sabato 22 dicembre 2012

Dal 1° gennaio, obbligo di fatturazione per tutti i servizi fuori campo IVA - Nel documento emesso deve essere riportata la dicitura "inversione contabile";

Dal 1° gennaio, obbligo di fatturazione per tutti i servizi, UE e non UE, fuori campo IVA e nell documento emesso deve essere riportata la dicitura inversione contabile”; mentre i servizi effettuati fuori dalla UE: in tal caso, nella fattura emessa deve essere riportata la dicitura operazione non soggetta”.

Si tratta di una delle novità in materia, già contenute nel DL 216/2012 e inserite nella legge di stabilità, che ieri ha ottenuto il via libera dal Senato

Con l’approvazione da parte del Senato della legge di stabilità 2013, le novità in materia di fatturazione, contenute nell’art.1 del DL 216/2012, sono state accorpate nel predetto provvedimento, così da consentirne una conversione in legge più spedita.

In tale ambito si introducono diverse e rilevanti modifiche alla disciplina della fatturazione, alcune delle quali impattano in maniera significativa sulle procedure poste in essere dalle aziende.

In questa sede, intendiamo focalizzare l’attenzione sulle novità previste per le operazioni attive, e più nello specifico per le prestazioni di servizi, per le quali il nuovo comma 6-bis dell’art. 21 del DPR 633/72 introduce un generalizzato obbligo di emissione della fattura per tutte le operazioni fuori campo IVA per carenza del presupposto territoriale, di cui agli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72.

 

A partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2013, invece, il quadro normativo è il seguente:

 

- prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti passivi d’imposta in altro Stato UE: l’obbligo di fatturazione sussiste in tutti i casi in cui il committente comunitario sia debitore dell’imposta nello Stato in cui l’operazione rileva territorialmente. Nel documento emesso deve essere riportata la diciturainversione contabile”;


- prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dalla UE: in tal caso, nella fattura emessa deve essere riportata la dicituraoperazione non soggetta”.

 

Evidenziando sin da subito che, a differenza di quanto previsto in precedenza, in cui l’obbligo di fatturazione era circoscritto ai soli servizi “generici” di cui all’art. 7-ter, resi a soggetti passivi d’imposta in altro Stato UE, a partire dal prossimo 1° gennaio 2013 l’obbligo in questione è esteso tutte le prestazioni di servizi, e quindi anche a quelle in deroga previste negli artt. 7-quater e 7-quinquies del DPR 633/72, è bene prestare attenzione all’esatto ambito applicativo del nuovo art. 21, comma 6-bis del DPR 633/72.

Tale attenzione riguarda soprattutto la prima delle due ipotesi delineate, poiché è espressamente previsto che l’obbligo di fatturazione riguarda solamente quelle prestazioni di servizi rese a soggetti passivi UE, per le quali l’imposta è dovuta da parte del committente comunitario nel Paese in cui lo stesso è stabilito.

Ciò che rileva, dunque, non è solamente l’esclusione da IVA in Italia per carenza del presupposto territoriale, bensì è altresì richiesto che l’imposta debba essere assolta dal committente UE nel suo Paese con il meccanismo dell’inversione contabile, la cui verifica non è sempre del tutto agevole.

Esemplificando:
- servizio di un impresa italiana nei confronti di una società francese: prestazione fuori campo IVA ai sensi dell’art. 7ter del DPR 633/72, imposta dovuta in Francia ad opera del committente con inversione contabile. In tale ipotesi sussiste l’obbligo di fatturazione, in quanto è stato verificato il requisito della debenza d’imposta ad opera del committente UE;


- servizio di intermediazione immobiliare reso da soggetto IVA italiano nei confronti di una società tedesca relativamente ad un immobile situato in Francia: prestazione fuori campo IVA ai sensi dell’art. 7-quater, lett. a), del DPR 633/72, in quanto l’immobile non è situato nel territorio dello Stato. L’imposta è in tal caso dovuta in Francia, quale Paese di ubicazione dell’immobile, ma il debitore dell’imposta non è il committente tedesco, in quanto non soggetto passivo IVA in Francia, bensì il prestatore italiano che deve identificarsi ai fini IVA in Francia per assolvere il tributo. In tale ipotesi, dunque, non sussiste l’obbligo di emissione della fattura.

 

Al contrario, per i servizi resi a soggetti passivi d’imposta extra-UE, è sufficiente la carenza del presupposto territoriale in Italia affinché sussista l’obbligo di emissione della fattura, poiché si fa riferimento ad operazioni che “si considerano effettuate fuori dell’Unione europea”, senza alcuna indicazione in merito al debitore del tributo.

 

 

Non esitate a contattare lo studio per approfondimenti e delucidazioni

 

 

Aldo Massimo Rossi

                                                              

Dottore Commercialista – Revisore Contabile

 

                     

Studio Focus - Dottori Commercialisti
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martedì 18 dicembre 2012

REGIME IVA PER CASSA E ALTRE NOVITA'

Il Decreto MEF 11 ottobre 2012, attuativo del regime dell'IVA per cassa, è stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2012. Il nuovo regime dell'IVA per cassa, cui possono accedere i soggetti con volume d'affari non superiore ai 2 milioni di euro, è stato istituito dall'art. 32-bis, D.L. n. 83/2012 ed è entrato comunque in vigore già dallo scorso 1° dicembre. Le modalità di opzione per il nuovo regime sono state definite con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 21 novembre 2012, mentre alcuni chiarimenti sono stati forniti con la Circolare 26 novembre 2012, n. 44.

Il D.L. salva – infrazioni (D.L. n. 216/2012), varato venerdì scorso dal Consiglio dei Ministri, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 dicembre scorso ed è entrato in vigore da tale data. Il decreto, tra le varie norme, prevede anche la parificazione della fattura elettronica con la fattura cartacea, attuando quanto previsto dal legislatore comunitario con la direttiva 2010/45/UE. Per il controllo della "genuinità" del documento si farà leva su sistemi di controllo di gestione che consentono di risalire alla connessione tra fattura ed operazione. Al contribuente è lasciata la scelta del formato in cui viene emessa la fattura elettronica (Xml, ma anche mail con Pdf allegato, fax ricevuto su pc, ecc.). Le fatture elettroniche possono essere conservate anche solo in formato elettronico.

Nel testo il Governo non è riuscito ad inserire anche l'alleggerimento delle sanzioni per chi sbaglia a compilare il quadro RW di UNICO, dedicato all'indicazione degli investimenti all'estero.

E' possibile che il Governo cerchi comunque di inserire tale previsione all'interno della Legge di Stabilità 2013, che è l'ultimo atto legislativo prima dello scioglimento delle Camere.

Nel frattempo, il Decreto Sviluppo-bis ha incassato il voto di fiducia definitivo. Ora si attende solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione. Le misure contenute nel testo sono, per la maggior parte, "auto-applicative", nel senso che non necessitano di decreti attuativi, soprattutto in materia di start up, come il credito d'imposta per le nuove assunzioni, le agevolazioni fiscali per chi investe in capitale umano e le regole semplificate per i contratti a termine. Il capitolo che richiede, invece, il maggior numero di provvedimenti attuativi è quello dell'Agenda digitale.

Con la conversione in legge del D.l. 174/2012, poi, è stata resa definitiva la proroga al 4 febbraio 2013 della dichiarazione Imu 2012. L'articolo 9, comma 3, lett. b) del D.l. 174/2012, dopo la sua conversione in L. 213 del 7.12.2012, sostituisce le parole "30 settembre 2012", contenute nell'art. 13 comma 12-bis della manovra Monti, con le seguenti: "novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del modello di dichiarazione dell'imposta municipale propria e delle relative istruzioni". È stato così "ufficializzato" quanto già anticipato dal Mef con il comunicato stampa del 28.11.2012, a ridosso della scadenza (posticipata) del 30.11.2012.

Dopo lo stop definitivo al Decreto sul riordino delle Province, lo scorso martedì 10 dicembre il Senato ha bloccato anche il disegno di legge Delega fiscale. Occorrerà, quindi, attendere ormai la prossima legislatura per la Riforma del Catasto, le semplificazioni, la nuova riscossione e la codificazione dell'abuso del diritto previste nel Ddl. Probabilmente verrà, invece, salvata la norma che annulla le c.d. "cartelle pazze", che potrà essere recuperata inserendola in un emendamento alla Legge di Stabilità 2013, l'ultimo provvedimento dell'attuale legislatura.

La Commissione Giustizia del Senato ha dato il via libera alla Riforma forense, che così è pronta per approdare in Aula il prossimo 19 dicembre, dove sarà esaminata subito dopo aver licenziato la Legge di Stabilità 2013. Sono stati bocciati i 160 emendamenti che avrebbero potuto frenare l'iter parlamentare del testo. I radicali, tuttavia, contestano il non inserimento nel testo di una norma che preveda la liberalizzazione dell'accesso alla professione. Il Pd, invece, è convinto della necessità della riforma, pur contestando alcuni punti deboli di essa, quali la scarsa tutela dei giovani avvocati e la facilitazione al loro ingresso nella professione.

Sono stati, poi, resi disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it le bozze dei modelli IVA 2013, CUD 2013, Parametri 2013 per imprese e professionisti, 730/2013 ed UNICO ENC 2013.

Per quanto riguarda la bozza dei modelli IVA 2013, tra le novità di quest'anno rileva soprattutto l'Iva per cassa: ad essa sono stati dedicati il campo 3 del rigo VE36, per le operazioni  attive, e il campo 3 del rigo VF 19 per le operazioni passive. Nel quadro VO, inoltre, è stato inserito il rigo VO15 per i contribuenti interessati ad optare per il nuovo regime. Tra le altre novità si segnala la soppressione del quadro VR: d'ora in avanti per chiedere il rimborso del credito Iva annuale bisognerà compilare il quadro VX (rigo VX4), o in alternativa il quadro RX del modello Unico se si presenta la dichiarazione unificata. È stato inserito anche il nuovo campo 3 del rigo VL 29, dedicato ai versamenti sospesi a seguito di eventi eccezionali.

Tra le novità della bozza del modello CUD 2013, invece, che i datori di lavoro e gli enti pensionistici dovranno consegnare entro il prossimo 28 febbraio, in duplice copia, al contribuente, si segnala l'abbattimento della quota di esenzione per i redditi dei frontalieri, scesa da 8.000 € a 6.700 €. Maggiore scelta per la destinazione dell'8 per mille: a seguito delle norme emanate nel 2012, sono state introdotte due nuove istituzioni religiose beneficiarie, la Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia e l'Esarcato per l'Europa e dalla Chiesa apostolica in Italia.

Per quanto riguarda, poi, le bozze dei Parametri 2013 per le imprese ed i lavoratori autonomi, la forma grafica e le istruzioni rispecchiano sostanzialmente quelli degli anni precedenti. Per testare la posizione del contribuente, l'Agenzia diffonderà prossimamente l'apposito software Parametri 2013. Si ricorda che sono tenuti alla compilazione dei parametri i

soggetti per i quali non risultano approvati gli studi di settore oppure quelli per i quali sussistono cause di inapplicabilità degli studi di settore non estensibili ai parametri.

Diverse sono le novità contenute nella bozza del  modello 730/2013, legate soprattutto all'introduzione e alla natura sostitutiva dell'IMU (per i fabbricati, il nuovo tributo sostituisce l'Irpef a condizione che gli stessi non siano locati). La bozza recepisce anche le modifiche alle detrazioni Irpef del 36% per le ristrutturazioni edilizie e del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica e la cancellazione del regime agevolato per la determinazione del reddito dei fabbricati locati di interesse storico o artistico.

Non esitate a contattare lo studio per delucidazioni e chiarimenti

Buona giornata

Aldo Massimo Rossi

                                                              

Dottore Commercialista – Revisore Contabile

 

                     

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venerdì 14 dicembre 2012

I: inviamo alcune informazioni sull’acconto IVA in scadenza il 27 dicembre

Buongiorno, inviamo alcune informazioni sull'acconto IVA

 

A disposizione per ogni chiarimento. Non esitate a contattarci per ogni ulteriore esigenza.

Cordialità.

 

 

METODI DI DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO

Il contribuente tenuto al versamento dell'acconto ha a disposizione, come detto, tre metodi diversi per la determinazione dello stesso, ovvero il metodo storico, il metodo previsionale e il metodo delle operazioni effettuate.

Occorre in questo senso tener presente che al contribuente è sempre concessa la libertà di determinare l'acconto adottando il metodo più convenente o di più semplice adozione, ovvero di non versare nessun importo qualora in base al metodo adottato non risulti alcuna somma dovuta.

Il metodo di calcolo storico è contrattualmente compreso nel contratto, mentre i metodi previsionale e delle operazioni effettuate sono da richiedere espressamente per email.

1.     Metodo storico

 

Il metodo storico è previsto dalla Legge come automatico di calcolo, e non richiede alcun tipo di valutazione da parte del contribuente.

 

Utilizzando tale metodo l'acconto è pari all'88% della base di riferimento (saldo a debito dovuto), individuata tenendo conto della periodicità di liquidazione dell'imposta adottata dal contribuente, così come di seguito evidenziato.

 

In tutti i casi la base di calcolo deve far riferimento all'Iva dovuta al lordo dell'eventuale acconto versato a suo tempo nel mese di dicembre. E' possibile che si verifichi il caso in cui un contribuente riporti un saldo a credito per effetto di un maggiore acconto versato il periodo precedente. In questo caso, l'acconto per il 2012 deve essere commisurato a quanto effettivamente dovuto per il 2011;

L'Agenzia delle Entrate, inoltre,  nella Risoluzione 23.12.2004, n. 157/E ha confermato che per i soggetti trimestrali, al fine dell'individuazione della base di riferimento, non va considerato l'ammontare degli interessi dell'1% applicati in sede di dichiarazione annuale.

Esempio 1un contribuente trimestrale presenta la dichiarazione IVA relativa al 2011 a debito di € 469 (importo versato € 474 = 469 + 5 maggiorazione 1%), avendo versato a titolo di acconto per il 2010 un importo di € 1.944.

Considerato che l'IVA dovuta per il 2010 è pari a € 2.413 (€ 469 + € 1.944) l'acconto dovuto per il 2012 ammonta a € 2.123,44 (€ 2.413 x 88%).

Esempio 2un contribuente mensile presenta la dichiarazione IVA relativa al 2011 a debito di € 2.000, avendo versato a titolo di acconto per il 2011 un importo di € 1.000.

Considerato che l'IVA dovuta per il 2011 è pari a € 3.000 (€ 2.000 + € 1.000) l'acconto dovuto per il 2012 ammonta a € 2.640,00 (€ 3.000 x 88%).

Esempio 3: un contribuente trimestrale "speciale" (autotrasportatore) presenta il saldo della liquidazione IVA del quarto trimestre 2011, al lordo dell'acconto 2011 (rigo VH12 dichiarazione IVA relativa al 2011), pari a € 5.275.

L'acconto dovuto per il quarto trimestre 2012 è pari a € 4.642,00 (€ 5.275 x 88%).

In linea generale se la dichiarazione IVA presenta un saldo a credito per il contribuente non sussiste l'obbligo di versamento dell'acconto. Tuttavia nel caso particolare in cui la dichiarazione IVA relativa al 2011 di un contribuente trimestrale riporti un saldo a credito per effetto di un maggior acconto 2011 è necessario individuare quanto sarebbe stato il saldo in assenza dell'acconto. In altre parole l'acconto da versare per il 2012 va commisurato a quanto effettivamente dovuto per il 2011, pari alla differenza tra l'acconto versato e il saldo a credito della dichiarazione IVA relativa al 2011 (VH13 – VL33).

Esempio 4: Un contribuente trimestrale ha chiuso la dichiarazione IVA relativa al 2011 a credito di € 357, avendo versato € 5.641 a titolo di acconto.

Il saldo della dichiarazione IVA senza considerare l'acconto versato per il 2011 sarebbe stato pari a € 5.284 (5.641 – 357).

L'acconto dovuto per il 2012 è pertanto pari a € 4.649,92 (5.284 x 88%).

 

2.     Metodo Previsionale

 

L'acconto è pari all'88% dell'importo che si presume costituirà il debito d'imposta dell'ultima liquidazione periodica del 2012 (o il saldo debitorio risultante dalla dichiarazione annuale, per i contribuenti trimestrali).

In altri termini, con l'utilizzo di tale metodo, l'acconto da effettuare risulterà pari all'88% dell'Iva che si prevede di versare per il mese di dicembre 2012, per i contribuenti mensili o a saldo della dichiarazione annuale Iva dell'anno 2012, se si tratta di contribuenti trimestrali ordinari. Di conseguenza, l'acconto Iva corrisponde all'88% dell'ammontare che si presume costituirà il debito d'imposta dell'ultima liquidazione periodica dell'anno in corso o il debito d'imposta risultante dalla liquidazione del quarto trimestre, che trova operatività anche in relazione alla dichiarazione annuale Iva (per i contribuenti trimestrali).

In sostanza, con il metodo in argomento il contribuente ha la possibilità di determinare l'acconto in relazione alla stima delle operazioni (attive e passive) che prevede di porre in essere sino al 31 dicembre 2012.

Il rischio dell'applicazione di questo metodo sta nella possibilità di sbagliare la previsione; se a consuntivo non risulterà versato in acconto almeno l'88% del debito accertato per dicembre o quarto trimestre 2012, sulla differenza saranno applicate le sanzioni del caso (30% dell'importo non versato o versato in meno).

3.     Metodo analitico (o delle operazioni effettuate)

 

Si tratta di un metodo più oneroso in termini di complessità, tuttavia consente di non esporre il contribuente al rischio di sanzioni nel caso di versamento insufficiente a seguito della liquidazione definitiva dell'imposta. In questo caso, il contribuente calcola l'importo dovuto prendendo come riferimento una liquidazione "parziale" e straordinaria, in base alla quale vengono considerate:

·         le operazioni attive effettuate fino alla data del 20 dicembre 2012 (ancorché non siano state emesse le relative fatture di vendita);

·         le operazioni passive registrate fino alla stessa data.

Di conseguenza:

a)     il contribuente mensile dovrà fare riferimento alle fatture di vendita emesse ed alle fatture di acquisto registrate nel periodo 1.12 – 20.12.2012

b)    il contribuente trimestrale dovrà fare riferimento alle fatture di vendita emesse ed alle fatture di acquisto registrate nel periodo 1.10 – 20.12.2012

 

All'importo così ottenuto va aggiunta l'IVA a debito relativa alle operazioni effettuate fino al 20.12 se non ancora annotate, non essendo decorsi i termini di fatturazione o registrazione.

Ad esempio, dovranno essere considerate:

·         le cessioni effettuate con ddt fino al 20.12.2012 per le quali non è stata emessa la relativa fattura differita;

·         le fatture emesse per il ricevimento di acconti fino al 20.12.2012, non ancora annotate;

·         le fatture comunque emesse fino al 20.12.2012 (anche se non incassate), non ancora annotate.

Va considerato, infine, anche il riporto del saldo a credito (o del debito non superiore a € 25,82) relativo alla liquidazione periodica precedente (novembre o terzo trimestre).

Tenendo presente quanto sopra, il contribuente dovrà effettuare una liquidazione IVA "atipica" dei predetti periodi (1.12 – 20.12.2012 o 1.10 – 20.12.2012), il cui risultato a debito dovrà essere versato interamente (e non nella misura dell'88%).

 

 

Aldo Massimo Rossi

                                                              

Dottore Commercialista – Revisore Contabile

 

                     

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