Dopo un lungo periodo di attesa, che ha portato anche alla proroga dell'adempimento,
fissato ora per il 30 novembre, con decreto Mef del 30 ottobre è stato finalmente approvato il
modello definitivo della dichiarazione IMU, e le relative istruzioni; ora si attende solo la
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Sarà necessario presentare la dichiarazione Imu solo in casi
particolari, che possono essere così riassunti: per gli immobili che godono di riduzioni d'imposta e
per le variazioni che determinano una quantificazione diversa dell'imposta (non reperibili da
parte dei Comuni nella banca dati catastale). Un elenco completo di queste tipologie di
immobili è consultabile nelle istruzioni del modello dichiarativo. L'abitazione principale, benché
usufruisca di un'aliquota agevolata, non va mai dichiarata ai fini Imu, questo perché i Comuni
sono a conoscenza dei dati attraverso l'incrocio con le informazioni dell'anagrafe. A tale regola
fa eccezione il caso particolare in cui i coniugi non separati hanno residenze distinte nello stesso
comune.
Restando sempre in tema di Imu, è confermato l'appuntamento con il saldo per il 17
dicembre. È stata infatti respinta la richiesta della proroga avanzata dalla Consulta dei Caf dato
che, il 29 ottobre, il ministro Grilli ha affermato che "le scadenze sono quelle previste e restano
quelle", e che non si possono concedere tempi supplementari per non mettere a rischio gli
obiettivi di riduzione del deficit.
La settimana scorsa, con provvedimento del 22 ottobre, l'Agenzia delle Entrate aveva
approvato il modello di comunicazione che le imprese, colpite e danneggiate dagli eventi
sismici del 20 e del 29 maggio, avrebbero dovuto inviare all'Agenzia delle Entrate entro il 16
novembre per poter accedere al finanziamento garantito dallo Stato, che consente il
pagamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione
obbligatoria sospesi in seguito al sisma di maggio 2012. Questa settimana con provvedimento del
31 ottobre tale scadenza è stata prorogata al 30 novembre. Ma non è tutto qui: il nuovo modello
consente all'imprenditore che ha chiesto un finanziamento che poi si rivela inferiore rispetto
all'effettivo bisogno, di presentare una nuova comunicazione integrativa (che sostituisce la
precedente rivelatasi sottostimata) anche dopo la nuova scadenza del 30 novembre.
Nell'audizione del 31 ottobre presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull'Anagrafe
tributaria Befera ha parlato del nuovo redditometro quale strumento di profonda innovazione nel
campo dell'accertamento sintetico. Esso si basa su una serie di variabili di spesa (circa 100 voci
di spesa) che valutano gli aspetti della vita quotidiana, in particolare: abitazione, mezzi di
trasporto, assicurazioni e contributi, istruzione, tempo libero e cura della persona, investimenti
immobiliari e mobiliari netti e altre spese significative. Le variabili terranno conto del nucleo
familiare e del contesto territoriale del contribuente. L'analisi della spesa servirà per determinare
in maniera sintetica il reddito complessivo del contribuente, partendo dalle spese presenti in
anagrafe tributaria, dalle spese stimate e in minima parte dalle spesa media Istat. Grazie a
questa metodologia, ci si potrà basare prevalentemente su dati certi, senza dimenticare poi il
contraddittorio necessario con il contribuente; in questo modo la presunzione del reddito da
parte del Fisco si ridurrà al minimo. Sarà anche reso disponibile al contribuente il c.d. Redditest,
un software che permetterà un'autodiagnosi sulla coerenza tra il reddito familiare e le spese
sostenute nell'anno. I dati inseriti resteranno noti solo al contribuente e non ne rimarrà alcuna
traccia sul web.
Dal 27 ottobre sono in vigore i nuovi importi per l'iscrizione al registro dei revisori contabili
fissati con il Decreto Mef del 1° ottobre 2012 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26
ottobre):
¨ 50 euro per i tirocinanti, revisori legali persone fisiche e società di revisione;
¨ 100 euro per i revisori legali di altri Paesi dell'Unione Europea o dei Paesi terzi.
Con la circolare 31 ottobre 2012, n. 41, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta per chiarire
alcuni aspetti in materia di assicurazioni estere operanti in Italia in regime di libere prestazioni di
servizi a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 68, D.L. n. 83/2012 c.d. "Decreto Crescita". Tale
norma ha introdotto l'obbligo di sostituzione tributaria per i soggetti di cui all'art. 23 del medesimo
decreto, attraverso i quali sono riscossi i redditi di capitale derivanti dai contratti di assicurazione
sulla vita e di capitalizzazione.
Tornando al recente documento di prassi, in esso l'Agenzia tratta i seguenti aspetti:
¨ regime fiscale previgente delle polizze assicurative offerte in regime di libera prestazione
di servizi, ovvero:
ü imposta sostitutiva sui redditi di capitale corrisposti in dipendenza di contratti
assicurativi;
ü imposta sulle riserve matematiche;
¨ introduzione dell'obbligo di sostituzione tributaria sui redditi di capitale corrisposti in
dipendenza di contratti assicurativi;
¨ imposta sul valore dei contratti assicurativi.
* * *
Con il comunicato stampa 151 del 26 ottobre 2012 il Mef annuncia che dal 1° gennaio 2013
metterà a disposizione gratuitamente la Gazzetta Ufficiale telematica nel formato autentico dato
alle stampe. In questo modo il tradizionale servizio a pagamento (rivolto perlopiù agli addetti ai
lavori del ramo giuridico) cambia pelle, con il preciso obiettivo di avvicinare ogni singolo
cittadino alla legge dello Stato: tutte le nuove edizioni, le serie storiche e la banca dati a partire
dal 1946 saranno rese disponibili sul sito www.gazzettaufficiale.it , graficamente rivisitato per
l'occasione e dotato di comandi intuitivi per ogni tipo di ricerca.
§ DECRETO CRESCITA BIS
Dal 20 ottobre sono entrate in vigore le norme previste dal decreto crescita-bis (d.l.
179/2012), varato dal Governo e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19.10.2012, con cui il
Governo lancia il secondo "round" di norme per favorire la crescita dell'economia e
l'ammodernamento dei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione.
§ TRATTAMENTI MASSOFISIOTERAPICI
Con la risoluzione 96/E del 17 ottobre scorso l'Agenzia delle entrate ha chiarito che sono
esenti Iva le prestazioni rese da massofisioterapisti con diploma conseguito entro il
17.03.1999, a seguito di un corso di formazione triennale. Solo per tali soggetti, infatti, è
stata prevista l'equiparazione alla figura professionale del fisioterapista (D.M. 27.07.2000).
PRASSI DELLA SETTIMANA
§ LE CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Una sintesi dei contenuti delle Circolari dell'Agenzia in ordine cronologico
§ I COMUNICATI STAMPA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Una sintesi dei contenuti dei Comunicati stampa dell'Agenzia in ordine cronologico
SCADENZARIO
§ SCADENZARIO BISETTIMANALE DAL 05.11.2012 AL 19.11.2012
DECRETO CRESCITA BIS (D.L. 179/2012)
Dal 20 ottobre sono entrate in vigore le norme previste dal decreto crescita-bis, varato dal
Governo e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19.10.2012.
Il decreto contiene disposizioni per la crescita del Paese, ulteriori rispetto a quelle stabilite
con il D.l. 83 del 22.06.2012 (decreti crescita o chiamato anche decreto sviluppo). Tra le più
importanti si segnalano:
¨ l'obbligo per le imprese individuali di munirsi di Pec;
¨ l'istituzione dell'INI-PEC, Indice nazionale degli indirizzi Pec di imprese e professionisti;
¨ l'obbligo per i professionisti e gli esercenti attività di vendita di prodotti, di accettare pagamenti con
carte di debito a partire dal 1° gennaio 2014;
¨ la definizione di "start-up innovativa", a cui destinare importanti agevolazioni fiscali, sconti per
l'avvio, e deroghe al diritto societario.
NOVITÀ PIÙ IMPORTANTI DEL DECRETO CRESCITA BIS
PEC
OBBLIGATORIA
PER IMPRESE
INDIVIDUALI
(Art. 5 commi 1 e 2
D.l. 179/2012)
Le imprese individuali che si iscrivono al registro delle imprese o all'albo delle
imprese artigiane dal 21 ottobre 2012 devono dotarsi di una casella di posta
elettronica certificata, c.d. PEC.
Quelle già iscritte alla predetta data, non soggette a procedure
concorsuali, devono depositare presso il registro delle imprese il proprio
indirizzo Pec entro il 31 dicembre 2013.
La sanzione, per l'impresa che presenta la domanda di iscrizione al registro
imprese senza il deposito della Pec, è la sospensione della domanda per 3
mesi, in attesa dell'integrazione della domanda con l'indirizzo di posta
certificata.
L'INI-PEC
(Art. 5 commi 3-6
D.l. 179/2012)
Entro 6 mesi dal 20.10.2012 presso il Ministero per lo sviluppo economico dovrà
essere istituito il pubblico elenco nazionale degli indirizzi di posta elettronica
certificata delle imprese e dei professionisti, chiamato INI-PEC.
L'elenco sarà realizzato a partire dagli elenchi PEC costituiti presso il
registro delle imprese e gli ordini professionali, e potranno accedervi la
pubblica amministrazione, i professionisti e le imprese in esso presenti.
DALL'1.1.2014
OBBLIGO
ACCETTAZIONE
PAGAMENTI CON
CARTA DI DEBITO
(Art. 15 commi 4 e 5
D.l. 179/2012)
Per i soggetti che effettuano attività di:
¨ vendita di prodotti;
¨ prestazioni di servizi, anche professionali
diventa obbligatorio, a partire dal 1° gennaio 2014, accettare i pagamenti
anche tramite carte di debito (es. bancomat). Restano valide le disposizioni in
materia di obblighi di antiriciclaggio previste dal D.lgs. 231/2007.
Con appositi decreti saranno disciplinati gli eventuali importi minimi, le
modalità e i termini di attuazione di questa disposizione.
PEC NELLE
PROCEDURE
CONCORSUALI
(Art. 17 D.l. 179/2012)
Viene esteso l'utilizzo della PEC anche nell'ambito delle procedure
concorsuali: diventeranno così telematiche le comunicazioni dei momenti
essenziali della procedura fallimentare, in modo da velocizzare le
comunicazioni stesse e contenere i costi per la gestione delle procedure. Ad
esempio:
¨ la presentazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento (art. 15 legge
fallimentare);
¨ le comunicazioni ai creditori da parte del curatore (art. 31-bis della legge
fallimentare);
¨ la presentazione della domanda di ammissione al passivo da parte dei creditori
(art. 93 della legge fallimentare).
PROCEDURA DI
COMPOSIZIONE
DELLA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO
(Art. 18 D.l.
179/2012)
La possibilità di ricorso alla procedura di composizione della crisi da
sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio (Legge n. 3/2012) viene
estesa:
¨ al debitore persona fisica (consumatore) che ha assunto obbligazioni
esclusivamente per scopi estranei all'attività d'impresa / professionale svolta;
¨ all'imprenditore agricolo.
MODIFICHE ALLE
SOCIETÀ DI
MUTUO
SOCCORSO
(Art. 23 D.l. 179/2012)
La normativa delle società di mutuo soccorso (l. n. 3818 del 15.04.1886) viene
rivista e resa più attuale a partire dalla definizione stessa di società di mutuo
soccorso e dalle attività che può svolgere:
ART. LEGGE 3818/1886 MODIFICATA
1
Conseguimento della personalità giuridica a norma di legge.
Perseguimento di finalità di interesse generale attraverso l'esclusivo
svolgimento a favore dei soci e familiari conviventi di una o più delle
seguenti attività:
¨ erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitarie1;
¨ erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la
diagnosi e cura delle malattie e degli infortuni;
¨ erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici a
familiari dei soci deceduti;
¨ erogazione di contributi economici e servizi di assistenza a soci che si
trovano in condizioni di gravissimo disagio economico2.
Tali attività sono svolte nei limiti delle disponibilità finanziarie e patrimoniali,
salvi i casi previsti da leggi speciali.
2
Possibilità della società di promuovere attività di carattere educativo e
culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e diffusione di
valori mutualistici.
3 Possono divenire soci ordinari delle società di mutuo soccorso le persone
1 A seguito di infortunio, malattia e invalidità al lavoro e in presenza di inabilità temporanea o permanente.
2 A seguito dell'improvvisa perdita delle fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.
fisiche.
Possono divenire soci altre società di mutuo soccorso, a condizione che i
membri persone fisiche di queste siano beneficiari delle prestazioni rese
dalla Società, nonché i Fondi sanitari integrativi di cui all'articolo 2 in
rappresentanza dei lavoratori iscritti.
E' ammessa la categoria dei soci sostenitori, comunque denominati, anche
persone giuridiche. Essi possono designare sino ad 1/3 del totale degli
amministratori, da scegliersi tra i soci ordinari.
8
In caso di liquidazione o di perdita della natura di società di mutuo
soccorso, il patrimonio e' devoluto ad altre società di mutuo soccorso
ovvero ad uno dei Fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del
bilancio dello Stato.
START-UP
INNOVATIVE
(Art. 25 D.l.
179/2012)
È definita "start- up innovativa" la società di capitali, costituita anche in
forma di cooperativa, residente in Italia, le cui azioni/quote non sono quotate
e che presenta i seguenti requisiti:
1) la maggioranza delle azioni/quote sono detenute da persone fisiche;
2) è costituita e svolge l'attività d'impresa da non più di 48 mesi;
3) ha sede principale degli affari e interessi in Italia;
4) a partire dal secondo anno di attività, il totale del valore della produzione
annua, risultante dall'ultimo bilancio approvato entro 6 mesi dalla chiusura
dell'esercizio, è non superiore a € 5 milioni;
5) non distribuisce e non ha distribuito utili;
6) ha, quale oggetto sociale esclusivo, la produzione e commercializzazione di
prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
7) non è stata costituita per fusione/scissione o a seguito di cessione d'azienda
/ramo d'azienda.
Inoltre deve possedere almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:
1) spese di ricerca e sviluppo (escluse quelle relative all'acquisto di immobili) • al
30% del maggior valore tra costo e valore totale della produzione;
2) impiego come dipendenti/collaboratori, in percentuale • a 1/3 della forza
lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o
che sta svolgendo un dottorato oppure in possesso di laurea e che abbia
svolto, da almeno 3 anni, attività di ricerca;
3) sia titolare o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad
un'invenzione industriale, biotecnologia o una topografia di prodotto a
semiconduttori o una nuova varietà vegetale direttamente afferenti
all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.
Per ottenere lo status di "start-up innovativa" la società deve iscriversi in
una sezione speciale del Registro Imprese, istituito presso le Camere di
Commercio.
Le medesime disposizioni previste per le start-up sono applicabili anche ai
c.d. "incubatori di start-up" ossia alle società di capitali, in possesso di
specifici requisiti, che offrono servizi al fine di sostenere la nascita e lo
sviluppo di start-up innovative.
Per le start-up innovative sono previste alcune deroghe al diritto societario,
entrate in vigore dal 20 ottobre 2012:
¨ il termine di cui agli artt. 2446, comma 2 e 2482-bis, comma 4, C.c. entro il quale
la perdita deve risultare ridotta a meno di 1/3 è posticipato al secondo anno
successivo;
¨ qualora il capitale sociale si riduca al di sotto del limite legale ex artt. 2447 e
2482-ter, C.c. l'assemblea convocata dagli amministratori può deliberare di
rinviare alla chiusura dell'esercizio successivo le decisioni in merito alla riduzione
del capitale sociale e al contemporaneo aumento ad un importo almeno pari al
minimo legale;
¨ se costituite in forma di srl, è consentita la creazione di categorie di quote fornite
di diritti diversi e determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga
all'art. 2468, commi 2 e 3, C.c.;
¨ non sono applicabili le disposizioni relative alle società di comodo né quelle
relative alle società in perdita sistematica;
¨ in caso di crisi sono soggette esclusivamente al procedimento per la
"composizione della crisi da sovraindebitamento".
Sia per le start-up che per i relativi incubatori sono previste delle riduzioni di
oneri per il loro avvio, in vigore dal 20 ottobre 2012. In particolare è prevista
l'esenzione:
¨ dal diritto annuale CCIAA;
¨ dall'imposta di bollo e dei diritti di segreteria richiesti per gli adempimenti presso
il Registro delle Imprese.
Nei confronti dei soggetti (persone fisiche/società) che investono nelle startup
innovative, per il 2013, 2014 e 2015 sono previste alcune agevolazioni, che
attendono però l'assenso della Commissione europea, e che pertanto
ancora non sono in vigore. In particolare, qualora l'investitore sia:
¨ persona fisica: detrazione IRPEF pari al 19% della somma investita nel capitale
sociale della start-up. L'investimento massimo detraibile non può superare €
500.000 e deve essere mantenuto per almeno 2 anni;
¨ società non start-up innovativa: non concorrenza alla formazione del reddito del
20% della somma investita nel capitale sociale della start-up. L'investimento
massimo deducibile non può superare € 1.800.000 e deve essere mantenuto per
almeno 2 anni.
Per le c.d. start-up a vocazione sociale, ossia che operano esclusivamente
nei settori ex art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 155/2006 (assistenza sociale, sanitaria,
socio-sanitaria, educazione, istruzione e formazione, turismo sociale, ecc.) le
predette percentuali di detrazione / deduzione sono aumentate,
rispettivamente, al 25% e al 27%.
ATTIVITÀ
AGRICOLA
(Art. 36 comma 8
D.l. 179/2012)
Con l'intervento del decreto crescita-bis, che integra il comma 1, dell'art. 2,
D.Lgs. n. 99/2004, ora non costituisce distrazione dall'esercizio esclusivo delle
attività agricole la locazione, il comodato e l'affitto di:
¨ fabbricati ad uso abitativo;
¨ terreni e fabbricati ad uso strumentale alle attività agricole ex art. 2135, C.c.
(coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse);
sempreché i ricavi derivanti dalla locazione / affitto siano marginali rispetto a
quelli dell'attività agricola esercitata, ossia siano non superiori al 10% dei
ricavi complessivi.
I predetti ricavi rimangono soggetti a tassazione secondo le regole previste
dal TUIR.
AGEVOLAZIONI
PER LE IMPRESE
DELLE ZONE
URBANE
DELL'OBIETTIVO
CONVERGENZA
(Art. 37 D.l.
179/2012)
A favore delle imprese di micro/piccola dimensione localizzate o che si
localizzano, entro la data fissata dal Decreto attuativo della disposizione in
esame, nelle Zone Urbane di cui alla delibera CIPE 8.5.2009, n. 14, ricadenti
nelle regioni ammissibili all'obiettivo "Convergenza" ex regolamento CE n.
1083/2006, è previsto il finanziamento delle agevolazioni consistenti:
¨ nell'esenzione dalle imposte sui redditi/IRAP per i primi 5 periodi d'imposta;
¨ nell'esenzione dall'IMU;
¨ nell'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente,
per i primi 5 anni di attività.
VERSAMENTI DI
IMPOSTE PER
CONTO DEI
CONTRIBUENTI
NON PIÙ ESENTI
IVA
(Art. 38 comma 2
lett. b) D.l.
179/2012)
Per effetto della modifica dell'art. 10, comma 1, n. 5 del DPR n. 633/72 non
possono più fruire dell'esenzione Iva le "operazioni relative ai versamenti di
imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche
disposizioni di legge, da aziende ed istituti di credito".
TRATTAMENTI MASSOFISIOTERAPICI ESENTI IVA SOLO PER DIPLOMI CONSEGUITI
ENTRO IL 17.03.1999
Con la risoluzione 96/E del 17 ottobre scorso l'Agenzia conferma un orientamento già espresso
in passato nella risoluzione n. 70/E del 13 aprile 2007: le prestazioni erogate da un
massofisioterapista, con diploma conseguito dopo la data del 17.03.1999, non sono esenti Iva, sia
che il corso di formazione abbia avuto durata triennale o biennale.
L'esenzione Iva opera solo con riferimento ai massofisioterapisti con diploma conseguito entro
il 17.03.1999, a seguito di un corso di formazione triennale. Solo per tali soggetti, infatti, è stata
prevista l'equiparazione alla figura professionale del fisioterapista (D.M. 27.07.2000).
QUANDO I TRATTAMENTI MASSOFISIOTERAPICI SONO ESENTI IVA
PRESTAZIONI
SANITARIE ESENTI
IVA
(Art. 10 comma 1
del D.p.r. 633/72)
Sono esenti Iva3 le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla
persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza di
cui all'art. 99, RD n. 1265/34 ovvero individuate da uno specifico Decreto
ministeriale. L'esenzione spetta, in particolare, ai seguenti soggetti:
¨ medici,
¨ farmacisti,
¨ odontotecnici,
¨ ottici,
¨ meccanici ortopedici ed ernisti,
¨ puericultrici,
¨ laboratori radiologici/di analisi mediche e di ricerche cliniche in qualsiasi forma
organizzati (CM 3.8.79, n. 25).
Con il DM 17.5.2002 l'esenzione IVA è stata estesa anche alle prestazioni
professionali rese da:
¨ biologi,
¨ psicologi;
¨ odontoiatri di cui alla Legge n. 409/85;
¨ operatori abilitati all'esercizio delle professioni sanitarie di cui al DM 29.3.2001
che eseguono una prestazione sanitaria prevista dai Decreti che ne definiscono i
rispettivi profili. Cioè:
PROFESSIONI SOGGETTI
SANITARIE
INFERMIERISTICHE E
OSTETRICA
Infermiere
Ostetrica
Infermiere pediatrico
SANITARIE RIABILITATIVE Podologi
Fisioterapisti
Logopedisti
Ortottisti – assistenti di oftalmologia
Terapisti della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva
Tecnici della riabilitazione psichiatrica
Terapisti occupazionali
Educatori professionali
TECNICO - SANITARIE AREA DIAGNOSTICA AREA TECNICO ASSISTENZIALE
tecnici audiometristi tecnici ortopedici
tecnici sanitari di
laboratorio di biomedico
tecnici audio protesisti
tecnici sanitari di radiologia
biomedica
tecnici della fisiopatologia
cardiocircolatoria e
perfusione cardiovascolare
tecnici di
neurofisiopatologia
igienisti dentali
dietisti
TECNICHE DELLA
PREVENZIONE
Tecnici della prevenzione negli ambienti di lavoro
Assistenti sanitari
Esenzione Iva
per i
massofisioterapisti
(Risoluzione
Agenzia delle
Entrate n. 96/E del
17.10.2012)
Nella tabella riportata al paragrafo precedente non figura il masso
fisioterapista, ma solo il fisioterapista, pertanto è sorto il dubbio se a tale
categoria professionale sia o meno applicabile il regime di esenzione Iva.
È utile ricordare che è prevista l'equiparazione in base tra il diploma
universitario di fisioterapista ed il diploma di massofisioterapista conseguito
entro il 17.3.99 a seguito di corsi di durata triennale. A stabilirlo è l'art. 4,
comma 1, Legge n. 42/99 e il DM 27.7.2000.
Di recente l'Agenzia delle Entrate, ha affrontato la questione con la
Risoluzione 17.10.2012, n. 96/E, in risposta ad una consulenza giuridica. In tale
sede l'Agenzia conferma quanto disposto dalla Legge 42/1999 e dal D.m.
27.7.200, ossia che l'esenzione può essere applicata soltanto dai
massofisioterapisti "triennali" che hanno conseguito il titolo entro il 17.3.99.
Prima di pubblicare la risoluzione, infatti, l'Agenzia ha chiesto un parere al
competente ministero della salute che, con Nota 7.8.2012, ha chiarito che: "Il
diploma di Massofisioterapista con formazione triennale, conseguito entro il
17 marzo 1999, è equipollente al titolo universitario abilitante all'esercizio della
professione sanitaria di Fisioterapista … pertanto i possessori di tale titolo
rientrano tra gli esercenti le professioni sanitarie di cui al punto c) del comma
1, dell'articolo 1 del DM 17.05.2002. Di conseguenza, si evidenzia che i
possessori di un titolo di Massofisioterapista conseguito dopo l'entrata in
vigore della legge n. 42/99 [17.3.99], al termine di corsi di durata biennale o
triennale … non potranno usufruire, in caso di emissione di documentazione
fiscale per prestazioni rese in regime libero professionale, dell'esenzione IVA
prevista dal citato D.M. 17 maggio 2002".
L'esenzione IVA, non è quindi applicabile alle prestazione rese dai
massofisioterapisti:
¨ "triennali" diplomati dopo il 17.3.99;
¨ "biennali", a prescindere dalla data di conseguimento del titolo.
La soluzione proposta dall'Agenzia era stata peraltro già evidenziata nella
Risoluzione 13.4.2007, n. 70/E nella quale è stato specificato che "poiché i
massofisioterapisti in possesso di un titolo conseguito in base ad un corso di
formazione biennale non sono riconducibili ai profili professionali sanitari
delineati dal competente Ministero della Salute (né in via diretta, né per il
tramite del riconoscimento di equipollenza), alle prestazioni da essi rese non
possa essere applicato il regime di esenzione dell'IVA di cui all'art. 10, n. 18
del D.P.R. n. 633/1972, come peraltro affermato dal Ministero della Salute con
nota del 20 settembre 2002".
PRASSI DELLA SETTIMANA
RASSEGNA della PRASSI dell'AGENZIA DELLE ENTRATE
LE CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Circolare n. 41 del 31 Ottobre 2012 L'Agenzia chiarisce che le imposte sui redditi di capitale
di natura assicurativa e sulle riserve matematiche dei
rami vita devono essere applicate anche dai soggetti
che riscuotono i redditi derivanti dai contratti stipulati da
contribuenti residenti con compagnie estere di
assicurazione.
Questi intermediari, infatti, devono operare in qualità di
sostituto d'imposta quando la compagnia assicurativa
estera non esercita l'apposita opzione.
I COMUNICATI STAMPA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Comunicato stampa del 31 Ottobre
2012
L'Agenzia informa che con il provvedimento del 31
ottobre è stata prorogata dal 16 novembre al 30
novembre la scadenza entro la quale le imprese colpite
dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 devono
presentare la comunicazione per accedere al
finanziamento garantito dallo Stato. Se gli imprenditori
danneggiati hanno bisogno di un importo superiore a
quello originariamente stimato, possono, inoltre,
presentare una comunicazione integrativa anche dopo
la nuova scadenza fissata.
Comunicato stampa del 31 Ottobre
2012
L'Agenzia rende noto che, con la circolare 41/E del
31.10.2012, ha fornito indicazioni per l'applicazione delle
imposte sui redditi di capitale di natura assicurativa e
sulle riserve matematiche dei rami vita a carico degli
intermediari, quando la compagnia estera non esercita
apposita opzione. L'art. 68 del D.l. 83/2012, infatti, ha
introdotto l'obbligo di sostituzione tributaria per i soggetti
di cui all'art. 23 del medesimo decreto, attraverso i quali
sono riscossi i redditi di capitale derivanti dai contratti di
assicurazione sulla vita e di capitalizzazione.
SCADENZARIO
LO SCADENZARIO BISETTIMANALE DAL 05.11.2012 AL 19.11.2012
Sabato 10 Novembre 2012 Termine ultimo, per il CAF o professionista abilitato, per
la consegna al dipendente o pensionato del modello
730/2012 integrativo e del prospetto di liquidazione
mod. 730-3/2012 integrativo
Lunedì 12 Novembre 2012 Termine ultimo, per il CAF o professionista abilitato per
la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei
dati contenuti nelle dichiarazioni modello 730/2012
integrativo e mod. 730-4/2012 integrativo
Giovedì 15 Novembre 2012 Emissione e registrazione delle fatture differite relative a
beni consegnati o spediti nel mese solare precedente
e risultanti da documento di trasporto o da altro
documento idoneo a identificare i soggetti contraenti
Giovedì 15 Novembre 2012 Registrazione delle operazioni effettuate nel mese
solare precedente dai soggetti esercenti il commercio
al minuto e assimilati
Giovedì 15 Novembre 2012 Annotazione dell'ammontare dei corrispettivi percepiti
da parte delle associazioni sportive dilettantistiche
nell'esercizio di attività commerciali con riferimento al
mese precedente
Giovedì 15 Novembre 2012 Comunicazione in carta libera delle minusvalenze di
ammontare > € 50.000 da inviare mediante
raccomandata A/R alla Direzione Regionale delle
Entrate competente. Adempimento a carico dei
soggetti IRES.
Giovedì 15 Novembre 2012 Regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute
non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro
il 16 ottobre 2012 (ravvedimento).
Venerdì 16 Novembre 2012 Versamento a cura dei sostituti d'imposta che
effettuano le operazioni di conguaglio relative
all'assistenza fiscale ai sensi dell'art. 19, D.M. n.
164/1999, delle somme a saldo ed in acconto
trattenute sugli emolumenti o sulle rate di pensione
corrisposte nel mese precedente
Venerdì 16 Novembre 2012 Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro
dipendente e autonomo corrisposti nel mese
precedente
Venerdì 16 Novembre 2012 Versamento della rata dell'addizionale regionale e
comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori dipendenti
e pensionati sulle competenze del mese precedente a
seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno
Venerdì 16 Novembre 2012 Versamento in unica soluzione dell'addizionale
regionale e comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori
dipendenti e pensionati sulle competenze del mese
precedente a seguito delle operazioni di cessazione
del rapporto di lavoro
Venerdì 16 Novembre 2012 Versamento imposta sostitutiva sulle somme erogate ai
dipendenti, nel mese precedente, in relazione a
incrementi di produttività, innovazione ed efficienza
legati all'andamento economico delle imprese (art. 53
del D.L. n. 78/2010)
Venerdì 16 Novembre 2012 Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale
comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e
pensionati sulle competenze del mese precedente
Venerdì 16 Novembre 2012 Versamento ritenute alla fonte su indennità di
cessazione del rapporto di agenzia/collaborazione a
progetto corrisposte nel mese precedente
Venerdì 16 Novembre 2012 Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da
perdita di avviamento commerciale corrisposti nel
mese precedente
Venerdì 16 Novembre 2012 Versamento ritenute alla fonte su contributi, indennità
e premi vari corrisposti nel mese precedente
Venerdì 16 Novembre 2012 Versamento ritenute alla fonte su interessi e redditi di
capitali vari corrisposti o maturati nel mese
precedente
Venerdì 16 Novembre 2012 Versamento da parte dei condomini delle ritenute
operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel
mese precedente per prestazioni relative a contratti di
appalto di opere o servizi effettuate nell'esercizio di
impresa
Venerdì 16 Novembre 2012 Versamento dell'IVA dovuta per il mese precedente
per i contribuenti IVA mensili
Venerdì 16 Novembre 2012 Versamento dell'IVA dovuta per il secondo mese
precedente per i contribuenti IVA mensili che hanno
affidato a terzi la tenuta della contabilità a terzi
optando per il regime previsto dall'art. 1, comma 3,
DPR 100/98
Venerdì 16 Novembre 2012 Versamento della 9° rata dell'Iva relativa all'anno 2011
risultante dalla dichiarazione annuale, con
maggiorazione degli interessi
Venerdì 16 Novembre 2012 Per i contribuenti Iva mensili/trimestrali, termine per la
presentazione della comunicazione dei dati contenuti
nelle dichiarazioni d'intento ricevute per le quali le
operazioni effettuate senza l'applicazione dell'Iva sono
confluite nella liquidazione con scadenza 16
novembre.
Venerdì 16 Novembre 2012 Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi
alle attività svolte con carattere di continuità nel mese
precedente
Venerdì 16 Novembre 2012 Per i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente
con l'anno solare e che approvano il bilancio entro
120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, tenuti ai
versamenti delle imposte derivanti da Unico 2012, che
hanno effettuato il 1° versamento entro il 18.06.2012 o
entro il 09.07.2012 (in base alla proroga prevista dal
D.P.C.M. 06.06.2012), scade il termine per il versamento
della 6a rata delle imposte derivanti da UNICO 2012,
con applicazione degli interessi nella misura dell'1,63%
per chi ha versato la 1a rata entro il 18.06.2012 o
dell'1,40% per chi ha versato la 1a rata entro il
09.07.2012.
Venerdì 16 Novembre 2012 Per le persone fisiche titolari di partita Iva tenute ad
effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni
annuali, che hanno scelto il pagamento rateale e
hanno versato la 1a rata delle imposte entro il 9 luglio
2012 (proroga prevista dal D.P.C.M. 06.06.2012), scade
il termine per il versamento della 6a rata delle imposte
risultanti dalla dichiarazione annuale, con
applicazione degli interessi nella misura dello 1,40%.
Venerdì 16 Novembre 2012 Per le società di persone ed enti equiparati di cui
all'art. 5 del TUIR tenuti ai versamenti risultanti dalle
dichiarazioni annuali, che hanno scelto il pagamento
rateale e hanno versato la 1a rata delle imposte entro
il 18 giugno o 9 luglio (in base alla proroga prevista dal
D.P.C.M. 06.06.2012), scade il termine per il
versamento della 6a rata delle imposte risultanti dalla
dichiarazione annuale, con applicazione degli
interessi nella misura dell'1,63% per chi ha versato la
1a rata entro il 18.06.2012 o dell'1,40% per chi ha
versato la 1a rata entro il 09.07.2012.
Venerdì 16 Novembre 2012 I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con
l'anno solare, NON soggetti agli studi di settore e che
approvano il bilancio entro i 120 gg dalla chiusura del
periodo d'imposta, che si avvalgono della facoltà di
versare le imposte derivanti da UNICO 2012 in forma
rateale entro il 18 luglio 2012 con la maggiorazione
dello 0,40%, devono versare la 5a rata delle imposte
risultanti da UNICO 2012 con la maggiorazione dello
0,40% a titolo di interesse corrispettivo e gli interessi
dello 1,30%.
Venerdì 16 Novembre 2012 Le società di persone e gli enti equiparati, NON
soggetti agli studi di settore, che si avvalgono della
facoltà di versare le imposte derivanti da UNICO 2012
in forma rateale entro il 18 luglio 2012 con la
maggiorazione dello 0,40%, devono versare la 5a rata
delle imposte risultanti da UNICO 2012 con la
maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse
corrispettivo e gli interessi dello 1,30%.
Venerdì 16 Novembre 2012 Per le persone fisiche e le società di persone soggette
agli studi di settore, che si avvalgono della facoltà di
effettuare i versamenti entro il 20 agosto con la
maggiorazione dello 0,40%, scade il termine per il
versamento della 4a rata delle imposte risultanti da
UNICO 2012 con applicazione degli interessi nella
misura dello 0,95%.
Venerdì 16 Novembre 2012 Per i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente
con l'anno solare, soggetti agli studi di settore e che
approvano il bilancio entro i 120 gg dalla chiusura del
periodo d'imposta, che si avvalgono della facoltà di
effettuare i versamenti entro il 20 agosto con la
maggiorazione dello 0,40%, scade il termine per il
versamento della 4a rata delle imposte risultanti da
UNICO 2012 con applicazione degli interessi nella
misura dello 0,95%.
Venerdì 16 Novembre 2012 Versamento ritenute previdenziali INPS operate dai
datori di lavoro o committenti dei rapporti di
collaborazione sulle retribuzioni/compensi corrisposti
nel mese precedente.
Aldo Massimo Rossi
Dottore Commercialista – Revisore Contabile
Studio Focus - Dottori Commercialisti
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Brescia Via Aldo Moro nc. 48 (Torre Ambrosiana – P. 3°)
( Tel. +39.030.2426882
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