sabato 23 febbraio 2013

LA NUOVA DEDUCIBILITÀ DELLE AUTO AZIENDALI DAL 2013

La Legge di Stabilità per il 2013 (Legge n. 228/2012), modificando l'art. 164, comma 1, lett. b) del

TUIR, ha ridotto dal 40% al 20% la percentuale di deducibilità ai fini delle imposte sui redditi, delle

spese e degli altri componenti negativi relativi ai veicoli (autovetture, autocaravan, ciclomotori e

motocicli) non utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'esercizio di imprese, arti e

professioni. Ciò con effetto dal 1° gennaio 2013. Viene così di fatto superata, prima ancora della

sua entrata in vigore, la misura intermedia del 27,5% di deducibilità che era stata prevista dalla

Riforma del mercato del Lavoro (Legge n. 92/2012) a partire dal 2013.

La Legge di Stabilità non ha, invece, ulteriormente modificato la percentuale di deducibilità

relativa ai veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, che dal 2013, per effetto della

modifica apportata dalla Riforma del Lavoro, passa dal 90% al 70%.

Restano ferme, invece, all'80% la percentuale di deducibilità per i veicoli utilizzati da agenti e

rappresentanti di commercio e al 100% per i veicoli destinati ad essere utilizzati esclusivamente

come beni strumentali e per quelli adibiti ad uso pubblico.

NUOVA DEDUCIBILITA' AUTO AZIENDALI DAL 2013

AUTO AZIENDALI:

COSTI DEDUCIBILI

Ai fini delle imposte sui redditi, è possibile, per le imprese e gli esercenti arti

e professioni, dedurre i costi delle auto e degli altri veicoli utilizzati

nell'esercizio d'impresa, arte o professione. Si tratta delle spese relative a:

¨ carburanti e lubrificanti;

¨ tassa di proprietà;

¨ assicurazione RC auto;

¨ pedaggi autostradali;

¨ custodia;

¨ manutenzioni e riparazioni non incrementative;

¨ Iva indetraibile corrisposta al momento dell'acquisto delle autovetture.

DEDUCIBILITA'

COSTI AUTO AZIENDALI

FINO AL 2012

(art. 164, comma 1, Tuir, in

TIPO DI VEICOLO FINO AL 2012

VEICOLI AZIENDALI

(NON utilizzati esclusivamente come

beni strumentali)

40%

entro il seguente limite max. di spesa1:

¨ in caso di acquisto o leasing, a:

1 Nel caso di esercizio di arte o professione, il limite di deducibilità deve intendersi per un solo veicolo, se l'attività è svolta

individualmente, ovvero per un solo veicolo per ogni socio o associato se l'attività è svolta sotto forma di società

semplice o di associazione.

vigore fino al 31.12.2012) ü € 18.075,99 (ragguagliati ad anno in

caso di leasing), per le autovetture e

gli autocaravan;

ü € 4.131,66 (ragguagliati ad anno in

caso di leasing) per i motocicli;

ü € 2.065,83 (ragguagliati ad anno in

caso di leasing) per i ciclomotori;

¨ in caso di locazione o noleggio:

· € 3.615,20 (ragguagliati ad anno), per

le autovetture e gli autocaravan;

· € 774,69 (ragguagliati ad anno) per i

motocicli;

· € 413,17 (ragguagliati ad anno) per i

ciclomotori;

VEICOLI CONCESSI IN USO PROMISCUO

AI DIPENDENTI

(per la maggior parte del

periodo d'imposta)

90%

VEICOLI UTILIZZATI

DA AGENTI E

RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

80%

(nel limite max di spesa di € 25.822,84)

VEICOLI UTILIZZATI

ESCLUSIVAMENTE COME

BENI STRUMENTALI

(quelli senza i quali l'attività non può essere

esercitata; es.: autovetture possedute da

impresa di autonoleggio)

100%

VEICOLI ADIBITI AD USO PUBBLICO 100%

DEDUCIBILITA'

COSTI AUTO AZIENDALI

DAL 2013

(art. 164, comma 1, Tuir, in

vigore dal 01.01.2013)

La Riforma del Lavoro (art. 4, comma 72, Legge n. 92/2012) ha modificato

l'art. 164, comma 1, lett. b) del Tuir, diminuendo dal 40% al 27,5% la

percentuale di deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi, delle spese e

degli altri componenti negativi relativi ai veicoli (autovetture,

autocaravan, ciclomotori e motocicli) utilizzati nell'esercizio di imprese,

arti e professioni.

Per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, poi, la

deducibilità è stata abbassata dal 90% al 70%.

La percentuale di deducibilità resta, invece, all'80% per i veicoli

utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio.

Le nuove norme introdotte dalla Riforma del lavoro sarebbero dovute

entrare in vigore dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla

data di entrata in vigore della legge (18.07.2012), quindi dal 2013 per i

soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.

Tuttavia, prima ancora dell'entrata in vigore delle nuove norme, la

percentuale del 27,5% di deducibilità dei costi dei veicoli aziendali che

era stata prevista dalla Riforma del mercato del Lavoro (Legge n.

92/2012) a partire dal 2013, è stata ulteriormente abbassata al 20% ad

opera della Legge di Stabilità 2013 (art. 1, comma 501, Legge n.

228/2012), sempre a partire dal 1° gennaio 2013. Da tale data, quindi, la

percentuale di deducibilità dei costi dei veicoli aziendali è passata

direttamente dal 40% al 20%, senza passare per la misura intermedia del

27,5% inizialmente prevista dalla Riforma del lavoro.

Restano ferme, invece, le altre misure previste.

Ecco, quindi, come cambia la deducibilità dei costi dei veicoli dei

veicoli utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni (sempre nel

rispetto dei limiti massimi di spesa sopra esaminati):

TIPO DI VEICOLO Deducibilità costi

fino al 2012

Deducibilità costi

dal 2013

VEICOLI AZIENDALI

(NON utilizzati esclusivamente come

beni strumentali)

40% 20%

VEICOLI CONCESSI

IN USO PROMISCUO

AI DIPENDENTI

(per la maggior parte del

periodo d'imposta)

90% 70%

VEICOLI UTILIZZATI

DA AGENTI E

RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

80% 80%

VEICOLI UTILIZZATI

ESCLUSIVAMENTE COME

BENI STRUMENTALI

100% 100%

VEICOLI ADIBITI AD USO PUBBLICO 100% 100%

EFFETTI SUGLI

ACCONTI D'IMPOSTA

2013

Gli acconti d'imposta relativi al 2013 dovranno essere ricalcolati (in sede

di UNICO 2013) assumendo, come imposta del periodo precedente

(metodo storico) quella che si sarebbe determinata applicando le nuove

disposizioni.

E' fatta salva la possibilità di ricorrere al calcolo degli acconti in base

al metodo previsionale, tenendo, però, presente che, in caso di stima

errata in difetto, sarà applicata la sanzione pari al 30% del minor acconto

versato.

IRRILEVANZA

AI FINI DELLA

DETRAIBILITA' DELL'IVA

Le nuove regole di deducibilità in vigore dal 2013 riguardano

esclusivamente la determinazione del reddito ai fini delle imposte sui

redditi, e non anche la detraibilità dell'Iva, la quale resta ferma al:

¨ 100% per i veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali;

¨ 100% per i veicoli degli agenti e rappresentanti di commercio;

¨ 40% negli altri casi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldo Massimo Rossi

                                                              

Dottore Commercialista – Revisore Contabile

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Nessun commento: