sabato 3 novembre 2012

Circolare Informativa

Dopo un lungo periodo di attesa, che ha portato anche alla proroga dell'adempimento,

fissato ora per il 30 novembre, con decreto Mef del 30 ottobre è stato finalmente approvato il

modello definitivo della dichiarazione IMU, e le relative istruzioni; ora si attende solo la

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Sarà necessario presentare la dichiarazione Imu solo in casi

particolari, che possono essere così riassunti: per gli immobili che godono di riduzioni d'imposta e

per le variazioni che determinano una quantificazione diversa dell'imposta (non reperibili da

parte dei Comuni nella banca dati catastale). Un elenco completo di queste tipologie di

immobili è consultabile nelle istruzioni del modello dichiarativo. L'abitazione principale, benché

usufruisca di un'aliquota agevolata, non va mai dichiarata ai fini Imu, questo perché i Comuni

sono a conoscenza dei dati attraverso l'incrocio con le informazioni dell'anagrafe. A tale regola

fa eccezione il caso particolare in cui i coniugi non separati hanno residenze distinte nello stesso

comune.

Restando sempre in tema di Imu, è confermato l'appuntamento con il saldo per il 17

dicembre. È stata infatti respinta la richiesta della proroga avanzata dalla Consulta dei Caf dato

che, il 29 ottobre, il ministro Grilli ha affermato che "le scadenze sono quelle previste e restano

quelle", e che non si possono concedere tempi supplementari per non mettere a rischio gli

obiettivi di riduzione del deficit.

La settimana scorsa, con provvedimento del 22 ottobre, l'Agenzia delle Entrate aveva

approvato il modello di comunicazione che le imprese, colpite e danneggiate dagli eventi

sismici del 20 e del 29 maggio, avrebbero dovuto inviare all'Agenzia delle Entrate entro il 16

novembre per poter accedere al finanziamento garantito dallo Stato, che consente il

pagamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione

obbligatoria sospesi in seguito al sisma di maggio 2012. Questa settimana con provvedimento del

31 ottobre tale scadenza è stata prorogata al 30 novembre. Ma non è tutto qui: il nuovo modello

consente all'imprenditore che ha chiesto un finanziamento che poi si rivela inferiore rispetto

all'effettivo bisogno, di presentare una nuova comunicazione integrativa (che sostituisce la

precedente rivelatasi sottostimata) anche dopo la nuova scadenza del 30 novembre.

Nell'audizione del 31 ottobre presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull'Anagrafe

tributaria Befera ha parlato del nuovo redditometro quale strumento di profonda innovazione nel

campo dell'accertamento sintetico. Esso si basa su una serie di variabili di spesa (circa 100 voci

di spesa) che valutano gli aspetti della vita quotidiana, in particolare: abitazione, mezzi di

trasporto, assicurazioni e contributi, istruzione, tempo libero e cura della persona, investimenti

immobiliari e mobiliari netti e altre spese significative. Le variabili terranno conto del nucleo

familiare e del contesto territoriale del contribuente. L'analisi della spesa servirà per determinare

in maniera sintetica il reddito complessivo del contribuente, partendo dalle spese presenti in

anagrafe tributaria, dalle spese stimate e in minima parte dalle spesa media Istat. Grazie a

questa metodologia, ci si potrà basare prevalentemente su dati certi, senza dimenticare poi il

contraddittorio necessario con il contribuente; in questo modo la presunzione del reddito da

parte del Fisco si ridurrà al minimo. Sarà anche reso disponibile al contribuente il c.d. Redditest,

un software che permetterà un'autodiagnosi sulla coerenza tra il reddito familiare e le spese

sostenute nell'anno. I dati inseriti resteranno noti solo al contribuente e non ne rimarrà alcuna

traccia sul web.

Dal 27 ottobre sono in vigore i nuovi importi per l'iscrizione al registro dei revisori contabili

fissati con il Decreto Mef del 1° ottobre 2012 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26

ottobre):

¨ 50 euro per i tirocinanti, revisori legali persone fisiche e società di revisione;

¨ 100 euro per i revisori legali di altri Paesi dell'Unione Europea o dei Paesi terzi.

Con la circolare 31 ottobre 2012, n. 41, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta per chiarire

alcuni aspetti in materia di assicurazioni estere operanti in Italia in regime di libere prestazioni di

servizi a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 68, D.L. n. 83/2012 c.d. "Decreto Crescita". Tale

norma ha introdotto l'obbligo di sostituzione tributaria per i soggetti di cui all'art. 23 del medesimo

decreto, attraverso i quali sono riscossi i redditi di capitale derivanti dai contratti di assicurazione

sulla vita e di capitalizzazione.

Tornando al recente documento di prassi, in esso l'Agenzia tratta i seguenti aspetti:

¨ regime fiscale previgente delle polizze assicurative offerte in regime di libera prestazione

di servizi, ovvero:

ü imposta sostitutiva sui redditi di capitale corrisposti in dipendenza di contratti

assicurativi;

ü imposta sulle riserve matematiche;

¨ introduzione dell'obbligo di sostituzione tributaria sui redditi di capitale corrisposti in

dipendenza di contratti assicurativi;

¨ imposta sul valore dei contratti assicurativi.

* * *

Con il comunicato stampa 151 del 26 ottobre 2012 il Mef annuncia che dal 1° gennaio 2013

metterà a disposizione gratuitamente la Gazzetta Ufficiale telematica nel formato autentico dato

alle stampe. In questo modo il tradizionale servizio a pagamento (rivolto perlopiù agli addetti ai

lavori del ramo giuridico) cambia pelle, con il preciso obiettivo di avvicinare ogni singolo

cittadino alla legge dello Stato: tutte le nuove edizioni, le serie storiche e la banca dati a partire

dal 1946 saranno rese disponibili sul sito www.gazzettaufficiale.it , graficamente rivisitato per

l'occasione e dotato di comandi intuitivi per ogni tipo di ricerca.

§ DECRETO CRESCITA BIS

Dal 20 ottobre sono entrate in vigore le norme previste dal decreto crescita-bis (d.l.

179/2012), varato dal Governo e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19.10.2012, con cui il

Governo lancia il secondo "round" di norme per favorire la crescita dell'economia e

l'ammodernamento dei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione.

§ TRATTAMENTI MASSOFISIOTERAPICI

Con la risoluzione 96/E del 17 ottobre scorso l'Agenzia delle entrate ha chiarito che sono

esenti Iva le prestazioni rese da massofisioterapisti con diploma conseguito entro il

17.03.1999, a seguito di un corso di formazione triennale. Solo per tali soggetti, infatti, è

stata prevista l'equiparazione alla figura professionale del fisioterapista (D.M. 27.07.2000).

PRASSI DELLA SETTIMANA

§ LE CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Una sintesi dei contenuti delle Circolari dell'Agenzia in ordine cronologico

§ I COMUNICATI STAMPA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Una sintesi dei contenuti dei Comunicati stampa dell'Agenzia in ordine cronologico

SCADENZARIO

§ SCADENZARIO BISETTIMANALE DAL 05.11.2012 AL 19.11.2012

DECRETO CRESCITA BIS (D.L. 179/2012)

Dal 20 ottobre sono entrate in vigore le norme previste dal decreto crescita-bis, varato dal

Governo e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19.10.2012.

Il decreto contiene disposizioni per la crescita del Paese, ulteriori rispetto a quelle stabilite

con il D.l. 83 del 22.06.2012 (decreti crescita o chiamato anche decreto sviluppo). Tra le più

importanti si segnalano:

¨ l'obbligo per le imprese individuali di munirsi di Pec;

¨ l'istituzione dell'INI-PEC, Indice nazionale degli indirizzi Pec di imprese e professionisti;

¨ l'obbligo per i professionisti e gli esercenti attività di vendita di prodotti, di accettare pagamenti con

carte di debito a partire dal 1° gennaio 2014;

¨ la definizione di "start-up innovativa", a cui destinare importanti agevolazioni fiscali, sconti per

l'avvio, e deroghe al diritto societario.

NOVITÀ PIÙ IMPORTANTI DEL DECRETO CRESCITA BIS

PEC

OBBLIGATORIA

PER IMPRESE

INDIVIDUALI

(Art. 5 commi 1 e 2

D.l. 179/2012)

Le imprese individuali che si iscrivono al registro delle imprese o all'albo delle

imprese artigiane dal 21 ottobre 2012 devono dotarsi di una casella di posta

elettronica certificata, c.d. PEC.

Quelle già iscritte alla predetta data, non soggette a procedure

concorsuali, devono depositare presso il registro delle imprese il proprio

indirizzo Pec entro il 31 dicembre 2013.

La sanzione, per l'impresa che presenta la domanda di iscrizione al registro

imprese senza il deposito della Pec, è la sospensione della domanda per 3

mesi, in attesa dell'integrazione della domanda con l'indirizzo di posta

certificata.

L'INI-PEC

(Art. 5 commi 3-6

D.l. 179/2012)

Entro 6 mesi dal 20.10.2012 presso il Ministero per lo sviluppo economico dovrà

essere istituito il pubblico elenco nazionale degli indirizzi di posta elettronica

certificata delle imprese e dei professionisti, chiamato INI-PEC.

L'elenco sarà realizzato a partire dagli elenchi PEC costituiti presso il

registro delle imprese e gli ordini professionali, e potranno accedervi la

pubblica amministrazione, i professionisti e le imprese in esso presenti.

DALL'1.1.2014

OBBLIGO

ACCETTAZIONE

PAGAMENTI CON

CARTA DI DEBITO

(Art. 15 commi 4 e 5

D.l. 179/2012)

Per i soggetti che effettuano attività di:

¨ vendita di prodotti;

¨ prestazioni di servizi, anche professionali

diventa obbligatorio, a partire dal 1° gennaio 2014, accettare i pagamenti

anche tramite carte di debito (es. bancomat). Restano valide le disposizioni in

materia di obblighi di antiriciclaggio previste dal D.lgs. 231/2007.

Con appositi decreti saranno disciplinati gli eventuali importi minimi, le

modalità e i termini di attuazione di questa disposizione.

PEC NELLE

PROCEDURE

CONCORSUALI

(Art. 17 D.l. 179/2012)

Viene esteso l'utilizzo della PEC anche nell'ambito delle procedure

concorsuali: diventeranno così telematiche le comunicazioni dei momenti

essenziali della procedura fallimentare, in modo da velocizzare le

comunicazioni stesse e contenere i costi per la gestione delle procedure. Ad

esempio:

¨ la presentazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento (art. 15 legge

fallimentare);

¨ le comunicazioni ai creditori da parte del curatore (art. 31-bis della legge

fallimentare);

¨ la presentazione della domanda di ammissione al passivo da parte dei creditori

(art. 93 della legge fallimentare).

PROCEDURA DI

COMPOSIZIONE

DELLA CRISI DA

SOVRAINDEBITAMENTO

(Art. 18 D.l.

179/2012)

La possibilità di ricorso alla procedura di composizione della crisi da

sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio (Legge n. 3/2012) viene

estesa:

¨ al debitore persona fisica (consumatore) che ha assunto obbligazioni

esclusivamente per scopi estranei all'attività d'impresa / professionale svolta;

¨ all'imprenditore agricolo.

MODIFICHE ALLE

SOCIETÀ DI

MUTUO

SOCCORSO

(Art. 23 D.l. 179/2012)

La normativa delle società di mutuo soccorso (l. n. 3818 del 15.04.1886) viene

rivista e resa più attuale a partire dalla definizione stessa di società di mutuo

soccorso e dalle attività che può svolgere:

ART. LEGGE 3818/1886 MODIFICATA

1

Conseguimento della personalità giuridica a norma di legge.

Perseguimento di finalità di interesse generale attraverso l'esclusivo

svolgimento a favore dei soci e familiari conviventi di una o più delle

seguenti attività:

¨ erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitarie1;

¨ erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la

diagnosi e cura delle malattie e degli infortuni;

¨ erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici a

familiari dei soci deceduti;

¨ erogazione di contributi economici e servizi di assistenza a soci che si

trovano in condizioni di gravissimo disagio economico2.

Tali attività sono svolte nei limiti delle disponibilità finanziarie e patrimoniali,

salvi i casi previsti da leggi speciali.

2

Possibilità della società di promuovere attività di carattere educativo e

culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e diffusione di

valori mutualistici.

3 Possono divenire soci ordinari delle società di mutuo soccorso le persone

1 A seguito di infortunio, malattia e invalidità al lavoro e in presenza di inabilità temporanea o permanente.

2 A seguito dell'improvvisa perdita delle fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.

fisiche.

Possono divenire soci altre società di mutuo soccorso, a condizione che i

membri persone fisiche di queste siano beneficiari delle prestazioni rese

dalla Società, nonché i Fondi sanitari integrativi di cui all'articolo 2 in

rappresentanza dei lavoratori iscritti.

E' ammessa la categoria dei soci sostenitori, comunque denominati, anche

persone giuridiche. Essi possono designare sino ad 1/3 del totale degli

amministratori, da scegliersi tra i soci ordinari.

8

In caso di liquidazione o di perdita della natura di società di mutuo

soccorso, il patrimonio e' devoluto ad altre società di mutuo soccorso

ovvero ad uno dei Fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del

bilancio dello Stato.

START-UP

INNOVATIVE

(Art. 25 D.l.

179/2012)

È definita "start- up innovativa" la società di capitali, costituita anche in

forma di cooperativa, residente in Italia, le cui azioni/quote non sono quotate

e che presenta i seguenti requisiti:

1) la maggioranza delle azioni/quote sono detenute da persone fisiche;

2) è costituita e svolge l'attività d'impresa da non più di 48 mesi;

3) ha sede principale degli affari e interessi in Italia;

4) a partire dal secondo anno di attività, il totale del valore della produzione

annua, risultante dall'ultimo bilancio approvato entro 6 mesi dalla chiusura

dell'esercizio, è non superiore a € 5 milioni;

5) non distribuisce e non ha distribuito utili;

6) ha, quale oggetto sociale esclusivo, la produzione e commercializzazione di

prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;

7) non è stata costituita per fusione/scissione o a seguito di cessione d'azienda

/ramo d'azienda.

Inoltre deve possedere almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:

1) spese di ricerca e sviluppo (escluse quelle relative all'acquisto di immobili) • al

30% del maggior valore tra costo e valore totale della produzione;

2) impiego come dipendenti/collaboratori, in percentuale • a 1/3 della forza

lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o

che sta svolgendo un dottorato oppure in possesso di laurea e che abbia

svolto, da almeno 3 anni, attività di ricerca;

3) sia titolare o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad

un'invenzione industriale, biotecnologia o una topografia di prodotto a

semiconduttori o una nuova varietà vegetale direttamente afferenti

all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.

Per ottenere lo status di "start-up innovativa" la società deve iscriversi in

una sezione speciale del Registro Imprese, istituito presso le Camere di

Commercio.

Le medesime disposizioni previste per le start-up sono applicabili anche ai

c.d. "incubatori di start-up" ossia alle società di capitali, in possesso di

specifici requisiti, che offrono servizi al fine di sostenere la nascita e lo

sviluppo di start-up innovative.

Per le start-up innovative sono previste alcune deroghe al diritto societario,

entrate in vigore dal 20 ottobre 2012:

¨ il termine di cui agli artt. 2446, comma 2 e 2482-bis, comma 4, C.c. entro il quale

la perdita deve risultare ridotta a meno di 1/3 è posticipato al secondo anno

successivo;

¨ qualora il capitale sociale si riduca al di sotto del limite legale ex artt. 2447 e

2482-ter, C.c. l'assemblea convocata dagli amministratori può deliberare di

rinviare alla chiusura dell'esercizio successivo le decisioni in merito alla riduzione

del capitale sociale e al contemporaneo aumento ad un importo almeno pari al

minimo legale;

¨ se costituite in forma di srl, è consentita la creazione di categorie di quote fornite

di diritti diversi e determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga

all'art. 2468, commi 2 e 3, C.c.;

¨ non sono applicabili le disposizioni relative alle società di comodo né quelle

relative alle società in perdita sistematica;

¨ in caso di crisi sono soggette esclusivamente al procedimento per la

"composizione della crisi da sovraindebitamento".

Sia per le start-up che per i relativi incubatori sono previste delle riduzioni di

oneri per il loro avvio, in vigore dal 20 ottobre 2012. In particolare è prevista

l'esenzione:

¨ dal diritto annuale CCIAA;

¨ dall'imposta di bollo e dei diritti di segreteria richiesti per gli adempimenti presso

il Registro delle Imprese.

Nei confronti dei soggetti (persone fisiche/società) che investono nelle startup

innovative, per il 2013, 2014 e 2015 sono previste alcune agevolazioni, che

attendono però l'assenso della Commissione europea, e che pertanto

ancora non sono in vigore. In particolare, qualora l'investitore sia:

¨ persona fisica: detrazione IRPEF pari al 19% della somma investita nel capitale

sociale della start-up. L'investimento massimo detraibile non può superare €

500.000 e deve essere mantenuto per almeno 2 anni;

¨ società non start-up innovativa: non concorrenza alla formazione del reddito del

20% della somma investita nel capitale sociale della start-up. L'investimento

massimo deducibile non può superare € 1.800.000 e deve essere mantenuto per

almeno 2 anni.

Per le c.d. start-up a vocazione sociale, ossia che operano esclusivamente

nei settori ex art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 155/2006 (assistenza sociale, sanitaria,

socio-sanitaria, educazione, istruzione e formazione, turismo sociale, ecc.) le

predette percentuali di detrazione / deduzione sono aumentate,

rispettivamente, al 25% e al 27%.

ATTIVITÀ

AGRICOLA

(Art. 36 comma 8

D.l. 179/2012)

Con l'intervento del decreto crescita-bis, che integra il comma 1, dell'art. 2,

D.Lgs. n. 99/2004, ora non costituisce distrazione dall'esercizio esclusivo delle

attività agricole la locazione, il comodato e l'affitto di:

¨ fabbricati ad uso abitativo;

¨ terreni e fabbricati ad uso strumentale alle attività agricole ex art. 2135, C.c.

(coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse);

sempreché i ricavi derivanti dalla locazione / affitto siano marginali rispetto a

quelli dell'attività agricola esercitata, ossia siano non superiori al 10% dei

ricavi complessivi.

I predetti ricavi rimangono soggetti a tassazione secondo le regole previste

dal TUIR.

AGEVOLAZIONI

PER LE IMPRESE

DELLE ZONE

URBANE

DELL'OBIETTIVO

CONVERGENZA

(Art. 37 D.l.

179/2012)

A favore delle imprese di micro/piccola dimensione localizzate o che si

localizzano, entro la data fissata dal Decreto attuativo della disposizione in

esame, nelle Zone Urbane di cui alla delibera CIPE 8.5.2009, n. 14, ricadenti

nelle regioni ammissibili all'obiettivo "Convergenza" ex regolamento CE n.

1083/2006, è previsto il finanziamento delle agevolazioni consistenti:

¨ nell'esenzione dalle imposte sui redditi/IRAP per i primi 5 periodi d'imposta;

¨ nell'esenzione dall'IMU;

¨ nell'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente,

per i primi 5 anni di attività.

VERSAMENTI DI

IMPOSTE PER

CONTO DEI

CONTRIBUENTI

NON PIÙ ESENTI

IVA

(Art. 38 comma 2

lett. b) D.l.

179/2012)

Per effetto della modifica dell'art. 10, comma 1, n. 5 del DPR n. 633/72 non

possono più fruire dell'esenzione Iva le "operazioni relative ai versamenti di

imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche

disposizioni di legge, da aziende ed istituti di credito".

TRATTAMENTI MASSOFISIOTERAPICI ESENTI IVA SOLO PER DIPLOMI CONSEGUITI

ENTRO IL 17.03.1999

Con la risoluzione 96/E del 17 ottobre scorso l'Agenzia conferma un orientamento già espresso

in passato nella risoluzione n. 70/E del 13 aprile 2007: le prestazioni erogate da un

massofisioterapista, con diploma conseguito dopo la data del 17.03.1999, non sono esenti Iva, sia

che il corso di formazione abbia avuto durata triennale o biennale.

L'esenzione Iva opera solo con riferimento ai massofisioterapisti con diploma conseguito entro

il 17.03.1999, a seguito di un corso di formazione triennale. Solo per tali soggetti, infatti, è stata

prevista l'equiparazione alla figura professionale del fisioterapista (D.M. 27.07.2000).

QUANDO I TRATTAMENTI MASSOFISIOTERAPICI SONO ESENTI IVA

PRESTAZIONI

SANITARIE ESENTI

IVA

(Art. 10 comma 1

del D.p.r. 633/72)

Sono esenti Iva3 le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla

persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza di

cui all'art. 99, RD n. 1265/34 ovvero individuate da uno specifico Decreto

ministeriale. L'esenzione spetta, in particolare, ai seguenti soggetti:

¨ medici,

¨ farmacisti,

¨ odontotecnici,

¨ ottici,

¨ meccanici ortopedici ed ernisti,

¨ puericultrici,

¨ laboratori radiologici/di analisi mediche e di ricerche cliniche in qualsiasi forma

organizzati (CM 3.8.79, n. 25).

Con il DM 17.5.2002 l'esenzione IVA è stata estesa anche alle prestazioni

professionali rese da:

¨ biologi,

¨ psicologi;

¨ odontoiatri di cui alla Legge n. 409/85;

¨ operatori abilitati all'esercizio delle professioni sanitarie di cui al DM 29.3.2001

che eseguono una prestazione sanitaria prevista dai Decreti che ne definiscono i

rispettivi profili. Cioè:

PROFESSIONI SOGGETTI

SANITARIE

INFERMIERISTICHE E

OSTETRICA

Infermiere

Ostetrica

Infermiere pediatrico

SANITARIE RIABILITATIVE Podologi

Fisioterapisti

Logopedisti

Ortottisti – assistenti di oftalmologia

Terapisti della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva

Tecnici della riabilitazione psichiatrica

Terapisti occupazionali

Educatori professionali

TECNICO - SANITARIE AREA DIAGNOSTICA AREA TECNICO ASSISTENZIALE

tecnici audiometristi tecnici ortopedici

tecnici sanitari di

laboratorio di biomedico

tecnici audio protesisti

tecnici sanitari di radiologia

biomedica

tecnici della fisiopatologia

cardiocircolatoria e

perfusione cardiovascolare

tecnici di

neurofisiopatologia

igienisti dentali

dietisti

TECNICHE DELLA

PREVENZIONE

Tecnici della prevenzione negli ambienti di lavoro

Assistenti sanitari

Esenzione Iva

per i

massofisioterapisti

(Risoluzione

Agenzia delle

Entrate n. 96/E del

17.10.2012)

Nella tabella riportata al paragrafo precedente non figura il masso

fisioterapista, ma solo il fisioterapista, pertanto è sorto il dubbio se a tale

categoria professionale sia o meno applicabile il regime di esenzione Iva.

È utile ricordare che è prevista l'equiparazione in base tra il diploma

universitario di fisioterapista ed il diploma di massofisioterapista conseguito

entro il 17.3.99 a seguito di corsi di durata triennale. A stabilirlo è l'art. 4,

comma 1, Legge n. 42/99 e il DM 27.7.2000.

Di recente l'Agenzia delle Entrate, ha affrontato la questione con la

Risoluzione 17.10.2012, n. 96/E, in risposta ad una consulenza giuridica. In tale

sede l'Agenzia conferma quanto disposto dalla Legge 42/1999 e dal D.m.

27.7.200, ossia che l'esenzione può essere applicata soltanto dai

massofisioterapisti "triennali" che hanno conseguito il titolo entro il 17.3.99.

Prima di pubblicare la risoluzione, infatti, l'Agenzia ha chiesto un parere al

competente ministero della salute che, con Nota 7.8.2012, ha chiarito che: "Il

diploma di Massofisioterapista con formazione triennale, conseguito entro il

17 marzo 1999, è equipollente al titolo universitario abilitante all'esercizio della

professione sanitaria di Fisioterapista … pertanto i possessori di tale titolo

rientrano tra gli esercenti le professioni sanitarie di cui al punto c) del comma

1, dell'articolo 1 del DM 17.05.2002. Di conseguenza, si evidenzia che i

possessori di un titolo di Massofisioterapista conseguito dopo l'entrata in

vigore della legge n. 42/99 [17.3.99], al termine di corsi di durata biennale o

triennale non potranno usufruire, in caso di emissione di documentazione

fiscale per prestazioni rese in regime libero professionale, dell'esenzione IVA

prevista dal citato D.M. 17 maggio 2002".

L'esenzione IVA, non è quindi applicabile alle prestazione rese dai

massofisioterapisti:

¨ "triennali" diplomati dopo il 17.3.99;

¨ "biennali", a prescindere dalla data di conseguimento del titolo.

La soluzione proposta dall'Agenzia era stata peraltro già evidenziata nella

Risoluzione 13.4.2007, n. 70/E nella quale è stato specificato che "poiché i

massofisioterapisti in possesso di un titolo conseguito in base ad un corso di

formazione biennale non sono riconducibili ai profili professionali sanitari

delineati dal competente Ministero della Salute (né in via diretta, né per il

tramite del riconoscimento di equipollenza), alle prestazioni da essi rese non

possa essere applicato il regime di esenzione dell'IVA di cui all'art. 10, n. 18

del D.P.R. n. 633/1972, come peraltro affermato dal Ministero della Salute con

nota del 20 settembre 2002".

PRASSI DELLA SETTIMANA

RASSEGNA della PRASSI dell'AGENZIA DELLE ENTRATE

LE CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolare n. 41 del 31 Ottobre 2012 L'Agenzia chiarisce che le imposte sui redditi di capitale

di natura assicurativa e sulle riserve matematiche dei

rami vita devono essere applicate anche dai soggetti

che riscuotono i redditi derivanti dai contratti stipulati da

contribuenti residenti con compagnie estere di

assicurazione.

Questi intermediari, infatti, devono operare in qualità di

sostituto d'imposta quando la compagnia assicurativa

estera non esercita l'apposita opzione.

I COMUNICATI STAMPA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Comunicato stampa del 31 Ottobre

2012

L'Agenzia informa che con il provvedimento del 31

ottobre è stata prorogata dal 16 novembre al 30

novembre la scadenza entro la quale le imprese colpite

dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 devono

presentare la comunicazione per accedere al

finanziamento garantito dallo Stato. Se gli imprenditori

danneggiati hanno bisogno di un importo superiore a

quello originariamente stimato, possono, inoltre,

presentare una comunicazione integrativa anche dopo

la nuova scadenza fissata.

Comunicato stampa del 31 Ottobre

2012

L'Agenzia rende noto che, con la circolare 41/E del

31.10.2012, ha fornito indicazioni per l'applicazione delle

imposte sui redditi di capitale di natura assicurativa e

sulle riserve matematiche dei rami vita a carico degli

intermediari, quando la compagnia estera non esercita

apposita opzione. L'art. 68 del D.l. 83/2012, infatti, ha

introdotto l'obbligo di sostituzione tributaria per i soggetti

di cui all'art. 23 del medesimo decreto, attraverso i quali

sono riscossi i redditi di capitale derivanti dai contratti di

assicurazione sulla vita e di capitalizzazione.

SCADENZARIO

LO SCADENZARIO BISETTIMANALE DAL 05.11.2012 AL 19.11.2012

Sabato 10 Novembre 2012 Termine ultimo, per il CAF o professionista abilitato, per

la consegna al dipendente o pensionato del modello

730/2012 integrativo e del prospetto di liquidazione

mod. 730-3/2012 integrativo

Lunedì 12 Novembre 2012 Termine ultimo, per il CAF o professionista abilitato per

la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei

dati contenuti nelle dichiarazioni modello 730/2012

integrativo e mod. 730-4/2012 integrativo

Giovedì 15 Novembre 2012 Emissione e registrazione delle fatture differite relative a

beni consegnati o spediti nel mese solare precedente

e risultanti da documento di trasporto o da altro

documento idoneo a identificare i soggetti contraenti

Giovedì 15 Novembre 2012 Registrazione delle operazioni effettuate nel mese

solare precedente dai soggetti esercenti il commercio

al minuto e assimilati

Giovedì 15 Novembre 2012 Annotazione dell'ammontare dei corrispettivi percepiti

da parte delle associazioni sportive dilettantistiche

nell'esercizio di attività commerciali con riferimento al

mese precedente

Giovedì 15 Novembre 2012 Comunicazione in carta libera delle minusvalenze di

ammontare > € 50.000 da inviare mediante

raccomandata A/R alla Direzione Regionale delle

Entrate competente. Adempimento a carico dei

soggetti IRES.

Giovedì 15 Novembre 2012 Regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute

non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro

il 16 ottobre 2012 (ravvedimento).

Venerdì 16 Novembre 2012 Versamento a cura dei sostituti d'imposta che

effettuano le operazioni di conguaglio relative

all'assistenza fiscale ai sensi dell'art. 19, D.M. n.

164/1999, delle somme a saldo ed in acconto

trattenute sugli emolumenti o sulle rate di pensione

corrisposte nel mese precedente

Venerdì 16 Novembre 2012 Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro

dipendente e autonomo corrisposti nel mese

precedente

Venerdì 16 Novembre 2012 Versamento della rata dell'addizionale regionale e

comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti

e pensionati sulle competenze del mese precedente a

seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno

Venerdì 16 Novembre 2012 Versamento in unica soluzione dell'addizionale

regionale e comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori

dipendenti e pensionati sulle competenze del mese

precedente a seguito delle operazioni di cessazione

del rapporto di lavoro

Venerdì 16 Novembre 2012 Versamento imposta sostitutiva sulle somme erogate ai

dipendenti, nel mese precedente, in relazione a

incrementi di produttività, innovazione ed efficienza

legati all'andamento economico delle imprese (art. 53

del D.L. n. 78/2010)

Venerdì 16 Novembre 2012 Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale

comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e

pensionati sulle competenze del mese precedente

Venerdì 16 Novembre 2012 Versamento ritenute alla fonte su indennità di

cessazione del rapporto di agenzia/collaborazione a

progetto corrisposte nel mese precedente

Venerdì 16 Novembre 2012 Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da

perdita di avviamento commerciale corrisposti nel

mese precedente

Venerdì 16 Novembre 2012 Versamento ritenute alla fonte su contributi, indennità

e premi vari corrisposti nel mese precedente

Venerdì 16 Novembre 2012 Versamento ritenute alla fonte su interessi e redditi di

capitali vari corrisposti o maturati nel mese

precedente

Venerdì 16 Novembre 2012 Versamento da parte dei condomini delle ritenute

operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel

mese precedente per prestazioni relative a contratti di

appalto di opere o servizi effettuate nell'esercizio di

impresa

Venerdì 16 Novembre 2012 Versamento dell'IVA dovuta per il mese precedente

per i contribuenti IVA mensili

Venerdì 16 Novembre 2012 Versamento dell'IVA dovuta per il secondo mese

precedente per i contribuenti IVA mensili che hanno

affidato a terzi la tenuta della contabilità a terzi

optando per il regime previsto dall'art. 1, comma 3,

DPR 100/98

Venerdì 16 Novembre 2012 Versamento della 9° rata dell'Iva relativa all'anno 2011

risultante dalla dichiarazione annuale, con

maggiorazione degli interessi

Venerdì 16 Novembre 2012 Per i contribuenti Iva mensili/trimestrali, termine per la

presentazione della comunicazione dei dati contenuti

nelle dichiarazioni d'intento ricevute per le quali le

operazioni effettuate senza l'applicazione dell'Iva sono

confluite nella liquidazione con scadenza 16

novembre.

Venerdì 16 Novembre 2012 Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi

alle attività svolte con carattere di continuità nel mese

precedente

Venerdì 16 Novembre 2012 Per i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente

con l'anno solare e che approvano il bilancio entro

120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, tenuti ai

versamenti delle imposte derivanti da Unico 2012, che

hanno effettuato il 1° versamento entro il 18.06.2012 o

entro il 09.07.2012 (in base alla proroga prevista dal

D.P.C.M. 06.06.2012), scade il termine per il versamento

della 6a rata delle imposte derivanti da UNICO 2012,

con applicazione degli interessi nella misura dell'1,63%

per chi ha versato la 1a rata entro il 18.06.2012 o

dell'1,40% per chi ha versato la 1a rata entro il

09.07.2012.

Venerdì 16 Novembre 2012 Per le persone fisiche titolari di partita Iva tenute ad

effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni

annuali, che hanno scelto il pagamento rateale e

hanno versato la 1a rata delle imposte entro il 9 luglio

2012 (proroga prevista dal D.P.C.M. 06.06.2012), scade

il termine per il versamento della 6a rata delle imposte

risultanti dalla dichiarazione annuale, con

applicazione degli interessi nella misura dello 1,40%.

Venerdì 16 Novembre 2012 Per le società di persone ed enti equiparati di cui

all'art. 5 del TUIR tenuti ai versamenti risultanti dalle

dichiarazioni annuali, che hanno scelto il pagamento

rateale e hanno versato la 1a rata delle imposte entro

il 18 giugno o 9 luglio (in base alla proroga prevista dal

D.P.C.M. 06.06.2012), scade il termine per il

versamento della 6a rata delle imposte risultanti dalla

dichiarazione annuale, con applicazione degli

interessi nella misura dell'1,63% per chi ha versato la

1a rata entro il 18.06.2012 o dell'1,40% per chi ha

versato la 1a rata entro il 09.07.2012.

Venerdì 16 Novembre 2012 I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con

l'anno solare, NON soggetti agli studi di settore e che

approvano il bilancio entro i 120 gg dalla chiusura del

periodo d'imposta, che si avvalgono della facoltà di

versare le imposte derivanti da UNICO 2012 in forma

rateale entro il 18 luglio 2012 con la maggiorazione

dello 0,40%, devono versare la 5a rata delle imposte

risultanti da UNICO 2012 con la maggiorazione dello

0,40% a titolo di interesse corrispettivo e gli interessi

dello 1,30%.

Venerdì 16 Novembre 2012 Le società di persone e gli enti equiparati, NON

soggetti agli studi di settore, che si avvalgono della

facoltà di versare le imposte derivanti da UNICO 2012

in forma rateale entro il 18 luglio 2012 con la

maggiorazione dello 0,40%, devono versare la 5a rata

delle imposte risultanti da UNICO 2012 con la

maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse

corrispettivo e gli interessi dello 1,30%.

Venerdì 16 Novembre 2012 Per le persone fisiche e le società di persone soggette

agli studi di settore, che si avvalgono della facoltà di

effettuare i versamenti entro il 20 agosto con la

maggiorazione dello 0,40%, scade il termine per il

versamento della 4a rata delle imposte risultanti da

UNICO 2012 con applicazione degli interessi nella

misura dello 0,95%.

Venerdì 16 Novembre 2012 Per i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente

con l'anno solare, soggetti agli studi di settore e che

approvano il bilancio entro i 120 gg dalla chiusura del

periodo d'imposta, che si avvalgono della facoltà di

effettuare i versamenti entro il 20 agosto con la

maggiorazione dello 0,40%, scade il termine per il

versamento della 4a rata delle imposte risultanti da

UNICO 2012 con applicazione degli interessi nella

misura dello 0,95%.

Venerdì 16 Novembre 2012 Versamento ritenute previdenziali INPS operate dai

datori di lavoro o committenti dei rapporti di

collaborazione sulle retribuzioni/compensi corrisposti

nel mese precedente.

 

 

Aldo Massimo Rossi

                                                              

Dottore Commercialista – Revisore Contabile

 

                     

Studio Focus - Dottori Commercialisti
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