La Legge di Stabilità per il 2013 (Legge n. 228/2012), modificando l'art. 164, comma 1, lett. b) del
TUIR, ha ridotto dal 40% al 20% la percentuale di deducibilità ai fini delle imposte sui redditi, delle
spese e degli altri componenti negativi relativi ai veicoli (autovetture, autocaravan, ciclomotori e
motocicli) non utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'esercizio di imprese, arti e
professioni. Ciò con effetto dal 1° gennaio 2013. Viene così di fatto superata, prima ancora della
sua entrata in vigore, la misura intermedia del 27,5% di deducibilità che era stata prevista dalla
Riforma del mercato del Lavoro (Legge n. 92/2012) a partire dal 2013.
La Legge di Stabilità non ha, invece, ulteriormente modificato la percentuale di deducibilità
relativa ai veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, che dal 2013, per effetto della
modifica apportata dalla Riforma del Lavoro, passa dal 90% al 70%.
Restano ferme, invece, all'80% la percentuale di deducibilità per i veicoli utilizzati da agenti e
rappresentanti di commercio e al 100% per i veicoli destinati ad essere utilizzati esclusivamente
come beni strumentali e per quelli adibiti ad uso pubblico.
NUOVA DEDUCIBILITA' AUTO AZIENDALI DAL 2013
AUTO AZIENDALI:
COSTI DEDUCIBILI
Ai fini delle imposte sui redditi, è possibile, per le imprese e gli esercenti arti
e professioni, dedurre i costi delle auto e degli altri veicoli utilizzati
nell'esercizio d'impresa, arte o professione. Si tratta delle spese relative a:
¨ carburanti e lubrificanti;
¨ tassa di proprietà;
¨ assicurazione RC auto;
¨ pedaggi autostradali;
¨ custodia;
¨ manutenzioni e riparazioni non incrementative;
¨ Iva indetraibile corrisposta al momento dell'acquisto delle autovetture.
DEDUCIBILITA'
COSTI AUTO AZIENDALI
FINO AL 2012
(art. 164, comma 1, Tuir, in
TIPO DI VEICOLO FINO AL 2012
VEICOLI AZIENDALI
(NON utilizzati esclusivamente come
beni strumentali)
40%
entro il seguente limite max. di spesa1:
¨ in caso di acquisto o leasing, a:
1 Nel caso di esercizio di arte o professione, il limite di deducibilità deve intendersi per un solo veicolo, se l'attività è svolta
individualmente, ovvero per un solo veicolo per ogni socio o associato se l'attività è svolta sotto forma di società
semplice o di associazione.
vigore fino al 31.12.2012) ü € 18.075,99 (ragguagliati ad anno in
caso di leasing), per le autovetture e
gli autocaravan;
ü € 4.131,66 (ragguagliati ad anno in
caso di leasing) per i motocicli;
ü € 2.065,83 (ragguagliati ad anno in
caso di leasing) per i ciclomotori;
¨ in caso di locazione o noleggio:
· € 3.615,20 (ragguagliati ad anno), per
le autovetture e gli autocaravan;
· € 774,69 (ragguagliati ad anno) per i
motocicli;
· € 413,17 (ragguagliati ad anno) per i
ciclomotori;
VEICOLI CONCESSI IN USO PROMISCUO
AI DIPENDENTI
(per la maggior parte del
periodo d'imposta)
90%
VEICOLI UTILIZZATI
DA AGENTI E
RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO
80%
(nel limite max di spesa di € 25.822,84)
VEICOLI UTILIZZATI
ESCLUSIVAMENTE COME
BENI STRUMENTALI
(quelli senza i quali l'attività non può essere
esercitata; es.: autovetture possedute da
impresa di autonoleggio)
100%
VEICOLI ADIBITI AD USO PUBBLICO 100%
DEDUCIBILITA'
COSTI AUTO AZIENDALI
DAL 2013
(art. 164, comma 1, Tuir, in
vigore dal 01.01.2013)
La Riforma del Lavoro (art. 4, comma 72, Legge n. 92/2012) ha modificato
l'art. 164, comma 1, lett. b) del Tuir, diminuendo dal 40% al 27,5% la
percentuale di deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi, delle spese e
degli altri componenti negativi relativi ai veicoli (autovetture,
autocaravan, ciclomotori e motocicli) utilizzati nell'esercizio di imprese,
arti e professioni.
Per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, poi, la
deducibilità è stata abbassata dal 90% al 70%.
La percentuale di deducibilità resta, invece, all'80% per i veicoli
utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio.
Le nuove norme introdotte dalla Riforma del lavoro sarebbero dovute
entrare in vigore dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla
data di entrata in vigore della legge (18.07.2012), quindi dal 2013 per i
soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.
Tuttavia, prima ancora dell'entrata in vigore delle nuove norme, la
percentuale del 27,5% di deducibilità dei costi dei veicoli aziendali che
era stata prevista dalla Riforma del mercato del Lavoro (Legge n.
92/2012) a partire dal 2013, è stata ulteriormente abbassata al 20% ad
opera della Legge di Stabilità 2013 (art. 1, comma 501, Legge n.
228/2012), sempre a partire dal 1° gennaio 2013. Da tale data, quindi, la
percentuale di deducibilità dei costi dei veicoli aziendali è passata
direttamente dal 40% al 20%, senza passare per la misura intermedia del
27,5% inizialmente prevista dalla Riforma del lavoro.
Restano ferme, invece, le altre misure previste.
Ecco, quindi, come cambia la deducibilità dei costi dei veicoli dei
veicoli utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni (sempre nel
rispetto dei limiti massimi di spesa sopra esaminati):
TIPO DI VEICOLO Deducibilità costi
fino al 2012
Deducibilità costi
dal 2013
VEICOLI AZIENDALI
(NON utilizzati esclusivamente come
beni strumentali)
40% 20%
VEICOLI CONCESSI
IN USO PROMISCUO
AI DIPENDENTI
(per la maggior parte del
periodo d'imposta)
90% 70%
VEICOLI UTILIZZATI
DA AGENTI E
RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO
80% 80%
VEICOLI UTILIZZATI
ESCLUSIVAMENTE COME
BENI STRUMENTALI
100% 100%
VEICOLI ADIBITI AD USO PUBBLICO 100% 100%
EFFETTI SUGLI
ACCONTI D'IMPOSTA
2013
Gli acconti d'imposta relativi al 2013 dovranno essere ricalcolati (in sede
di UNICO 2013) assumendo, come imposta del periodo precedente
(metodo storico) quella che si sarebbe determinata applicando le nuove
disposizioni.
E' fatta salva la possibilità di ricorrere al calcolo degli acconti in base
al metodo previsionale, tenendo, però, presente che, in caso di stima
errata in difetto, sarà applicata la sanzione pari al 30% del minor acconto
versato.
IRRILEVANZA
AI FINI DELLA
DETRAIBILITA' DELL'IVA
Le nuove regole di deducibilità in vigore dal 2013 riguardano
esclusivamente la determinazione del reddito ai fini delle imposte sui
redditi, e non anche la detraibilità dell'Iva, la quale resta ferma al:
¨ 100% per i veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali;
¨ 100% per i veicoli degli agenti e rappresentanti di commercio;
¨ 40% negli altri casi.
Aldo Massimo Rossi
Dottore Commercialista – Revisore Contabile
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