mera sostituzione del generatore di calore
dell'impianto di climatizzazione avente potenza inferiore alla soglia
prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera g), del decreto 22 gennaio
2008 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 61 del 12 marzo 2008. Gli
schemi e le modalita' di riferimento per la compilazione della
relazione tecnica di progetto sono definiti con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, sentita la Conferenza unificata, in funzione delle
diverse tipologie di lavori: nuove costruzioni, ristrutturazioni
importanti, interventi di riqualificazione energetica. Ai fini della
piu' estesa applicazione dell'articolo 26, comma 7, della legge 9
gennaio 1991, n. 10, per gli enti soggetti all'obbligo di cui
all'articolo 19 della stessa legge, la relazione tecnica di progetto
e' integrata attraverso attestazione di verifica sulla applicazione
della norma predetta redatta dal Responsabile per la conservazione e
l'uso razionale dell'energia nominato.».
2. Dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. In relazione all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva
2010/31/UE, in caso di nuova costruzione, nell'ambito della relazione
di cui al comma 1, e' prevista una valutazione della fattibilita'
tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi
alternativi ad alta efficienza tra i quali, a titolo puramente
esemplificativo, sistemi di fornitura di energia rinnovabile,
cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di
calore e sistemi di misurazione intelligenti.».
Art. 8
Modificazioni all'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192
1. All'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«A tali fini:
a) i soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, comunicano
all'ente competente in materia di controlli sugli impianti termici
l'ubicazione e le principali caratteristiche degli impianti di
proprieta' o dai medesimi gestiti nonche' le eventuali successive
modifiche significative;
b) le societa' di distribuzione dei diversi tipi di
combustibile, a uso degli impianti termici, comunicano all'ente
competente in materia di controlli sugli impianti termici
l'ubicazione e la titolarita' delle utenze da esse rifornite al 31
dicembre di ogni anno;
c) l'ente competente in materia di controlli sugli impianti
termici trasmette annualmente alle regioni i dati di cui alle lettere
a) e b) per via informatica.»;
b) dopo il comma 5-bis, sono inseriti i seguenti:
«5-ter. In tale contesto, fermo restando il divieto di
aggravamento degli oneri e degli adempimenti amministrativi previsti
dal presente decreto in conformita' alla direttiva 2010/31/UE, le
regioni possono provvedere o prendere provvedimenti migliorativi di
quelli disposti dal presente decreto, in termini di:
a) flessibilita' applicativa dei requisiti minimi, anche con
l'utilizzo di soluzioni alternative, in relazione a specifiche
situazioni di impossibilita' o di elevata onerosita', che comunque
garantiscano un equivalente risultato sul bilancio energetico
regionale;
b) semplificazioni amministrative in materia di esercizio,
manutenzione controllo e ispezione degli impianti termici,
soprattutto in relazione all'integrazione dei controlli di efficienza
energetica con quelli in tema di qualita' dell'aria.
5-quater. I provvedimenti di cui al comma 5-ter devono essere
compatibili con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
con la direttiva 2010/31/UE, con il presente decreto legislativo e
devono essere notificati alla Commissione europea.
5-quinquies. Le regioni e le province autonome provvedono
inoltre a:
a) istituire un sistema di riconoscimento degli organismi e
dei soggetti cui affidare le attivita' di ispezione sugli impianti
termici e di attestazione della prestazione energetica degli edifici,
promuovendo programmi per la loro qualificazione, formazione e
aggiornamento professionale, tenendo conto dei requisiti previsti
dalle norme nazionali e nel rispetto delle norme comunitarie in
materia di libera circolazione dei servizi.
b) avviare programmi di verifica annuale della conformita'
dei rapporti di ispezione e degli attestati emessi.
5-sexies. Le regioni e le province autonome, anche attraverso
propri enti o agenzie, collaborano con il Ministero dello sviluppo
economico e, per la sola lettera c) anche con il Ministero per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, per la definizione
congiunta:
a) di metodologie di calcolo della prestazione energetica
degli edifici;
b) di metodologie per la determinazione dei requisiti minimi
di edifici e impianti;
c) di sistemi di classificazione energetica degli edifici,
compresa la definizione del sistema informativo comune di cui
all'articolo 6, comma 12, lettera d);
d) del Piano nazionale destinato ad aumentare il numero di
edifici a energia quasi zero, di cui all'articolo 4-bis, comma 2;
e) dell'azione di monitoraggio, analisi, valutazione e
adeguamento della normativa energetica nazionale e regionale di cui
agli articoli 10 e 13.».
Art. 9
Modificazioni all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 192
1. L'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 11. (Norme transitorie). - 1. Nelle more dell'aggiornamento
delle specifiche norme europee di riferimento per l'attuazione della
direttiva 2010/31/UE, le metodologie di calcolo delle prestazioni
energetiche degli edifici, di cui all'articolo 3, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59,
predisposte in conformita' alle norme EN a supporto delle direttive
2002/91/CE e 2010/31/UE, sono quelle di seguito elencate:
a) raccomandazione CTI 14/2013 "Prestazioni energetiche degli
edifici - Determinazione dell'energia primaria e della prestazione
energetica EP per la classificazione dell'edificio", o normativa UNI
equivalente e successive norme tecniche che ne conseguono;
b) UNI/TS 11300 - 1 Prestazioni energetiche degli edifici -
Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica
dell'edificio per la climatizzazione estiva e invernale;
c) UNI/TS 11300 - 2 Prestazioni energetiche degli edifici -
Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei
rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di
acqua calda sanitaria, la ventilazione e l'illuminazione;
d) UNI/TS 11300 - 3 Prestazioni energetiche degli edifici -
Parte 3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei
rendimenti per la climatizzazione estiva;
e) UNI/TS 11300 - 4 Prestazioni energetiche degli edifici -
Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di
generazione per riscaldamento di ambienti e preparazione acqua calda
sanitaria.».
Art. 10
Modificazioni dell'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192
1. L'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 14 (Copertura finanziaria). - 1. All'attuazione del
presente decreto, fatta salva l'implementazione degli strumenti
finanziari di cui all'articolo 4-ter, provvede con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
Art. 11
Modificazioni dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192
1. Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, e' sostituito dal seguente:
«3. Le attivita' di cui al comma 2, lettere a) e b), sono
condotte in sinergia con le misure di accompagnamento previste
dall'articolo 16 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28
dicembre 2012, recante disposizioni in materia di incentivazione
della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed
interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni, e
all'articolo 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28
dicembre 2012, recante disposizioni in materia di determinazione
degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che
devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia
elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il
potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi, pubblicati nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, n. 1 del 2 gennaio 2013.».
Art. 12
Modificazioni dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192
1. L'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 15 (Sanzioni). - 1. L'attestato di prestazione energetica
di cui all'articolo 6, il rapporto di controllo tecnico di cui
all'articolo 7, la relazione tecnica, l'asseverazione di conformita'
e l'attestato di qualificazione energetica di cui all'articolo 8,
sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai
sensi dell'articolo 47, del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
2. Le autorita' competenti che ricevono i documenti di cui al
comma 1 eseguono i controlli con le modalita' di cui all'articolo 71
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
e applicano le sanzioni amministrative di cui ai commi da 3 a 6.
Inoltre, qualora ricorrano le ipotesi di reato di cui all'articolo
76, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, si applicano le sanzioni previste dal medesimo articolo.
3. Il professionista qualificato che rilascia la relazione
tecnica di cui all'articolo 8, compilata senza il rispetto degli
schemi e delle modalita' stabilite nel decreto di cui all'articolo 8,
comma 1 e 1-bis, o un attestato di prestazione energetica degli
edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui
all'articolo 6, e' punito con una sanzione amministrativa non
inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro. L'ente locale e la
regione, che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze,
danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i
provvedimenti disciplinari conseguenti.
4. Il direttore dei lavori che omette di presentare al comune
l'asseverazione di conformita' delle opere e l'attestato di
qualificazione energetica, di cui all'articolo 8, comma 2,
contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, e' punito con la
sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a
6000 euro. Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione
all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti
disciplinari conseguenti.
5. Il proprietario o il conduttore dell'unita' immobiliare,
l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne e'
assunta la responsabilita', qualora non provveda alle operazioni di
controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo
quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, e' punito con la sanzione
amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.
6. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non
provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico
di cui all'articolo 7, comma 2, e' punito con la sanzione
amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro.
L'ente locale, o la regione competente in materia di controlli, che
applica la sanzione comunica alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti
disciplinari conseguenti.
7. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato
di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli
sottoposti a ristrutturazioni importanti, come previsto dall'articolo
6, comma 1, il costruttore o il proprietario e' punito con la
sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a
18000 euro.
8. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato
di prestazione energetica gli edifici o le unita' immobiliari nel
caso di vendita, come previsto dall'articolo 6, comma 2, il
proprietario e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a
3000 euro e non superiore a 18000 euro.
9. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato
di prestazione energetica gli edifici o le unita' immobiliari nel
caso di nuovo contratto di locazione, come previsto dall'articolo 6,
comma 2, il proprietario e' punito con la sanzione amministrativa non
inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro.
10. In caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri
energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, come
previsto dall'articolo 6, comma 8, il responsabile dell'annuncio e'
punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non
superiore a 3000 euro.».
Art. 13
Modificazioni dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192
1. All'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui
all'articolo 4, comma 1, e' abrogato il decreto del Presidente della
Repubblica 2 aprile 2009, n. 59;».
Art. 14
Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13
dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella
misura del 65 per cento anche alle spese sostenute dalla data di
entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2013, con
l'esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione di
impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed
impianti geotermici a bassa entalpia nonche' delle spese per la
sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di
calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
2. La detrazione spettante ai sensi del comma 1 si applica nella
misura del 65 per cento alle spese sostenute dalla data di entrata in
vigore del presente decreto al 30 giugno 2014 per interventi relativi
a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e
1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unita'
immobiliari di cui si compone il singolo condominio.
3. La detrazione spettante ai sensi del presente articolo e'
ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e
all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Art. 15
Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione ed efficienza
energetica
1. Nelle more della definizione di misure ed incentivi selettivi di
carattere strutturale, finalizzati a favorire la realizzazione di
interventi per il miglioramento e la messa in sicurezza degli edifici
esistenti, nonche' per l'incremento del rendimento energetico degli
stessi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e 16.
Art. 16
Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione
edilizia e per l'acquisto di mobili
1. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2013».
2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1
e' altresi' riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a
concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle
ulteriori spese documentate per l'acquisto di mobili finalizzati
all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione
di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in
dieci quote annuali di pari importo, e' calcolata su un ammontare
complessivo non superiore a 10.000 euro.
Art. 17
Qualificazione degli installatori degli impianti a fonti rinnovabili
1. I commi 1 e 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, sono sostituiti dai seguenti:
«1. La qualifica professionale per l'attivita' di installazione e
di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a
biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di
sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, e'
conseguita con il possesso dei requisiti tecnico professionali di
cui, alternativamente, alle lettere a), b), c) o d) dell'articolo 4,
comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio
2008, n. 37.
2. Entro il 31 ottobre 2013, le regioni e le province autonome,
nel rispetto dell'allegato 4, attivano un programma di formazione per
gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedono al
riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al
Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare. Le regioni e province
autonome possono riconoscere ai soggetti partecipanti ai corsi di
formazione crediti formativi per i periodi di prestazione lavorativa
e di collaborazione tecnica continuativa svolti presso imprese del
settore.».
Art. 18
Abrogazioni e disposizioni finali
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
abrogati, gli articoli 1, comma 3, 2, comma 1, lettere c), d), e) ed
f), l'articolo 5, 12, 14, i punti 2, 11, 12 e 56 dell'allegato A, gli
Allegati B ed I del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
nonche' il comma 3 dell'articolo 15 e il punto 4 dell'allegato 4 del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
2. Alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo
4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, come
modificato dal presente decreto, sono abrogati i commi 1 e 2
dell'articolo 3 del decreto legislativo stesso.
3. Nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ovunque
ricorrano le parole: «attestato di certificazione energetica» sono
sostituite dalle seguenti: «attestato di prestazione energetica».
Art. 19
Modifiche alla disciplina IVA delle cessioni di prodotti editoriali
1. Alla lettera c) dell'articolo 74, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il quinto periodo e' sostituito dal seguente: "In ogni caso,
l'imposta si applica con l'aliquota di ciascuno dei beni ceduti.";
b) al sesto periodo le parole "se il costo del bene ceduto, anche
gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione e' superiore al
dieci per cento del prezzo dell'intera confezione" sono sostituite
dalle seguenti "in ogni caso";
c) l'ottavo periodo e' abrogato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai prodotti
editoriali consegnati o spediti a partire dal 1° gennaio 2014.
Art. 20
Modifiche alla disciplina IVA sulle somministrazioni di alimenti e
bevande
1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il n. 38), e' abrogato.
2. Alla tabella A, parte III, n. 121), allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «somministrazioni di alimenti e bevande
effettuate mediante distributori automatici collocati in
stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri
edifici destinati a collettivita';»;
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle
operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2014.
Art. 21
Disposizioni finanziarie
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per
l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementata
di 47,8 milioni di euro per l'anno 2013 e di 121,5 milioni di euro
per l'anno 2014, per essere destinata al rifinanziamento degli
ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65
e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 6
febbraio 2009, n. 7 e' incrementata di 413,1 milioni di euro per
l'anno 2024.
3. Agli oneri derivanti dagli articoli 14 e 16 e dai commi da 1 e 2
del presente articolo, pari a 47,8 milioni di euro per l'anno 2013, a
271,3 milioni di euro per l'anno 2014, a 373,5 milioni di euro per
l'anno 2015, a 260,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 257,8 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023 e a 413,1 milioni di
euro per l'anno 2024, si provvede:
a) quanto a 47,8 milioni di euro per l'anno 2013, a 229 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2023 e a 413,1 milioni di
euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori
entrate derivanti dalle misure previste dagli articoli 14,16, 19 e
20;
b) quanto a 42,3 milioni di euro per l'anno 2014, a 50,7 milioni
di euro per l'anno 2015 e a 31,7 milioni di euro per l'anno 2016 e a
28,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7;
c) quanto a 17,8 milioni di euro per l'anno 2015, mediante
corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui
all'articolo 2 comma 616 della legge 24 dicembre 2007 n. 244,
relativo allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico;
d) quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2015, mediante
corrispondente riduzione dall'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222,
relativamente alla quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche (IRPEF) destinata allo Stato;
e) quanto a 41 milioni di euro per l'anno 2015, mediante
corrispondente riduzione della proiezione, per il medesimo anno,
dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali » della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 22
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 4 giugno 2013
Aldo Massimo Rossi
Dottore Commercialista – Revisore Contabile
Studio Focus - Dottori Commercialisti
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