sabato 26 maggio 2012

Le prestazioni di "E-Commerce"

 Le prestazioni di “E-Commerce”

Premessa
Il Commercio Elettronico (“E-Commerce”) è uno strumento che da la possibiltà di acquistare prodotti e servizi on-line, attraverso il Word Wide Web, pagando con carta di credito o moneta digitale o al ricevimento della merce.


Tipologie
Le imprese che intendono svolgere attività di commercio elettronico devono comunicare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione di inzio attività dalla quale deve risultare, obbligatoriamente
l’indirizzo del sito Web e i dati identificativi dell’internet service provider (art 35 del DPR 633/72). Il Fisco distingue due tipologie di commercio elettronico a seconda del tipo di bene scambiato:

·         Commercio Elettronico Diretto (on-line): si verifica quando la cessione dei beni immateriali o digitalizzati (quali software, licenze d’uso, e-book etc.) viaggiano attraverso i collegamenti informatici ed arrivano al computer del compratore con la semplice connessione al sito del venditore.

·         Commercio Elettronico Indiretto (off-line): si realizza quando l’ordine dei beni materiali viene effettuato on-line, ma la consegna del bene avviene materialmente utilizzando tradizionali mezzi di trasporto (servizio postale, corrieri nazionali ed internazionali).

Nel “modello off-line” il commercio elettronico è inteso come una forma tecnologica di vendita tradizionale (in pratica una forma innovativa di vendita a distanza), nel “modello on-line” viene assimilato ad un servizio dovuto all’attuazione di invio di “beni” in rete.


Il Commercio Elettronico Indiretto

Le operazioni in Italia

Le operazioni di commercio elettronico indiretto effettuate tra soggetti entrambi residenti nel territorio italiano, sono assimilabili alle vendite di beni per corrispondenza. Le operazioni inquadrate nella forma “business to consumer o B2C” (tra azienda e consumatore finale), non sono soggette all’obbligo di emissione della fattura (se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione), come previsto dall’articolo 22 del d.P.R. n. 633 del 1972, né all’obbligo di certificazione mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale ai sensi dell’articolo 2, del d.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696. I corrispettivi delle vendite devono, tuttavia, essere annotati nel registro previsto dall’articolo 24 del d.P.R. n. 633 del 1972". (Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, Risoluzione 5 novembre 2009, n.274/E: Regime fiscale commercio elettronico indiretto e diritto di recesso). Nelle vendite tra aziende, inquadrate nella forma “business to business o B2B” permangono invece tutti gli obblighi di emissioni dei documenti fiscali sopra citati.


Le operazioni intracomunitarie

Le operazioni di commercio elettronico indiretto che hanno luogo tra soggetti residenti in due Paesi diversi, entrambi appartenenti all’Unione Europea, sono soggette alla disciplina Iva applicabile alle operazioni intracomunitarie, contenuta negli articoli 40, comma 4, lettera b) (acquisti comunitari), e 41, comma 1, lettera b) (cessioni comunitarie), del D.L. n. 331 del 1993.


Le operazioni internazionali

Le operazioni di commercio elettronico aventi ad oggetto beni provenienti da Stati non appartenenti all’Unione Europea, oppure beni ceduti da soggetti italiani ad acquirenti residenti in Paesi non comunitari, seguono le disposizioni previste, per gli acquisti e le cessioni di beni, dagli artt. 67 e ss. del DPR n. 633/72 per le importazioni, e dall’articolo 8 del medesimo decreto per le esportazioni.


Il Commercio Elettronico Diretto

Le operazioni di commercio elettronico diretto rappresentano sempre, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, operazioni assimilate alle prestazioni di servizi.

Le operazioni in Italia.

Nel commercio elettronico diretto, all’interno del territorio italiano, la disciplina Iva relativa le operazioni tra soggetti residenti, segue quella inerente le prestazioni di servizi.



Le operazioni intracomunitarie.

Nelle operazioni intracomunitarie, è necessario conoscere se la prestazione viene svolta tra due soggetti passivi Iva (business to business) o tra un soggetto passivo Iva e un consumatore finale (business to consumer).


Prestazioni tra soggetti passivi

Per quel che concerne le operazioni di commercio elettronico diretto, tra soggetti residenti in due Paesi diversi, entrambi appartenenti all’Unione Europea, si applica la normativa Iva sulle prestazioni di servizi rese in ambito intracomunitario (tassazione nel luogo in cui è stabilito il committente).

Le prestazioni effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro paese UE e ricevute da soggetti passivi italiani (“rapporti business to business o B2B”) sono assoggettate ad Iva con emissione di autofattura ex art. 17, c.2, DPR 633/1972.

Le prestazioni rese da un soggetto passivo italiano nei confronti di un soggetto passivo stabilito in un altro paese UE (“rapporti business to business o B2B”) sono da considerarsi fuori campo Iva. Il prestatore nazionale emette fattura fuoricampo Iva ex art. 7-ter, DPR 633/1972.

Prestazioni a consumatori finali

Nelle prestazioni rese, all’interno della Comunità Europea, da un soggetto passivo di imposta ad un consumatore finale l’operazione è sempre soggetta ad Iva nel paese di stabilimento del prestatore. In dettaglio avremo che nelle prestazioni rese da un soggetto passivo UE verso consumatori finali italiani ("rapporti business to consumer o B2C”), l’operazione è soggetta ad imposta nel Paese di stabilimento del prestatore.

Nelle prestazioni rese da un operatore nazionale nei confronti di privati comunitari ("rapporti business to consumer o B2C”), rilevante ai fini Iva è sempre il luogo di stabilimento del prestatore. La fatturazione, eseguita dal prestatore italiano, sarà soggetta ad Iva ex art 7-ter, c.1, lett.b, DPR 633/1972


Operazioni internazionali


Prestazioni tra soggetti passivi.

Nei rapporti tra operatori residenti all’interno del territorio italiano con operatori residenti al di fuori della Comunità Europea si segue la disciplina delle prestazioni di servizi con tassazione nel luogo ove è stabilito il committente a prescindere dalla residenza del prestatore e dal luogo in cui la prestazione viene eseguita. Ad esempio un soggetto italiano che presta un servizio di e-commerce ad un soggetto statunitense dovrà emettere fattura senza addebito di Iva (fuori campo Iva). Una prestazione posta in essere da un operatore residente al di fuori della Comunità Europea e ricevuta da un operatore soggetto passivo italiano sarà assoggettata ad Iva in Italia attraverso il meccanismo del Reverse Charge.



Prestazioni verso consumatori finali. Regime speciale per le operazioni rese da operatori extracomunitari verso consumatori finali. La direttiva 2002/38/CE, con riferimento all’Iva ha introdotto un regime speciale per le operazioni di commercio elettronico diretto poste in essere da operatori non comunitari verso consumatori finali. I servizi prestati tramite mezzi elettronici da soggetti stabiliti al di fuori del territorio della Comunità Europea a consumatori finali stabiliti nella Comunità Europea sono assoggettati ad imposizione Iva nel luogo del beneficiario dei servizi (ovvero nel paese di destinazione). Ogni operatore extracomunitario, che non operi per il tramite di una stabile organizzazione situata nel territorio di uno Stato membro dell’Unione Europea, è chiamato a identificarsi fiscalmente in un Paese comunitario. A tal fine, l’operatore extracomunitario deve presentare un’apposita dichiarazione di inizio attività, cui deve essere allegata un’autocertificazione dalla quale si evinca che il richiedente non sia già identificato in un altro Stato membro. All’operatore extra-UE così identificatosi sono richiesti svariati adempimenti contabili (es. conservazione per dieci anni dei documenti e dei dati informatici relativi alle transazioni, certificazione mediante fattura, presentazione di una dichiarazione trimestrale, ecc.).

Le operazioni che costituiscono commercio elettronico diretto.

Nel commercio elettronico diretto, il documento rilevante ai fini Iva è la fattura emessa al momento del pagamento, che avviene contestualmente alla fruizione della prestazione, il tutto on-line (Risoluzione n. 274 / E del 03 Luglio 2008 dell'Agenzia delle Entrate). La Direttiva 2006/112/CE del 28/11/2006 fornisce all’allegato II, l’elenco non tassativo delle operazioni interessate dalla disciplina. Restano esclusi i servizi prestati on-line a titolo gratuito. Si ricorda inoltre che l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 36/E/2010, ha precisato che anche i servizi prestati da E-bay rientrano tra i servizi elettronici.

Allegato II.

ELENCO INDICATIVO DEI SERVIZI FORNITI PER VIA ELETTRONICA DI CUI ALL’ARTICOLO 56, PARAGRAFO 1, LETTERA K DELLA Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28/11/2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.

1.      Fornitura di siti web e web-hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature;

2.      fornitura di software e relativo aggiornamento;

3.      fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati;

4.      fornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o d’azzardo, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento;

fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza

 

 

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