lunedì 7 gennaio 2013

LO SGRAVIO IVA PER I TURISTI EXTRA-UE

È frequente leggere sulle vetrine dei negozi “Tax free shopping”. Si tratta, come forse è noto, di un sistema di rimborso dell’IVA (o se si preferisce di sgravio) concesso “ai turisti” di provenienza extra -UE.

Il sistema del “tax free” è una modalità di applicazione del principio generale, di fonte comunitaria, di cui all’art. 38-quater del DPR n. 633/1972.

Nel seguito si esaminano gli aspetti operativi della disciplina di sgravio. L’art. 38-quater prevede che un soggetto residente o domiciliato in un Paese extra UE che effettua acquisti direttamente e personalmente di importo superiore ad una determinata soglia per uso personale e familiare può:

¨        non pagare l’IVA;

¨        pagarla ed essere rimborsato;

a condizione, però, che rispetti talune formalità che consentano di provare che i beni sono effettivamente usciti dal territorio dell’UE (e quindi non solo dell’Italia) entro 3 mesi dalla data di acquisto.

 

Ambito soggettivo

La procedura di “sgravio” è ammessa solo se il cliente è:

¨        una persona fisica;

¨        residente o domiciliato in paese extra-UE.

È quindi fondamentale che il cliente sia un privato cittadino non titolare di un codice o numero di identificazione IVA nel suo Paese.

È evidente che la procedura si applica anche nel caso in cui il soggetto abbia nel proprio Paese un codice IVA, ma acquista in Italia come privato. È il caso, ad esempio, di un commerciante giapponese che in vacanza in Italia acquista dei vestiti da regalare ai suoi familiari. Se all’atto dell’acquisto, il commerciante non si qualifica come imprenditore, ma come privato cittadino, si applica la procedura di “sgravio” in commento, salvo che l’operazione venga riqualificata perché è evidente che l’acquisto è di natura commerciale.

Il cliente poi deve avere, alternativamente, la residenza o il domicilio fuori dalla UE. Quindi, può trattarsi di:

¨        cliente residente e domiciliato fuori dalla UE;

¨        cliente residente in Paese UE, ma domiciliato fuori dalla UE;

¨        cliente domiciliato in un Paese UE, ma residente fuori dalla UE.

Da quanto sopra, emerge che la disciplina in esame si applica anche per i soggetti residenti in Italia, ma che sono domiciliati, ad es., negli USA. Si pensi, all’italiano che vive ed ha domicilio per lavoro negli USA.

Per individuare il territorio non della UE occorre procedere per esclusione rispetto a tutti i territori che invece ne fanno parte. Il territorio della UE è definito dal trattato istitutivo della CEE del 25 marzo 1957 e dalle modifiche successive resesi necessarie per l’adesione di nuovi Paesi.

Ad oggi, il territorio della UE è formato dai seguenti Paesi:

¨        Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi (dal 1952);

¨        Danimarca, Irlanda, Regno Unito (dal 1973);

¨        Grecia  (dal 1981);

¨        Portogallo, Spagna (dal 1986);

¨        Austria, Finlandia, Svezia (dal 1995);

¨        Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria (dal 2004);

¨        Bulgaria, Romania (dal 2007).

Evidentemente rispetto ai residenti o domiciliati in detti Paesi l’art. 38-quater non trova applicazione.

Esistono, poi, delle deroghe che portano ad escludere, ai soli fini IVA, dal territorio della UE alcuni territori che politicamente ne fanno parte. Per  residenti/domiciliati in detti territori, come da elenco che segue, trova applicazione l’art. 38-quater:

¨        comune di Livigno, comune di Campione di Italia e le acque italiane del Lago di Lugano, per l’Italia;

¨        il monte Athos per la Grecia;

¨        i territori e i dipartimenti di oltremare (Andorra, Guadalupa, ecc.) per la Francia;

¨        l’isola di Helgoland e il territorio di Busingen per la Germania;

¨        Cueta, Melilla e isole Canarie per la Spagna;

¨        le isole Aland per la Finalandia;

¨        le isole del Canale (tra cui Jersey) per il Regno Unito;

¨        le isole Faroer e la Groenlandia per la Danimarca;

¨        le Antille per l’Olanda;

¨        la c.d. zona turca per Cipro.

È da notare, poi, che l’art. 38-quater non opera nei confronti dei residenti/domiciliati nella Repubblica di San Marino. Pur trattandosi di un Paese extra - UE è prevista una deroga specifica nella normativa italiana. Ai residenti/domiciliati in detto Stato si applicano le regole di imponibilità di cui all’art. 7 del D.M. 24/12/1993.

La condizione di residente o di domiciliato in un paese extra UE deve risultare dal passaporto dell’acquirente o da altra idonea documentazione[1].

 

 

Ambito oggettivo

La normativa si applica solo per gli acquisti operati “in prima persona” in Italia, cioè con la presenza fisica del cliente sul territorio nazionale.

I beni che si possono acquistare sono quelli destinati al consumo personale o familiare del viaggiatore. Ciò è evidente, in quanto se destinati ad un uso commerciale, si applica la disciplina propria delle esportazioni e non opera la normativa ora in commento.

Le categorie merceologiche rilevanti a tal fine siano, in linea di massima, le seguenti:

¨        abbigliamento, calzature, pelletterie ed accessori;

¨        piccoli mobili, oggetti di arredamento e di uso domestico;

¨        articoli sportivi;

¨        oggetti di oreficeria e di gioielleria;

¨        apparecchi radiotelevisi ed accessori;

¨        alimentari;

¨        giocattoli;

¨        computer ed accessori;

¨        strumenti ed accessori musicali;

¨        apparecchi di telefonia;

¨        cosmetici;

¨        accessori per autoveicoli;

¨        prodotti alcolici e vitivinicoli.

Dato che la stessa Amministrazione considera la classificazione valida “in linea di massima” è da ritenere che l’elenco non sia esaustivo. Quindi è possibile estenderne la disciplina ad altri beni purché siano oggettivamente inquadrabili in tipologie di acquisto tipiche di un “turista”.

Il regime in esame si applica solo per l’acquisto di beni e mai per l’acquisto di servizi.

A parere dell’Amministrazione Finanziaria, il termine "beni destinati ad uso personale e familiare" deve essere inteso in senso ampio, includendo non solo i beni ad uso esclusivamente personale del viaggiatore, ma anche quelli ad uso di eventuali familiari non viaggiatori.

Peraltro, quale principio utile alla soluzione dei casi dubbi, si suggerisce di tenere conto della circostanza che i beni presentati in Dogana, per poter usufruire dell' agevolazione in questione, devono comunque essere privi in via generale di qualsiasi interesse commerciale.

Ciò è quanto rinvenibile in taluna prassi ministeriale: Risoluzione n. 58/E del 11.04.1997 e Circolare n. 145/E del 10.06.1998.

Interessante è riportare il pensiero dell’Amministrazione Finanziaria recepito nella Risoluzione n. 126/E del 07.09.1998. L’Amministrazione affronta una prima questione è cioè se un grossista può applicare il regime di cui all’art. 38-quater. La soluzione è la seguente: “ la natura stessa della vendita all'ingrosso, che si sostanzia in cessioni di notevoli quantitativi di merci a soggetti che esercitano, a loro volta, l'attività commerciale, non consente l'applicazione della norma in questione, atteso che la medesima annovera tra le condizioni per la fruibilità dell'esenzione dall'imposta, la qualità di soggetto privato del cessionario. Tuttavia, non si esclude l'estensibilità della disposizione ai grossisti che abbiano ottenuto l'iscrizione al REC e l'autorizzazione amministrativa anche per il commercio al dettaglio (…) sempreché le cessioni al minuto avvengano in appositi locali, distinti da quelli destinati alla vendita all' ingrosso”.

In pratica, il regime di cui all’art. 38-quater si applica se il cedente è un dettagliante ovvero un grossista che svolge anche, in appositi locali, l’attività di vendita al dettaglio.

Una seconda questione, solo in parte connessa al commercio all’ingrosso ma rinvenibile anche in quello al dettaglio è la necessità di disporre di qualche parametro utile per distinguere ciò che è consumo personale e familiare da ciò che potrebbe essere acquisto ai fini commerciali. L’Amministrazione si esprime come segue: “(…) l'acquisto dei beni in quantità sproporzionata rispetto a quella normalmente rientrante nell'uso personale o familiare, potendo fare presupporre l’utilizzo degli stessi beni nell'ambito di un'attività commerciale, non rende possibile l'applicazione del beneficio in questione”. L’Amministrazione non fissa un parametro numerico ma un principio: gli Uffici doganali, utilizzando buon senso, devono accertare se il quantitativo di beni di acquistati eccede il normale consumo personale e familiare. In presenza di indizi che facciano supporre un utilizzo commerciale, il regime dell’art. 38-quater non si applica.

 

Limite di importo

Se per i limiti quantitativi vale la regola del consumo personale e familiare, non esiste un limite di importo. O meglio, non esiste un tetto massimo di acquisti che può fruire dell’agevolazione, mentre esiste un importo minimo, fissato in Euro 154,94. Tale importo:

¨        è da intendere al lordo dell’IVA;

¨        non è riferito ad un singolo bene (che quindi può avere un costo anche di pochi euro);

¨        è riferito alla singola fattura emessa dallo stesso esercente, anche se la fattura è relativa a più beni.

 

Adempimenti

I beni acquistati e che godono del regime devono uscire dal territorio:

¨        entro tre mesi dalla data dell’acquisto, ossia dalla data della fattura;

¨        come bagaglio appresso ovvero come bagaglio non accompagnato.

Il termine dei 3 mesi è perentorio.

La procedura del bagaglio non accompagnato viene, di solito, utilizzata per il trasporto di beni aventi dimensioni notevoli, peso elevato o sottoposti a particolari obblighi e formalità extradoganali.

Il venditore/negoziante italiano può a scelta:

¨        emettere una fattura non imponibile, con conseguente beneficio immediato per il viaggiatore (comma 1);

¨        emettere una fattura con IVA, con successivo rimborso dell’imposta (comma 2).

 

 

Sgravio immediato

Il venditore/negoziante italiano può emettere una fattura ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/1972 su cui indicare gli estremi del passaporto (o del titolo equipollente in base alla normativa italiana) del viaggiatore. In fattura occorre riportare la seguente frase “non imponibile ai sensi dell’art. 38-quater, comma 1, DPR n. 633/1972”.

Entro 3 mesi dall’acquisto, i beni devono uscire dal territorio UE. L’unica prova ammessa, a tal fine, è il timbro apposto sulla fattura dalla dogana di uscita da intendere come l’ultima che il cliente “attraversa” prima di giungere nel proprio Paese.  Quindi se l’acquisto è fatto in Italia ma il cliente giapponese continua il suo viaggio in Francia e poi in Spagna da dove parte per far ritorno con volo diretto in Giappone, l’ultima dogana (che visterà anche la fattura italiana) è quella spagnola.

Il cliente deve restituire al venditore italiano copia della fattura vistata entro il 4° mese dall’acquisto. Se ciò avviene, l’operazione si conclude e nessun’altro adempimento va eseguito dal venditore italiano.

Se i beni non escono dal territorio UE o escono ma con restituzione tardiva della fattura vistata in dogana, il venditore italiano deve regolarizzare l’operazione. Ciò può avvenire entro i 30 giorni successivi al termine massimo dei 4 mesi, con emissione di una nota di addebito per l’ammontare della sola IVA, versando l’imposta dovuta, ma non versando sanzioni ed interessi. Dopo i 30 giorni (e prima dell’accertamento fiscale), l’operazione può sempre essere regolarizzata ma con versamento anche della sanzione pari al 50% al 100% dell'IVA[2].

Si può anche ricorrere al ravvedimento operoso con i relativi “abbattimenti” di sanzione.

 

Esempio

In data 15.05. un commerciante di abbigliamento vende ad un turista russo beni per Euro 1.000  emettendo fattura non imponibile IVA ex art. 38-quater. L’IVA non addebita è pari a Euro 100; se:

¨        il commerciante riceve la fattura il 20.09, quindi entro il 4° mese (scadenza 30.09.): l’operazione è conclusa;

¨        il commerciante riceve la fattura il 05.10, quindi oltre i termini: va emessa la nota di addebito e va versata l’IVA pari a Euro 100.

 

Rimborso diretto o tramite società tax free

La procedura sopra descritta è “pericolosa”.

Il venditore italiano è “in balia” del comportamento del cliente. Se questo assolve i propri obblighi correttamente, il venditore può stare tranquillo. Se, però, il cliente – che non ha pagato l’IVA quindi dal suo punto di vista il beneficio l’ha già ottenuto – non assolve ai propri obblighi (o li assolve in modo errato), il venditore italiano si troverà a versare l’IVA all’Erario. Il cliente che riceverà la nota di addebito con molta probabilità non verserà l’IVA al venditore italiano che, quindi si troverebbe ad accollarsi il costo.

È sicuramente più sicura la procedura prevista dal comma 2 dell’art. 38-quater: l’operazione è regolarmente assoggettata all’IVA che sarà rimborsata se il venditore riceve, nei termini, la fattura. 

Con la fattura restituita vistata nei termini, il venditore non dovrà emettere un documento rilevante ai fini IVA dato che l’operazione ha solo natura finanziaria. Il venditore recupererà l’IVA in sede di dichiarazione IVA.

Nel caso in cui non venga restituita la fattura vistata nei termini, l’operazione è da considerarsi conclusa definitivamente.

 

Esempio

In data 07.02, un commerciante di gioielli ha venduto ad un turista giapponese beni per un valore di Euro 3.000 di cui IVA per Euro 600 (aliquota del 20%). Il termine per l’uscita dei beni dal territorio UE è il 31.05. Il termine per la restituzione della fattura vistata da parte del turista scade il 30.06; se:

¨        il commerciante riceve la fattura il 15.06, quindi entro il 4° mese (scadenza 30.06.): si rimborsa l’IVA al cliente;

¨        il commerciante riceve la fattura vistata il 05.08, quindi oltre i termini: l’operazione è conclusa.

 

Il rimborso viene effettuato direttamente dallo stesso venditore italiano, secondo le modalità pattuite con l'acquirente estero al momento dell'acquisto (ad esempio, tramite accredito sul conto corrente bancario oppure su carta di credito, con assegno, ecc.).

L’alternativa a tale tipo di rimborso è la procedura di rimborso tramite società tax free[3]. Tali società si sostituiscono al venditore ed effettuano il rimborso dell'IVA, immediato ed in contanti, già al momento dell'uscita della merce dal territorio italiano (o comunitario), senza cioè che il viaggiatore debba rispedire la fattura al venditore.

Altre volte le società tax free si limitano a fornire servizi ai propri associati negozianti. Dette società non garantiscono il rimborso immediato dell’IVA già prima dell’uscita della merce dal territorio UE, ma si limitano a garantire un rimborso più rapido. La procedura è la seguente: il venditore italiano rilascia una fattura che reca il logo della società tax free alla quale è associato ed a cui il viaggiatore deve rispedire la fattura regolarmente vistata dalla dogana di uscita dal territorio comunitario. In entrambi i casi, però, il servizio reso dalle società tax free comporta il pagamento di un corrispettivo che le stesse detraggono direttamente dall'ammontare dell'IVA rimborsata al viaggiatore.

Si deve precisare che gli Uffici doganali sono estranei alla disciplina in esame, nel senso che non rispondono di eventuali ritardi o omissioni nei rimborsi da parte dei venditori italiani o delle società di tax free.

A disposizione per ogni chiarimento. Non esitate a contattarci per ogni ulteriore esigenza.

Cordialità.

 

Aldo Massimo Rossi

                                                              

Dottore Commercialista – Revisore Contabile

 

                     

Studio Focus - Dottori Commercialisti
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[1] Come chiarito con la Risoluzione n. 206 del 15.07.1995.

[2] Art. 7, D.lgs. n. 471/1997.

[3] Si vedano le interpretazioni date dall’Amministrazione Finanziaria con la R.M. n. 37/E del 05.05.1998, la R.M. n. 219/E del 18.07.1995 e la R.M. n. 41/E del 22.12.1994.

sabato 5 gennaio 2013

INTRA - Nuova tempistica per le fatture delle operazioni Intra. Novità anche per gli acquisti e la procedura di regolarizzazione.

Dal 1° gennaio, per le cessioni di beni, la fattura deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione

Cessioni Intracomunitarie 2013 obbligo di fatturazione per tutti i servizi fuori campo IVA. Dal 1° gennaio, obbligo di fatturazione per tutti i servizi fuori campo IVA

Si tratta di una delle novità in materia, già contenute nel DL 216/2012 e inserite nella legge di stabilità, che ieri ha ottenuto il via libera dal Senato

Con l’approvazione da parte del Senato della legge di stabilità 2013, le novità in materia di fatturazione, contenute nell’art.1 del DL 216/2012, sono state accorpate nel predetto provvedimento, così da consentirne una conversione in legge più spedita.

In tale ambito si introducono diverse e rilevanti modifiche alla disciplina della fatturazione, alcune delle quali impattano in maniera significativa sulle procedure poste in essere dalle aziende.

In questa sede, intendiamo focalizzare l’attenzione sulle novità previste per le operazioni attive, e più nello specifico per le prestazioni di servizi, per le quali il nuovo comma 6-bis dell’art. 21 del DPR 633/72 introduce un generalizzato obbligo di emissione della fattura per tutte le operazioni fuori campo IVA per carenza del presupposto territoriale, di cui agli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72.

A partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2013, invece, il quadro normativo è il seguente:

prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti passivi d’imposta in altro Stato UE: l’obbligo di fatturazione sussiste in tutti i casi in cui il committente comunitario sia debitore dell’imposta nello Stato in cui l’operazione rileva territorialmente. Nel documento emesso deve essere riportata la dicitura “inversione contabile”;

prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dalla UE: in tal caso, nella fattura emessa deve essere riportata la dicitura “operazione non soggetta”.

Evidenziando sin da subito che, a differenza di quanto previsto in precedenza, in cui l’obbligo di fatturazione era circoscritto ai soli servizi “generici” di cui all’art. 7-ter, resi a soggetti passivi d’imposta in altro Stato UE, a partire dal prossimo 1° gennaio 2013 l’obbligo in questione è esteso tutte le prestazioni di servizi, e quindi anche a quelle in deroga previste negli artt. 7-quater e 7-quinquies del DPR 633/72, è bene prestare attenzione all’esatto ambito applicativo del nuovo art. 21, comma 6-bis del DPR 633/72.

Tale attenzione riguarda soprattutto la prima delle due ipotesi delineate, poiché è espressamente previsto che l’obbligo di fatturazione riguarda solamente quelle prestazioni di servizi rese a soggetti passivi UE, per le quali l’imposta è dovuta da parte del committente comunitario nel Paese in cui lo stesso è stabilito.

Ciò che rileva, dunque, non è solamente l’esclusione da IVA in Italia per carenza del presupposto territoriale, bensì è altresì richiesto che l’imposta debba essere assolta dal committente UE nel suo Paese con il meccanismo dell’inversione contabile, la cui verifica non è sempre del tutto agevole.

Esemplificando:
- servizio di un impresa italiana nei confronti di una società francese: prestazione fuori campo IVA ai sensi dell’art. 7ter del DPR 633/72, imposta dovuta in Francia ad opera del committente con inversione contabile. In tale ipotesi sussiste l’obbligo di fatturazione, in quanto è stato verificato il requisito della debenza d’imposta ad opera del committente UE;
- servizio di intermediazione immobiliare reso da soggetto IVA italiano nei confronti di una società tedesca relativamente ad un immobile situato in Francia: prestazione fuori campo IVA ai sensi dell’art. 7-quater, lett. a), del DPR 633/72, in quanto l’immobile non è situato nel territorio dello Stato. L’imposta è in tal caso dovuta in Francia, quale Paese di ubicazione dell’immobile, ma il debitore dell’imposta non è il committente tedesco, in quanto non soggetto passivo IVA in Francia, bensì il prestatore italiano che deve identificarsi ai fini IVA in Francia per assolvere il tributo. In tale ipotesi, dunque, non sussiste l’obbligo di emissione della fattura.

Al contrario, per i servizi resi a soggetti passivi d’imposta extra-UE, è sufficiente la carenza del presupposto territoriale in Italia affinché sussista l’obbligo di emissione della fattura, poiché si fa riferimento ad operazioni che “si considerano effettuate fuori dell’Unione europea”, senza alcuna indicazione in merito al debitore del tributo.

L’art. 1 del DL n. 216/2012, successivamente trasfuso nella legge di stabilità 2013, prevede, con decorrenza dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2013, importanti modifiche alla disciplina degli scambi intracomunitari di beni, contenuta negli artt. 39 e seguenti del DL 331/93.

Le novità riguardano due aspetti: il momento di effettuazione dell’operazione e gli adempimenti connessi, soprattutto per quanto riguarda la tempistica per l’integrazione della fattura di acquisto, ovvero l’emissione della fattura di vendita. Nel presente intervento, l’attenzione è focalizzata sul primo dei due aspetti citati, ossia il momento di effettuazione dell’operazione (c.d. “fatto generatore” dell’imposta), che assume particolare rilevanza poiché, una volta verificato, decorrono i termini per tutti gli adempimenti correlati (integrazione, fatturazione, registrazione, ecc.).

Prima delle modifiche, l’art. 39 del DL 331/93 conteneva le regole per l’individuazione del momento di effettuazione solamente per gli acquisti intracomunitari mentre, per le cessioni, ci si doveva rifare alle regole generali contenute nell’art. 6 del DPR 633/72. Più in particolare, per gli acquisti effettuati fino al 31 dicembre 2012, il comma 1 dell’art. 39 dispone che “gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati nel momento della consegna nel territorio dello Stato al cessionario o a terzi per suo conto ovvero, in caso di trasporto con mezzi del cessionario, nel momento di arrivo nel luogo di destinazione nel territorio stesso”.

Tuttavia, al fine di armonizzare la legislazione interna con quella comunitaria, la legge di stabilità 2013 riscrive per intero l’art. 39 del DL 331/93, prevedendo una disciplina omogenea per l’individuazione del momento di effettuazione delle operazioni intracomunitarie afferenti i beni (acquisti e cessioni). In particolare, dal 1° gennaio 2013, “le cessioni intracomunitarie e gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati all’atto dell’inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, rispettivamente, dal territorio dello Stato o dal territorio dello Stato membro di provenienza”.

In buona sostanza, il momento di effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari coincide con l’inizio del trasporto o della spedizione dallo Stato membro di partenza (Italia per le cessioni, altro Stato UE per gli acquisti), senza distinguere, a differenza del passato per gli acquisti, se il trasporto avviene come mezzi del cedente o del cessionario.

Ulteriore aspetto di particolare rilievo che è stato oggetto di modifiche riguarda l’eventuale anticipazione del momento di effettuazione dell’operazione rispetto alla data di consegna o spedizione. Rispetto alla disciplina vigente fino al 31 dicembre 2012, che prevede l’anticipazione del momento di effettuazione, sia in presenza di fatturazione anticipata, sia di pagamento del corrispettivo anteriore alla consegna, nella versione in vigore dal 1° gennaio, il comma 2 dell’art. 39 elimina, quale fatto generatore dell’imposta anticipato, l’eventuale pagamento (totale o parziale) del corrispettivo. Resta invece efficace l’eventuale emissione anticipata della fattura rispetto alla data di consegna o spedizione.

Altra rilevante novità è contenuta nell’art. 39, comma 3 del DL 331/93, e si riferisce agli acquisti e cessioni intracomunitarie effettuate in modo continuativo nell’arco di un periodo di tempo superiore ad un mese, nel qual caso le operazioni si considerano effettuate al termine di ciascun mese solare. In tale fattispecie, rientrano tipicamente i contratti di somministrazione di beni, caratterizzati da consegne continuative conformemente agli accordi sottoscritti tra le parti.

Limite massimo di differimento di un anno da consegna o spedizione

Infine, anche dopo le modifiche apportate dalla legge di stabilità, restano confermate alcune disposizioni già presenti, ed in particolare il differimento del momento di effettuazione dell’operazione in presenza di clausole che differiscono il trasferimento della proprietà, ovvero in presenza di contratti estimatori, per i quali l’effettuazione coincide con la rivendita a terzi dei beni o con il loro prelievo da parte del ricevente.

Resta in ogni caso fermo il limite massimo temporale di differimento di un anno dalla consegna o spedizione, e l’osservanza dell’obbligo di annotazione dei beni trasferiti in apposito registro di carico e scarico, di cui all’art. 50 del DL 331/93.

Nuova tempistica per le fatture delle operazioni Intra.

Dal 1° gennaio, per le cessioni di beni, la fattura deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione

La legge di stabilità 2013 (L. n. 228 del 24 dicembre 2012, pubblicata in Gazzetta il 29 dicembre scorso), in cui è stato trasfuso l’art. 1 del DL 216/2012, ha apportato significative novità alla disciplina della fatturazione, sia in ambito nazionale, sia per quanto riguarda le operazioni intracomunitarie, disciplinate dal DL 331/93. In un precedente intervento sono state analizzate le novità introdotte in merito al momento di effettuazione degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie (si veda “Cambia il momento di effettuazione delle operazioni intracomunitarie” del 29 dicembre 2012), mentre in questa sede si intende focalizzare l’attenzione sulle modifiche attinenti la tempistica relativa all’emissione e registrazione delle fatture.

Per quanto riguarda le cessioni intracomunitarie di beni, si segnalano le seguenti novità:

- secondo quanto disposto dal riformulato art. 46, comma 2, del DL 331/93, la fattura deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (data di consegna o spedizione verso altro Stato UE).

Sul punto, è opportuno evidenziare che tale maggior termine ricalca quanto già previsto in ambito nazionale per la fattura differita, ma non si richiede l’emissione di alcun documento specifico a supporto della consegna dei beni (CMR o quant’altro), in quanto il termine predetto costituisce la regola ordinaria applicabile a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2013. Inoltre, è confermato l’obbligo di indicazione che trattasi di operazione non imponibile, riportando gli estremi della norma di riferimento (art. 41 del DL 331/93);

- secondo quanto previsto dal nuovo art. 47, comma 3, del DL 331/93, la fattura relativa alla cessione intracomunitaria deve essere registrata distintamente nel registro di cui all’art. 23 del DPR 633/72 (registro delle fatture emesse), entro il predetto termine di emissione, e con riferimento a quest’ultimo.

In pratica, una cessione intracomunitaria effettuata il 10 gennaio 2013 deve essere fatturata entro il 15 febbraio 2013, ed il documento deve essere registrato entro lo stesso 15 febbraio 2013, ma con riferimento al mese di gennaio 2013 (mese in cui è stata effettuata l’operazione).

Passando agli acquisti, anche in tale ambito le novità sono rilevanti, e riguardano diversi aspetti.

In primo luogo, ricordando che le fatture relative agli acquisti devono essere previamente integrate (e sul punto non vi sono novità sostanziali), il nuovo comma 1 dell’art. 47 del DL 331/93 modifica i termini di registrazione, prevedendo che le stesse sono annotate distintamente, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente, nel registro delle fatture emesse (per l’imposta a debito), secondo l’ordine della numerazione, con l’indicazione anche dell’eventuale corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera.

Nella “vecchia” disposizione (valida fino al 31 dicembre 2012), il termine di registrazione a “debito” è fissato entro il mese di ricezione della fattura, ovvero anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni, e con riferimento al mese stesso di ricezione.

Ai fini della detrazione i termini di registrazione, che prima delle modifiche erano i medesimi ricordati per l’imposta a debito, dal 1° gennaio 2013 è previsto che le fatture devono essere annotate nel registro di cui all’art. 25 del DPR 633/72 anteriormente alla liquidazione periodica o alla dichiarazione annuale nella quale è stato esercitato il diritto alla detrazione, così da concedere maggior “tranquillità” al soggetto passivo, anche se nella pratica è abbastanza evidente che la registrazione del documento del fornitore comunitario è “duplice”, riguardando nel contempo sia l’imposta a debito, sia quella in detrazione.

Novità anche per gli acquisti e la procedura di regolarizzazione

Infine, importanti novità sono state introdotte anche per quanto riguarda la procedura di regolarizzazione da effettuare in caso di mancata ricezione della fattura del fornitore comunitario. Il nuovo art. 46, comma 5, del DL 331/93 prevede ora un maggior lasso temporale, poiché dispone che, in caso di mancata ricezione della fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, l’autofattura deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo (quindi entro il giorno 15 del terzo mese successivo rispetto a quello di effettuazione dell’operazione). In caso di ricezione di una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, si deve emettere fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria.

 

A disposizione per ogni chiarimento. Non esitate a contattarci per ogni ulteriore esigenza. Cordialità.

 

Aldo Massimo Rossi

                                                              

Dottore Commercialista – Revisore Contabile

 

                     

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martedì 1 gennaio 2013

Rivalutazione terreni e partecipazioni 2013.

 Nuova riapertura dei termini per la rivalutazione del costo di acquisto di terreni e delle partecipazioni.

La legge di stabilità riapre i termini per presentare la perizia asseverata e per versare la prima rata dell'imposta sostitutiva. 

Possibile «aggiornare» le partecipazioni.

Riferimento ai prezzi di mercato al 1° gennaio 2013.

Rivalutazione terreni e partecipazioni anche con la legge di stabilità 2013, che prevede il possesso dei beni alla data del 01.gennaio.2013 e il pagamento dell’imposta sostitutiva entro il 30.giugno.2013.

La legge di stabilità 2013 tra le tante novità ha previsto anche la proroga della possibilità di procedere alla rivalutazione terreni e rivalutazione partecipazioni. Il legislatore interviene per l’ennesima volta sull’articolo 2, del decreto legge n. 282 del 2002.

Ora le date da tenere in considerazioni sono:

- il 1 gennaio 2013 per il possesso dei beni,

- il 30 giugno 2013 per la redazione della perizia e pagamento dell’imposta sostitutiva.

Non cambiano le regole di base quali, ad esempio, la misura dell’imposta sostitutiva dovuta, sempre nella percentuale del 2% in relazione alle partecipazioni non qualificate e del 4% in relazione alle partecipazioni qualificate e ai terreni.

Nuova riapertura dei termini per la rivalutazione del costo di acquisto di terreni e delle partecipazioni.

L’articolo 1, comma 473, della legge di stabilità 2013 rinnova la facoltà per le persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali di procedere alla rideterminazione del valore dei terreni agricoli ed edificabili, nonché delle partecipazioni in società di ogni tipo e oggetto a eccezione di quelle quotate in mercati regolamentati, con riferimento ai beni posseduti e ai valori correnti di mercato alla data del 01.gennaio.2013.

 

A REGIME 
In caso di operazioni ripetute sugli stessi beni è possibile detrarre quanto già versato nelle occasioni precedenti.

Nuova riapertura dei termini per la rivalutazione del costo di acquisto di terreni e delle partecipazioni.

Infatti l'articolo 1, comma 473, della legge di stabilità 2013 rinnova la facoltà per le persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali di procedere alla rideterminazione del valore dei terreni agricoli ed edificabili, nonché delle partecipazioni in società di ogni tipo e oggetto a eccezione di quelle quotate in mercati regolamentati, con riferimento ai beni posseduti e ai valori correnti di mercato alla data del 01.gennaio.2013.

Il termine per l'asseverazione della perizia e per il versamento dell'imposta sostitutiva (o la prima rata) è fissato al 30.giugno.2013.
Il testo normativo modifica le date nella norma che introdusse la prima proroga e cioè l'articolo 2, del decreto legge 282/2002.

Non viene richiamato l'articolo 7, comma 2, del Dl 70/2011, che prevede che in caso di rivalutazione ripetuta per i medesimi beni, è consentito detrarre l'imposta sostitutiva già versata nelle precedenti rivalutazioni.

Questa disposizione è a regime e quindi si applica anche in questa occasione.
Tale norma aveva fatto affermare in dottrina la possibilità di effettuare la rideterminazione del valore al ribasso senza assolvere l'imposta sostitutiva. 
I codici tributo sono invariati e sono «8055» per le partecipazioni e «8056» per i terreni.

L'imposta sostitutiva è pari al:

- 4% per i terreni e partecipazioni qualificate (superiori al 20% del capitale sociale per le società di capitali ed al 25% per le società di persone) o del

- 2% per le partecipazioni non qualificate. 


La facoltà di rideterminare il valore di acquisto dei terreni edificabili è finalizzata alla riduzione della plusvalenza tassabile in presenza di vendita ai sensi dell'articolo 67 del Testo Unico delle imposte dirette.

 

Si ricorda che la successione o la donazione, anche successiva alla abolizione delle relativa imposta, consente comunque di adottare il valore dichiarato ai fini delle imposte ipotecarie e catastali quale costo iniziale al fine del calcolo della plusvalenza.
La rideterminazione del costo fiscale è prevista per le partecipazioni in società non quotate e quindi compresa la società semplice.

In caso di cessione di partecipazioni la plusvalenza si determina sottraendo dal corrispettivo il prezzo di acquisto il quale può essere determinato mediante perizia.
La riapertura dei termini dopo oltre un decennio di funzionamento di questa disposizione, potrebbe essere l'occasione per fare il punto, anche con l'aiuto interpretativo dell'agenzia delle Entrate, sui dubbi che sono emersi nella applicazione di questa normativa che ha interessato un numero elevato di contribuenti.
In primo luogo il legislatore dovrebbe ridefinire il significato di area edificabile in quanto l'articolo 36 del Dl 223/2006, che fornisce l'interpretazione autentica, è ancorato allo strumento urbanistico generale, disponendo che la semplice adozione qualifica l'area edificabile.

Nel frattempo gli strumenti urbanistici hanno cambiato nome (Pgt, Pat, Poc, Rue) e non è semplice stabilire in che relazione sono con gli strumenti urbanistici generali.
Si presenta spesso il problema che la cessione del terreno o delle partecipazioni avvenga a un prezzo inferiore al valore di perizia.

Questa procedura dovrebbe essere consentita senza riserve e senza la necessità di dover rifare una nuova perizia per dire che il terreno o la partecipazione hanno subito un ribasso di prezzo. Certamente vale il principio che il valore di perizia non deve generare mai minusvalenza.
Non dovrebbe essere nemmeno decisivo omettere il richiamo della perizia nell'atto di vendita dei terreni, fermo restando il valore minimo di perizia per la determinazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale (articolo 7 legge 448/2001).
Serve anche affermare il principio che il versamento dell'imposta sostitutiva resta una facoltà e ove non sia ritenuto necessario il contribuente può ometterlo. È il caso degli eredi del contribuente che si trovano di fronte al debito delle rate di imposta sostitutiva non scadute, il cui pagamento dovrebbe essere eseguito dopo la data dell'avvenuto decesso. 

Le regole
01 | SOGGETTI
Persone fisiche, che non agiscono nella sfera dell'impresa, società semplici ed enti non commerciali; tali soggetti possono essere anche non residenti. L'usufruttuario ha titolo per rivalutare i terreni e partecipazioni in quanto in caso di cessione limitatamente al corrispettivo percepito può realizzare plusvalenza tassabile ai sensi dell'articolo 67 del Tuir
02 | COSA RIGUARDA
Terreni agricoli (per i quali si prevede l'edificabilità o perché in previsione di essere ceduti prima del quinquennio), aree edificabili e partecipazioni in società di ogni tipo ed oggetto escluse quelle quotate in mercati regolamentati. Tali beni devono essere posseduti alla data del 1 gennaio 2013 
03 | ADEMPIMENTI
Redazione della perizia da parte di un professionista indicato dalla legge (articolo 5 e 7 della legge n. 448/2001) che deve essere asseverata (notaio, giudice di pace, Tribunale) entro il 1 luglio 2013 essendo 30 giugno domenica). Il perito deve fare riferimento al valore dei beni alla data del 1 gennaio 2013
04 | IMPOSTA SOSTITUTIVA

L'imposta sostitutiva è pari al 4% per i terreni e partecipazioni qualificate (superiori al 20% del capitale sociale per le società di capitali ed al 25% per le società di persone) o del 2% per le partecipazioni non qualificate.

Il versamento deve essere eseguito entro il 1 luglio 2013 o in due o tre rate uguali di cui la prima deve essere versata entro tale data

 

A disposizione per ogni chiarimento. Non esitate a contattarci per ogni ulteriore esigenza. Cordialità.

 

Aldo Massimo Rossi

                                                              

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