Dal 1° gennaio, per le cessioni di beni, la fattura deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione
Cessioni Intracomunitarie 2013 obbligo di fatturazione per tutti i servizi fuori campo IVA. Dal 1° gennaio, obbligo di fatturazione per tutti i servizi fuori campo IVA
Si tratta di una delle novità in materia, già contenute nel DL 216/2012 e inserite nella legge di stabilità, che ieri ha ottenuto il via libera dal Senato
Con l’approvazione da parte del Senato della legge di stabilità 2013, le novità in materia di fatturazione, contenute nell’art.1 del DL 216/2012, sono state accorpate nel predetto provvedimento, così da consentirne una conversione in legge più spedita.
In tale ambito si introducono diverse e rilevanti modifiche alla disciplina della fatturazione, alcune delle quali impattano in maniera significativa sulle procedure poste in essere dalle aziende.
In questa sede, intendiamo focalizzare l’attenzione sulle novità previste per le operazioni attive, e più nello specifico per le prestazioni di servizi, per le quali il nuovo comma 6-bis dell’art. 21 del DPR 633/72 introduce un generalizzato obbligo di emissione della fattura per tutte le operazioni fuori campo IVA per carenza del presupposto territoriale, di cui agli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72.
A partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2013, invece, il quadro normativo è il seguente:
- prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti passivi d’imposta in altro Stato UE: l’obbligo di fatturazione sussiste in tutti i casi in cui il committente comunitario sia debitore dell’imposta nello Stato in cui l’operazione rileva territorialmente. Nel documento emesso deve essere riportata la dicitura “inversione contabile”;
- prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dalla UE: in tal caso, nella fattura emessa deve essere riportata la dicitura “operazione non soggetta”.
Evidenziando sin da subito che, a differenza di quanto previsto in precedenza, in cui l’obbligo di fatturazione era circoscritto ai soli servizi “generici” di cui all’art. 7-ter, resi a soggetti passivi d’imposta in altro Stato UE, a partire dal prossimo 1° gennaio 2013 l’obbligo in questione è esteso a tutte le prestazioni di servizi, e quindi anche a quelle in deroga previste negli artt. 7-quater e 7-quinquies del DPR 633/72, è bene prestare attenzione all’esatto ambito applicativo del nuovo art. 21, comma 6-bis del DPR 633/72.
Tale attenzione riguarda soprattutto la prima delle due ipotesi delineate, poiché è espressamente previsto che l’obbligo di fatturazione riguarda solamente quelle prestazioni di servizi rese a soggetti passivi UE, per le quali l’imposta è dovuta da parte del committente comunitario nel Paese in cui lo stesso è stabilito.
Ciò che rileva, dunque, non è solamente l’esclusione da IVA in Italia per carenza del presupposto territoriale, bensì è altresì richiesto che l’imposta debba essere assolta dal committente UE nel suo Paese con il meccanismo dell’inversione contabile, la cui verifica non è sempre del tutto agevole.
Esemplificando:
- servizio di un impresa italiana nei confronti di una società francese: prestazione fuori campo IVA ai sensi dell’art. 7ter del DPR 633/72, imposta dovuta in Francia ad opera del committente con inversione contabile. In tale ipotesi sussiste l’obbligo di fatturazione, in quanto è stato verificato il requisito della debenza d’imposta ad opera del committente UE;
- servizio di intermediazione immobiliare reso da soggetto IVA italiano nei confronti di una società tedesca relativamente ad un immobile situato in Francia: prestazione fuori campo IVA ai sensi dell’art. 7-quater, lett. a), del DPR 633/72, in quanto l’immobile non è situato nel territorio dello Stato. L’imposta è in tal caso dovuta in Francia, quale Paese di ubicazione dell’immobile, ma il debitore dell’imposta non è il committente tedesco, in quanto non soggetto passivo IVA in Francia, bensì il prestatore italiano che deve identificarsi ai fini IVA in Francia per assolvere il tributo. In tale ipotesi, dunque, non sussiste l’obbligo di emissione della fattura.
Al contrario, per i servizi resi a soggetti passivi d’imposta extra-UE, è sufficiente la carenza del presupposto territoriale in Italia affinché sussista l’obbligo di emissione della fattura, poiché si fa riferimento ad operazioni che “si considerano effettuate fuori dell’Unione europea”, senza alcuna indicazione in merito al debitore del tributo.
L’art. 1 del DL n. 216/2012, successivamente trasfuso nella legge di stabilità 2013, prevede, con decorrenza dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2013, importanti modifiche alla disciplina degli scambi intracomunitari di beni, contenuta negli artt. 39 e seguenti del DL 331/93.
Le novità riguardano due aspetti: il momento di effettuazione dell’operazione e gli adempimenti connessi, soprattutto per quanto riguarda la tempistica per l’integrazione della fattura di acquisto, ovvero l’emissione della fattura di vendita. Nel presente intervento, l’attenzione è focalizzata sul primo dei due aspetti citati, ossia il momento di effettuazione dell’operazione (c.d. “fatto generatore” dell’imposta), che assume particolare rilevanza poiché, una volta verificato, decorrono i termini per tutti gli adempimenti correlati (integrazione, fatturazione, registrazione, ecc.).
Prima delle modifiche, l’art. 39 del DL 331/93 conteneva le regole per l’individuazione del momento di effettuazione solamente per gli acquisti intracomunitari mentre, per le cessioni, ci si doveva rifare alle regole generali contenute nell’art. 6 del DPR 633/72. Più in particolare, per gli acquisti effettuati fino al 31 dicembre 2012, il comma 1 dell’art. 39 dispone che “gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati nel momento della consegna nel territorio dello Stato al cessionario o a terzi per suo conto ovvero, in caso di trasporto con mezzi del cessionario, nel momento di arrivo nel luogo di destinazione nel territorio stesso”.
Tuttavia, al fine di armonizzare la legislazione interna con quella comunitaria, la legge di stabilità 2013 riscrive per intero l’art. 39 del DL 331/93, prevedendo una disciplina omogenea per l’individuazione del momento di effettuazione delle operazioni intracomunitarie afferenti i beni (acquisti e cessioni). In particolare, dal 1° gennaio 2013, “le cessioni intracomunitarie e gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati all’atto dell’inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, rispettivamente, dal territorio dello Stato o dal territorio dello Stato membro di provenienza”.
In buona sostanza, il momento di effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari coincide con l’inizio del trasporto o della spedizione dallo Stato membro di partenza (Italia per le cessioni, altro Stato UE per gli acquisti), senza distinguere, a differenza del passato per gli acquisti, se il trasporto avviene come mezzi del cedente o del cessionario.
Ulteriore aspetto di particolare rilievo che è stato oggetto di modifiche riguarda l’eventuale anticipazione del momento di effettuazione dell’operazione rispetto alla data di consegna o spedizione. Rispetto alla disciplina vigente fino al 31 dicembre 2012, che prevede l’anticipazione del momento di effettuazione, sia in presenza di fatturazione anticipata, sia di pagamento del corrispettivo anteriore alla consegna, nella versione in vigore dal 1° gennaio, il comma 2 dell’art. 39 elimina, quale fatto generatore dell’imposta anticipato, l’eventuale pagamento (totale o parziale) del corrispettivo. Resta invece efficace l’eventuale emissione anticipata della fattura rispetto alla data di consegna o spedizione.
Altra rilevante novità è contenuta nell’art. 39, comma 3 del DL 331/93, e si riferisce agli acquisti e cessioni intracomunitarie effettuate in modo continuativo nell’arco di un periodo di tempo superiore ad un mese, nel qual caso le operazioni si considerano effettuate al termine di ciascun mese solare. In tale fattispecie, rientrano tipicamente i contratti di somministrazione di beni, caratterizzati da consegne continuative conformemente agli accordi sottoscritti tra le parti.
Limite massimo di differimento di un anno da consegna o spedizione
Infine, anche dopo le modifiche apportate dalla legge di stabilità, restano confermate alcune disposizioni già presenti, ed in particolare il differimento del momento di effettuazione dell’operazione in presenza di clausole che differiscono il trasferimento della proprietà, ovvero in presenza di contratti estimatori, per i quali l’effettuazione coincide con la rivendita a terzi dei beni o con il loro prelievo da parte del ricevente.
Resta in ogni caso fermo il limite massimo temporale di differimento di un anno dalla consegna o spedizione, e l’osservanza dell’obbligo di annotazione dei beni trasferiti in apposito registro di carico e scarico, di cui all’art. 50 del DL 331/93.
Nuova tempistica per le fatture delle operazioni Intra.
Dal 1° gennaio, per le cessioni di beni, la fattura deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione
La legge di stabilità 2013 (L. n. 228 del 24 dicembre 2012, pubblicata in Gazzetta il 29 dicembre scorso), in cui è stato trasfuso l’art. 1 del DL 216/2012, ha apportato significative novità alla disciplina della fatturazione, sia in ambito nazionale, sia per quanto riguarda le operazioni intracomunitarie, disciplinate dal DL 331/93. In un precedente intervento sono state analizzate le novità introdotte in merito al momento di effettuazione degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie (si veda “Cambia il momento di effettuazione delle operazioni intracomunitarie” del 29 dicembre 2012), mentre in questa sede si intende focalizzare l’attenzione sulle modifiche attinenti la tempistica relativa all’emissione e registrazione delle fatture.
Per quanto riguarda le cessioni intracomunitarie di beni, si segnalano le seguenti novità:
- secondo quanto disposto dal riformulato art. 46, comma 2, del DL 331/93, la fattura deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (data di consegna o spedizione verso altro Stato UE).
Sul punto, è opportuno evidenziare che tale maggior termine ricalca quanto già previsto in ambito nazionale per la fattura differita, ma non si richiede l’emissione di alcun documento specifico a supporto della consegna dei beni (CMR o quant’altro), in quanto il termine predetto costituisce la regola ordinaria applicabile a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2013. Inoltre, è confermato l’obbligo di indicazione che trattasi di operazione non imponibile, riportando gli estremi della norma di riferimento (art. 41 del DL 331/93);
- secondo quanto previsto dal nuovo art. 47, comma 3, del DL 331/93, la fattura relativa alla cessione intracomunitaria deve essere registrata distintamente nel registro di cui all’art. 23 del DPR 633/72 (registro delle fatture emesse), entro il predetto termine di emissione, e con riferimento a quest’ultimo.
In pratica, una cessione intracomunitaria effettuata il 10 gennaio 2013 deve essere fatturata entro il 15 febbraio 2013, ed il documento deve essere registrato entro lo stesso 15 febbraio 2013, ma con riferimento al mese di gennaio 2013 (mese in cui è stata effettuata l’operazione).
Passando agli acquisti, anche in tale ambito le novità sono rilevanti, e riguardano diversi aspetti.
In primo luogo, ricordando che le fatture relative agli acquisti devono essere previamente integrate (e sul punto non vi sono novità sostanziali), il nuovo comma 1 dell’art. 47 del DL 331/93 modifica i termini di registrazione, prevedendo che le stesse sono annotate distintamente, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente, nel registro delle fatture emesse (per l’imposta a debito), secondo l’ordine della numerazione, con l’indicazione anche dell’eventuale corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera.
Nella “vecchia” disposizione (valida fino al 31 dicembre 2012), il termine di registrazione a “debito” è fissato entro il mese di ricezione della fattura, ovvero anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni, e con riferimento al mese stesso di ricezione.
Ai fini della detrazione i termini di registrazione, che prima delle modifiche erano i medesimi ricordati per l’imposta a debito, dal 1° gennaio 2013 è previsto che le fatture devono essere annotate nel registro di cui all’art. 25 del DPR 633/72 anteriormente alla liquidazione periodica o alla dichiarazione annuale nella quale è stato esercitato il diritto alla detrazione, così da concedere maggior “tranquillità” al soggetto passivo, anche se nella pratica è abbastanza evidente che la registrazione del documento del fornitore comunitario è “duplice”, riguardando nel contempo sia l’imposta a debito, sia quella in detrazione.
Novità anche per gli acquisti e la procedura di regolarizzazione
Infine, importanti novità sono state introdotte anche per quanto riguarda la procedura di regolarizzazione da effettuare in caso di mancata ricezione della fattura del fornitore comunitario. Il nuovo art. 46, comma 5, del DL 331/93 prevede ora un maggior lasso temporale, poiché dispone che, in caso di mancata ricezione della fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, l’autofattura deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo (quindi entro il giorno 15 del terzo mese successivo rispetto a quello di effettuazione dell’operazione). In caso di ricezione di una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, si deve emettere fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria.
A disposizione per ogni chiarimento. Non esitate a contattarci per ogni ulteriore esigenza. Cordialità.
Aldo Massimo Rossi
Dottore Commercialista – Revisore Contabile
Studio Focus - Dottori Commercialisti
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